Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 690 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 689 - Articolo 689 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 691 - Art. 691 c.p.c.: Contravvenzione al divieto del giudice→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza→Articolo 692 Codice di Procedura Civile: Assunzione di testimoni→Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro→Articolo 693 Codice di Procedura Civile: Istanza→Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno→Articolo 694 Codice di Procedura Civile: Ordine di comparizione→Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 690 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
Ratio
L'articolo 690 c.p.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma del processo civile del 1990. L'abrogazione ha interessato alcune disposizioni specifiche sulla denuncia di nuova opera e danno temuto che sono state assorbite dal procedimento cautelare uniforme, rendendo superflue norme particolari previgenti.
Analisi
Non essendo più in vigore, l'articolo non contiene disposizioni applicabili. Le fattispecie un tempo disciplinate da questa norma rientrano oggi nell'ambito del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.) o sono regolate da altre disposizioni specifiche del codice di rito.
Quando si applica
L'articolo non trova applicazione in nessuna fattispecie concreta. Gli operatori del diritto devono fare riferimento al procedimento cautelare uniforme e alle relative norme speciali per le situazioni un tempo regolate da questa disposizione.
Connessioni
Per le materie della denuncia di nuova opera e del danno temuto, occorre fare riferimento agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme), all'art. 688 c.p.c. (forma dell'istanza, vigente), all'art. 691 c.p.c. (contravvenzione al divieto del giudice, vigente) e agli artt. 1171-1172 c.c. (disciplina sostanziale).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Sempronio, in una controversia di vicinato, cerca di fondare la propria eccezione sull'art. 690 c.p.c. Il suo avvocato lo informa che la norma è stata abrogata con la riforma del 1990 e che occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti del procedimento cautelare uniforme per ottenere la tutela richiesta.
Caso 2: Caso 2
Mevio, ricercando la disciplina procedurale della denuncia di danno temuto in un codice non aggiornato, trova l'art. 690 c.p.c. ancora riportato. Verificando la versione ufficiale aggiornata, scopre che la norma è stata abrogata e che la disciplina attuale è contenuta negli artt. 669-bis e ss. c.p.c., introdotti dalla L. 353/1990.
Domande frequenti
L'art. 690 c.p.c. è ancora in vigore?
No, l'articolo 690 c.p.c. è stato abrogato e non produce effetti giuridici nell'ordinamento italiano vigente.
Qual è la disciplina attuale che sostituisce l'art. 690 c.p.c.?
La disciplina attualmente applicabile è quella del procedimento cautelare uniforme, contenuta negli artt. 669-bis e ss. c.p.c., introdotti dalla riforma del processo civile del 1990.
L'abrogazione dell'art. 690 c.p.c. ha modificato la tutela cautelare disponibile?
La tutela cautelare è rimasta sostanzialmente invariata ma è stata riorganizzata nel procedimento cautelare uniforme, che offre una disciplina più sistematica e organica rispetto alla frammentazione previgente.
Posso usare l'art. 690 c.p.c. come argomento difensivo?
No. Citare una norma abrogata in un atto difensivo è privo di valore giuridico e potrebbe essere controproducente. Occorre individuare le disposizioni vigenti applicabili alla fattispecie.
Quando è avvenuta l'abrogazione dell'art. 690 c.p.c.?
L'abrogazione è avvenuta con la L. 26 novembre 1990, n. 353, la grande riforma del processo civile che ha introdotto il procedimento cautelare uniforme e razionalizzato la disciplina dei procedimenti cautelari.