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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 692 c.p.c. – Assunzione di testimoni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.

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In sintesi

  • Tutela il diritto alla prova testimoniale quando sussiste rischio di perdere il testimone.
  • Presupposto: fondato motivo di temere la futura indisponibilità del testimone.
  • Applicabile in via preventiva, prima ancora che la causa sia proposta.
  • Strumento di conservazione della prova a carattere cautelare.

Chi teme che un testimone possa diventare irreperibile può chiederne l'audizione a futura memoria prima dell'instaurazione del giudizio.

Ratio

L'articolo 692 c.p.c. risponde all'esigenza di preservare mezzi di prova testimoniale che rischiano di diventare inutilizzabili prima che il processo di merito possa svilupparsi. Il legislatore del 1940 ha voluto garantire che la parte non rimanga priva di strumenti probatori per cause indipendenti dalla propria volontà, come la malattia grave, l'età avanzata o l'imminente partenza definitiva del testimone dall'Italia.

La norma si inserisce nel quadro dei procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-699 c.p.c.), che consentono di raccogliere prove prima del giudizio di merito o in costanza di esso, con l'obiettivo di cristallizzare elementi di fatto altrimenti destinati a scomparire.

Analisi

La disposizione individua il presupposto soggettivo nell'esistenza di un «fondato motivo» di temere la futura indisponibilità del testimone. Tale requisito — che la giurisprudenza interpreta in senso oggettivo — non può ridursi a un timore generico: deve essere supportato da elementi concreti (età avanzata, malattia grave, residenza all'estero imminente, ecc.). L'espressione «siano per mancare» indica una prognosi di futura impossibilità o grave difficoltà a ottenere la deposizione nel giudizio di merito.

Il riferimento a «una causa da proporre» chiarisce che la misura è applicabile in fase ante causam, ma nulla esclude che si estenda anche a cause già pendenti, come confermato dall'art. 699 c.p.c. Le «deposizioni necessarie» evocano il requisito della rilevanza probatoria: non è sufficiente che il testimone esista, occorre che la sua prova sia funzionale alla controversia prospettata.

Quando si applica

Il procedimento ex art. 692 c.p.c. è attivabile quando vi sia: (a) una controversia che si intende instaurare o già pendente; (b) uno o più testimoni la cui deposizione appare necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti di causa; (c) un rischio concreto e fondato che il testimone divenga indisponibile (es. malattia terminale, partenza imminente per l'estero senza ritorno, età senile avanzata). La valutazione compete al giudice adito, che verifica in via sommaria la sussistenza di tali requisiti.

Non è invece sufficiente la mera difficoltà di localizzare il testimone o la sua residenza in altra città italiana: occorre un pericolo serio e imminente di irreperibilità definitiva.

Connessioni

La norma va letta in combinato disposto con gli artt. 693-698 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l'istanza (art. 693), l'ordine di comparizione (art. 694), l'ammissione della prova (art. 695), l'assunzione e l'efficacia (art. 698). In caso di eccezionale urgenza si applica l'art. 697 c.p.c. L'istituto è distinto dall'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., che ha per oggetto lo stato dei luoghi o la condizione delle cose, non la prova testimoniale.

Domande frequenti

Quando si può chiedere l'assunzione di un testimone a futura memoria?

Si può chiedere quando esiste un fondato motivo di temere che il testimone non sarà più disponibile al momento del processo, ad esempio per malattia grave, età avanzata o trasferimento imminente all'estero.

Occorre che la causa sia già pendente per utilizzare l'art. 692 c.p.c.?

No. La norma consente espressamente l'assunzione preventiva anche per una causa che deve ancora essere proposta.

Qual è il tribunale competente per la richiesta?

Il ricorso va proposto al giudice che sarebbe competente per la causa di merito. In caso di eccezionale urgenza è possibile rivolgersi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

La prova raccolta a futura memoria può essere usata direttamente in giudizio?

Non automaticamente: i verbali delle prove preventive possono essere prodotti nel giudizio di merito solo dopo che il mezzo di prova è stato dichiarato ammissibile in quel giudizio (art. 698 c.p.c.).

Il giudice è obbligato ad ammettere la prova se i presupposti sembrano sussistere?

No. Il giudice valuta discrezionalmente, in via sommaria, la fondatezza del timore e la rilevanza della prova prospettata, potendo rigettare l'istanza con ordinanza non impugnabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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