Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 694 c.p.c. – Ordine di comparizione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il presidente del tribunale o il conciliatore fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

In sintesi

  • Il presidente del tribunale (nel testo anche il conciliatore, figura oggi soppressa) fissa l'udienza con decreto.
  • Il decreto stabilisce anche il termine perentorio per la sua notificazione alle parti.
  • Il termine perentorio comporta la decadenza in caso di inosservanza.
  • Il provvedimento ha natura preparatoria e non ammette impugnazione autonoma.
Indice dei contenuti

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione per l'assunzione preventiva dei testimoni, stabilendo il termine perentorio per la notifica.

Ratio

L'articolo 694 c.p.c. regola la fase immediatamente successiva al deposito del ricorso, disciplinando il provvedimento presidenziale che avvia il procedimento in contraddittorio. La norma mira a garantire che le parti interessate vengano portate a conoscenza del procedimento cautelare-probatorio in tempi certi, attraverso il meccanismo del termine perentorio di notifica.

Il decreto del presidente svolge una funzione di impulso procedurale: non entra nel merito dell'ammissibilità della prova (che spetta all'art. 695 c.p.c.), ma si limita a organizzare il contraddittorio, fissando la data dell'udienza e il termine entro cui le parti devono essere avvisate.

Analisi

Il soggetto competente è il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, a seconda dell'organo giudiziario a cui è stato proposto il ricorso. Il provvedimento assume la forma del decreto, coerente con la sua natura di atto presidenziale di gestione del procedimento. Il decreto deve fissare due elementi: l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso.

La perentorietà del termine è elemento qualificante: la notificazione tardiva o omessa comporta la decadenza dall'istanza, senza possibilità di rimessione in termini salvo cause non imputabili alla parte (art. 153 c.p.c.). La notificazione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti che si intende chiamare in contraddittorio, affinché possano partecipare all'udienza e alla successiva assunzione della prova.

Quando si applica

L'art. 694 c.p.c. si applica nel procedimento ordinario di assunzione preventiva, dopo il deposito del ricorso ex art. 693 c.p.c. e prima che il giudice si pronunci sull'ammissibilità della prova (art. 695 c.p.c.). Il decreto presidenziale è atto dovuto una volta ricevuto il ricorso, salvo manifesta inammissibilità dell'istanza. Non si applica nel procedimento di eccezionale urgenza ex art. 697 c.p.c., che ha una disciplina derogatoria.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 693 c.p.c. (ricorso) e con l'art. 695 c.p.c. (ammissione del mezzo di prova). In caso di eccezionale urgenza si applica invece l'art. 697 c.p.c. Il termine perentorio richiama la disciplina generale dell'art. 152 c.p.c. sulla perentorietà dei termini. La notificazione del decreto segue le regole ordinarie degli artt. 137 e ss. c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Tizio deposita ricorso ex art

693 c.p.c. al Tribunale di Bologna per l'assunzione del testimone Caio, affetto da malattia grave. Il presidente del tribunale emette decreto fissando l'udienza al 20 giugno 2026, stabilendo il termine perentorio per la notifica al 31 maggio 2026. Tizio provvede alla notificazione del decreto a Sempronio (controparte potenziale) entro il termine indicato. Il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la decadenza dall'istanza.

Caso 2: Mevio ricorre per l'assunzione preventiva di Filano come testimone

Il presidente fissa udienza e termine di notifica. Mevio, per disguidi postali, notifica il decreto con un giorno di ritardo rispetto al termine perentorio. Sempronio eccepisce la tardività: il giudice dichiara la decadenza dall'istanza, poiché il termine perentorio non ammette proroga salvo cause non imputabili alla parte dimostrate con adeguata documentazione.

Domande frequenti

Chi emette il decreto che fissa l'udienza per l'assunzione preventiva?

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, a seconda dell'organo competente per il ricorso.

Cosa significa che il termine di notifica è perentorio?

Significa che se la notifica non avviene entro la data stabilita dal decreto, la parte decade dall'istanza e non può proseguire il procedimento, salvo cause di forza maggiore non imputabili.

Il decreto presidenziale può essere impugnato se ritengo che l'udienza sia stata fissata troppo tardi?

No. Il decreto ex art. 694 c.p.c. ha natura ordinatoria e non è autonomamente impugnabile. Le doglianze sulla gestione del procedimento possono essere sollevate in sede di udienza.

Devo notificare il decreto a tutte le parti della futura causa?

Sì, in linea di principio il decreto va notificato a tutti i soggetti che avranno la qualità di parti nel giudizio di merito, per garantire il contraddittorio nell'assunzione della prova.

Cosa succede se non riesco a notificare entro il termine per cause a me non imputabili?

È possibile chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., dimostrando che l'impossibilità di notificare è dipesa da causa non imputabile alla parte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.