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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 698 c.p.c. – Assunzione ed efficacia delle prove preventive

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, ne impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne richiamati, ne riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

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In sintesi

  • L'assunzione preventiva segue, in quanto possibile, le norme ordinarie sull'istruzione probatoria (artt. 191 ss. c.p.c.).
  • Non pregiudica le questioni di ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito.
  • Non impedisce la rinnovazione dei mezzi di prova nel giudizio ordinario.
  • I verbali delle prove preventive possono essere prodotti nel merito solo dopo la dichiarazione di ammissibilità in quel giudizio.

Le prove preventive si assumono con le forme ordinarie, ma non pregiudicano le questioni di ammissibilità nel giudizio di merito né impediscono la rinnovazione probatoria.

Ratio

L'articolo 698 c.p.c. disciplina due profili fondamentali: il regime procedurale dell'assunzione preventiva (primo comma) e l'efficacia delle prove così raccolte nel successivo giudizio di merito (secondo e terzo comma). La disposizione riflette un principio di fondamentale importanza: la prova preventiva non è una prova definitiva e il giudice del merito mantiene pieno potere di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza, senza essere vincolato dalla circostanza che essa sia già stata raccolta.

Il divieto di produrre i verbali delle prove preventive prima della dichiarazione di ammissibilità nel giudizio di merito tutela la controparte e garantisce che l'istruzione preventiva non si trasformi in uno strumento di anticipazione surrettizia degli esiti processuali.

Analisi

Il primo comma rimanda agli artt. 191 e seguenti: l'assunzione preventiva segue le stesse forme della CTU e dell'istruzione probatoria ordinaria, con gli adattamenti imposti dalla natura preventiva del procedimento. Il secondo comma enuncia il principio della non pregiudizialità: il fatto che una prova sia stata raccolta preventivamente non vincola il giudice del merito sulle questioni di ammissibilità e rilevanza, né impedisce che la stessa prova venga rinnovata nel giudizio ordinario se opportuno.

Il terzo comma introduce una regola procedurale importante: i verbali delle prove preventive non possono essere prodotti, richiamati o riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili in quel giudizio. Questa regola è posta a tutela del contraddittorio: la controparte deve avere la possibilità di eccepire l'inammissibilità prima che il contenuto della prova influenzi il convincimento del giudice.

Quando si applica

L'art. 698 c.p.c. si applica ogni volta che si intenda utilizzare nel giudizio di merito le prove raccolte in sede di istruzione preventiva (testimonianze, ATP, ispezioni). La regola del terzo comma è tassativa e si applica sia alla prova testimoniale preventiva sia all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.

Connessioni

La norma si lega all'art. 696 c.p.c. (ATP), all'art. 696-bis (consulenza preventiva conciliativa) e agli artt. 191-197 (CTU ordinaria). Il rinvio agli artt. 191 ss. coordina il procedimento preventivo con le forme istruttorie ordinarie. Il terzo comma si ricollega alle norme sull'ammissione dei mezzi di prova (artt. 183 e ss. c.p.c.) nel giudizio di merito.

Domande frequenti

Le prove raccolte prima del processo possono essere usate direttamente nel giudizio di merito?

No. I verbali delle prove preventive possono essere prodotti nel giudizio di merito solo dopo che il giudice ha dichiarato ammissibile quel mezzo di prova in quel giudizio.

Se una prova è già stata raccolta preventivamente, il giudice del merito è obbligato ad ammetterla?

No. Il giudice del merito mantiene piena discrezionalità nel valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova, indipendentemente dal fatto che sia già stata raccolta in via preventiva.

La prova preventiva può essere rinnovata nel giudizio di merito?

Sì. L'assunzione preventiva non preclude la rinnovazione del mezzo di prova nel giudizio ordinario, se il giudice lo ritiene opportuno.

Quali norme si applicano all'assunzione preventiva delle prove?

Si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti del c.p.c., che disciplinano la consulenza tecnica d'ufficio e l'istruzione probatoria ordinaria.

Cosa succede se si produce il verbale di una prova preventiva prima della dichiarazione di ammissibilità?

La produzione è irregolare e la controparte può eccepirla. Il giudice dovrebbe stralciare il documento dagli atti processuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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