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Art. 697 c.p.c. – Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.
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In sintesi
In caso di eccezionale urgenza il giudice può disporre i provvedimenti di istruzione preventiva con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione preventiva alle altre parti.
Ratio
L'articolo 697 c.p.c. introduce una deroga eccezionale al principio del contraddittorio, giustificata da situazioni di urgenza talmente gravi da non tollerare nemmeno i tempi tecnici del procedimento ordinario ex artt. 694-695 c.p.c. La norma bilancia due valori costituzionali in tensione: il diritto alla prova (art. 24 Cost.) e il diritto di difesa della controparte (art. 24, secondo comma, Cost.). La soluzione del legislatore è un contraddittorio differito: l'atto probatorio avviene inaudita altera parte, ma la controparte viene informata al più tardi il giorno successivo.
La previsione della nomina di un procuratore per le parti assenti è una garanzia minima di tutela: anche senza previa notificazione, la controparte ha un rappresentante che può esercitare il controesame e formulare osservazioni durante l'assunzione.
Analisi
Il presupposto è l'«eccezionale urgenza», standard più elevato del semplice «fondato motivo di temere» richiesto dall'art. 692: occorre un pericolo imminente e attuale, non solo probabile futuro. Il provvedimento assume la forma del decreto (non dell'ordinanza), in linea con la natura urgente e inaudita altera parte. La dispensa dalla notificazione preventiva è facoltà del giudice («può pronunciare»), non un automatismo: il giudice valuta caso per caso.
Il secondo comma impone la notificazione immediata del decreto entro il giorno successivo, a cura del cancelliere: questo onere non grava sulla parte richiedente ma sull'ufficio giudiziario, garantendo rapidità e certezza. La notificazione differita consente alla controparte di tutelare i propri diritti nel giudizio di merito, oppugnando l'ammissibilità e la rilevanza della prova raccolta.
Quando si applica
L'art. 697 c.p.c. si applica quando il pericolo di perdita della prova è talmente imminente da non consentire nemmeno la convocazione delle parti tramite il decreto ex art. 694: ad esempio, quando il testimone si trova in fin di vita e le sue condizioni possono aggravarsi in poche ore, o quando lo stato di un luogo o di una cosa può essere alterato irreversibilmente nel brevissimo termine. Non basta la generica urgenza già rilevante per l'art. 692: occorre un'urgenza qualitativamente superiore.
Connessioni
L'art. 697 c.p.c. è derogatorio rispetto agli artt. 694-695 e va letto in combinato con l'art. 698 (assunzione ed efficacia) e l'art. 693 secondo comma (che già prevede la possibilità di rivolgersi al pretore del luogo in casi di eccezionale urgenza). Il contraddittorio differito si ricollega al principio dell'art. 101 c.p.c. sulla difesa nel contraddittorio.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'eccezionale urgenza' ai fini dell'art. 697 c.p.c.?
Un'urgenza qualitativamente superiore al semplice rischio di perdere la prova: deve trattarsi di un pericolo imminente e attuale che non consenta nemmeno i tempi del procedimento ordinario (convocazione delle parti, fissazione udienza).
La controparte viene completamente esclusa dall'assunzione urgente?
No. Il giudice può nominare un procuratore che rappresenti le parti assenti durante l'assunzione della prova, garantendo una tutela minima del contraddittorio.
Quando deve essere notificato il decreto alla controparte?
Entro il giorno successivo all'assunzione, a cura del cancelliere. Non è la parte richiedente a doverlo fare: è l'ufficio giudiziario che provvede d'ufficio.
La prova assunta in modo urgente ex art. 697 ha piena efficacia?
La sua ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito rimangono soggette alle normali regole: la controparte potrà eccepirle nel processo, come previsto dall'art. 698 c.p.c.
Chi decide se l'urgenza è davvero eccezionale?
Il giudice adito, che valuta discrezionalmente la sussistenza del requisito in base alle circostanze concrete allegate nel ricorso.
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