Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 695 c.p.c. – Ammissione del mezzo di prova

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il presidente del tribunale o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

In sintesi

  • Il giudice può acquisire sommarie informazioni prima di decidere.
  • Provvede con ordinanza non impugnabile sull'ammissione o il rigetto.
  • Se ammette la prova, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice.
  • La non impugnabilità dell'ordinanza è espressamente prevista dalla legge.
Indice dei contenuti

Il giudice decide con ordinanza non impugnabile sull'ammissione dell'esame testimoniale preventivo, fissando l'udienza per l'assunzione e designando il giudice istruttore.

Ratio

L'articolo 695 c.p.c. costituisce il fulcro del procedimento di istruzione preventiva: è la norma che attribuisce al giudice il potere-dovere di valutare la fondatezza dell'istanza e di pronunciarsi sulla sua ammissione o rigetto. La previsione di un provvedimento non impugnabile risponde all'esigenza di celerità che caratterizza tutto il procedimento di conservazione delle prove: ammettere impugnazioni avverso l'ordinanza frustrerebbe la funzione stessa dell'istituto.

La possibilità di assumere sommarie informazioni prima di decidere consente al giudice di formarsi un convincimento adeguato senza trasformare la fase cautelare in un mini-processo, mantenendo la speditezza del procedimento.

Analisi

La norma prevede tre fasi: (a) una fase istruttoria facoltativa, in cui il giudice può assumere sommarie informazioni «quando occorre», cioè quando gli elementi del ricorso non sono sufficienti per decidere; (b) la fase decisoria, con l'ordinanza che ammette o rigetta la prova, la non impugnabilità è espressa e assoluta; (c) nel caso di ammissione, la fase organizzativa, con la fissazione dell'udienza per l'assunzione e la designazione del giudice istruttore.

Le sommarie informazioni si distinguono dalla vera e propria istruzione probatoria: si tratta di acquisizioni informali, senza particolari formalismi, finalizzate solo a consentire al giudice di valutare l'istanza. La designazione del giudice istruttore per l'assunzione della prova è prevista per consentire la delega dell'atto istruttorio.

Quando si applica

L'art. 695 c.p.c. si applica dopo che le parti hanno avuto modo di comparire all'udienza fissata dal decreto ex art. 694 c.p.c. Il giudice valuta sia i presupposti dell'urgenza (già esaminati sommariamente in sede presidenziale) sia l'ammissibilità e rilevanza della prova. Il rigetto dell'istanza conclude il procedimento; l'ammissione apre la fase dell'assunzione vera e propria.

Connessioni

La norma si lega all'art. 694 c.p.c. (provvedimento che precede) e all'art. 698 c.p.c. (assunzione ed efficacia delle prove preventive). L'ordinanza non impugnabile richiama il principio generale dell'art. 177 c.p.c. La designazione del giudice istruttore si ricollega alle norme sull'istruzione probatoria (artt. 183 e ss. c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

All'udienza fissata dal presidente, Tizio e Sempronio compaiono dinanzi al giudice istruttore delegato. Sempronio eccepisce che il timore di perdere il testimone Caio non è fondato poiché Caio è in buona salute. Il giudice, per sciogliere il dubbio, assume sommarie informazioni dal medico curante di Caio (sentito informalmente). Acquisita la documentazione medica e valutata la fondatezza del timore, ammette la prova con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza per l'esame e si designa egli stesso giudice per l'assunzione.

Caso 2: Caso 2

Mevio chiede l'assunzione preventiva di Filano come testimone di una lite contrattuale con Caio. Il giudice, ritenuta manifestamente infondata la sussistenza dell'urgenza (Filano è giovane e in buona salute, risiede stabilmente in Italia), rigetta l'istanza con ordinanza non impugnabile. Mevio non può proporre reclamo avverso il rigetto e dovrà fare affidamento sull'istruzione ordinaria nel futuro processo di merito.

Domande frequenti

Il giudice può raccogliere informazioni prima di ammettere o rigettare la prova?

Sì, il giudice può assumere sommarie informazioni quando lo ritiene necessario per valutare l'istanza, ma si tratta di acquisizioni informali, non di un'istruzione formale.

L'ordinanza che rigetta l'istanza di assunzione preventiva può essere impugnata?

No. La legge prevede espressamente che l'ordinanza sia non impugnabile, sia nel caso di ammissione che di rigetto.

Chi conduce l'esame dei testimoni dopo l'ammissione?

Il giudice istruttore designato nell'ordinanza di ammissione, che può coincidere o meno con il giudice che ha emesso l'ordinanza.

Posso presentare osservazioni scritte prima che il giudice decida sull'ammissione?

Sì, nell'udienza fissata dal decreto presidenziale le parti possono svolgere difese orali. Il contraddittorio è garantito dalla notificazione del decreto e dalla fissazione dell'udienza.

Se il giudice ammette la prova, quando avviene l'esame?

Il giudice fissa nell'ordinanza stessa la data dell'udienza per l'assunzione della prova testimoniale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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