Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 699 c.p.c. – Istruzione preventiva in corso di causa

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.

In sintesi

  • Amplia l'applicabilità dell'istruzione preventiva alla causa già pendente.
  • È ammessa anche durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.
  • Il giudice provvede con ordinanza (non decreto, a differenza della fase ante causam).
  • La ratio è preservare prove che rischiano di andare perdute anche nel corso del processo.
Indice dei contenuti

L'istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio, con provvedimento del giudice tramite ordinanza.

Ratio

L'articolo 699 c.p.c. elimina un possibile equivoco interpretativo: l'istruzione preventiva non è riservata alla fase ante causam, ma può essere utilizzata anche quando la causa è già pendente o quando il giudizio è sospeso o interrotto. La norma risponde all'esigenza pratica che il rischio di perdere una prova può manifestarsi in qualsiasi momento del procedimento, non solo prima della sua instaurazione.

La previsione del provvedimento in forma di ordinanza, anziché di decreto come nella fase presidenziale, è coerente con la natura del giudice che interviene (giudice istruttore in causa pendente) e con la circostanza che le parti sono già in contraddittorio.

Analisi

Il primo comma estende l'ambito di applicazione dell'istruzione preventiva a tre situazioni: (a) causa in corso, intendendo la causa già pendente davanti al giudice di merito; (b) periodo di interruzione del giudizio, che può verificarsi per morte o perdita della capacità di una parte, del suo rappresentante legale, del suo difensore o del procuratore (art. 299 c.p.c.); (c) periodo di sospensione del giudizio, che può essere volontaria (art. 296 c.p.c.) o necessaria (art. 295 c.p.c.).

La scelta del legislatore di includere interruzione e sospensione è particolarmente significativa: in queste fasi il giudizio è paralizzato e non si possono compiere atti processuali ordinari, ma la necessità di preservare le prove può essere ugualmente impellente. Il secondo comma prevede che il giudice provveda con ordinanza, coerentemente con il fatto che il contraddittorio è già instaurato.

Quando si applica

L'art. 699 c.p.c. si applica durante la pendenza del giudizio di merito quando sopravviene il rischio di perdere un mezzo di prova (es. malattia improvvisa di un testimone già ammesso, deterioramento imminente di un luogo da ispezionare). Durante l'interruzione o la sospensione, consente di preservare prove urgenti nonostante la stasi processuale. Il requisito dell'urgenza rimane invariato rispetto all'art. 692 c.p.c.

Connessioni

L'art. 699 c.p.c. si lega agli artt. 692-698 che disciplina il procedimento e l'efficacia. Si coordina con gli artt. 295-296 (sospensione) e 299 (interruzione). L'ordinanza del giudice istruttore in corso di causa è soggetta alle norme ordinarie sulla reclamabilità dei provvedimenti istruttori.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ha proposto causa contro Caio per responsabilità contrattuale

Durante la fase istruttoria, il testimone Sempronio, già ammesso ma non ancora escusso, si ammala gravemente. Tizio chiede al giudice istruttore l'assunzione urgente della testimonianza di Sempronio prima che sia troppo tardi. Il giudice provvede con ordinanza ex art. 699 c.p.c., fissando l'udienza per l'assunzione anticipata della prova.

Caso 2: Caso 2

Nel giudizio tra Mevio e Filano, il processo è sospeso per pregiudiziale civile ex art. 295 c.p.c. Durante la sospensione, Mevio viene a sapere che l'immobile oggetto di controversia sta per essere demolito. Pur non potendo compiere atti processuali ordinari nella causa sospesa, Mevio può proporre istanza ex art. 699 c.p.c. per ottenere un ATP che fotografi lo stato attuale dell'immobile prima della demolizione, preservando così la prova per quando il giudizio riprenderà.

Domande frequenti

L'istruzione preventiva è utilizzabile solo prima che inizi il processo?

No. L'art. 699 c.p.c. la ammette espressamente anche in corso di causa e durante i periodi di interruzione o sospensione del giudizio.

Durante la sospensione del processo si possono compiere atti di istruzione preventiva?

Sì, specificamente quelli previsti dagli artt. 692 ss. c.p.c. per preservare prove a rischio. L'istruzione preventiva è una delle poche attività consentite nella fase di stasi processuale.

Come provvede il giudice sull'istanza in corso di causa?

Con ordinanza, non con decreto come nella fase ante causam presidenziale, poiché in causa pendente il giudice istruttore opera in contraddittorio già instaurato.

I presupposti dell'urgenza cambiano se la causa è già pendente?

No. Deve pur sempre sussistere un fondato motivo di temere che la prova vada perduta o si deteriori; la pendenza della causa non riduce né amplifica questo requisito.

Se il processo è interrotto per la morte del difensore, posso comunque chiedere l'istruzione preventiva?

Sì, l'art. 699 c.p.c. ammette espressamente l'istanza di istruzione preventiva anche durante l'interruzione del giudizio, pur nella paralisi degli altri atti processuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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