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Art. 699 c.p.c. – Istruzione preventiva in corso di causa
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio.
Il giudice provvede con ordinanza.
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In sintesi
L'istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio, con provvedimento del giudice tramite ordinanza.
Ratio
L'articolo 699 c.p.c. elimina un possibile equivoco interpretativo: l'istruzione preventiva non è riservata alla fase ante causam, ma può essere utilizzata anche quando la causa è già pendente o quando il giudizio è sospeso o interrotto. La norma risponde all'esigenza pratica che il rischio di perdere una prova può manifestarsi in qualsiasi momento del procedimento, non solo prima della sua instaurazione.
La previsione del provvedimento in forma di ordinanza — anziché di decreto come nella fase presidenziale — è coerente con la natura del giudice che interviene (giudice istruttore in causa pendente) e con la circostanza che le parti sono già in contraddittorio.
Analisi
Il primo comma estende l'ambito di applicazione dell'istruzione preventiva a tre situazioni: (a) causa in corso, intendendo la causa già pendente davanti al giudice di merito; (b) periodo di interruzione del giudizio, che può verificarsi per morte o perdita della capacità di una parte, del suo rappresentante legale, del suo difensore o del procuratore (art. 299 c.p.c.); (c) periodo di sospensione del giudizio, che può essere volontaria (art. 296 c.p.c.) o necessaria (art. 295 c.p.c.).
La scelta del legislatore di includere interruzione e sospensione è particolarmente significativa: in queste fasi il giudizio è paralizzato e non si possono compiere atti processuali ordinari, ma la necessità di preservare le prove può essere ugualmente impellente. Il secondo comma prevede che il giudice provveda con ordinanza, coerentemente con il fatto che il contraddittorio è già instaurato.
Quando si applica
L'art. 699 c.p.c. si applica durante la pendenza del giudizio di merito quando sopravviene il rischio di perdere un mezzo di prova (es. malattia improvvisa di un testimone già ammesso, deterioramento imminente di un luogo da ispezionare). Durante l'interruzione o la sospensione, consente di preservare prove urgenti nonostante la stasi processuale. Il requisito dell'urgenza rimane invariato rispetto all'art. 692 c.p.c.
Connessioni
L'art. 699 c.p.c. si lega agli artt. 692-698 che disciplina il procedimento e l'efficacia. Si coordina con gli artt. 295-296 (sospensione) e 299 (interruzione). L'ordinanza del giudice istruttore in corso di causa è soggetta alle norme ordinarie sulla reclamabilità dei provvedimenti istruttori.
Domande frequenti
L'istruzione preventiva è utilizzabile solo prima che inizi il processo?
No. L'art. 699 c.p.c. la ammette espressamente anche in corso di causa e durante i periodi di interruzione o sospensione del giudizio.
Durante la sospensione del processo si possono compiere atti di istruzione preventiva?
Sì, specificamente quelli previsti dagli artt. 692 ss. c.p.c. per preservare prove a rischio. L'istruzione preventiva è una delle poche attività consentite nella fase di stasi processuale.
Come provvede il giudice sull'istanza in corso di causa?
Con ordinanza, non con decreto come nella fase ante causam presidenziale, poiché in causa pendente il giudice istruttore opera in contraddittorio già instaurato.
I presupposti dell'urgenza cambiano se la causa è già pendente?
No. Deve pur sempre sussistere un fondato motivo di temere che la prova vada perduta o si deteriori; la pendenza della causa non riduce né amplifica questo requisito.
Se il processo è interrotto per la morte del difensore, posso comunque chiedere l'istruzione preventiva?
Sì, l'art. 699 c.p.c. ammette espressamente l'istanza di istruzione preventiva anche durante l'interruzione del giudizio, pur nella paralisi degli altri atti processuali.
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