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Art. 687 c.p.c. – Casi speciali di sequestro
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.
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In sintesi
Il giudice può sequestrare somme o cose offerte dal debitore al creditore quando è controverso l'obbligo, il modo di pagamento o l'idoneità della cosa offerta.
Ratio
L'articolo 687 c.p.c. disciplina una fattispecie particolare di sequestro, diversa dal sequestro conservativo ordinario: si tratta di un sequestro che interviene non per proteggere un creditore da un debitore insolvente, bensì per gestire situazioni controverse in cui il debitore ha già manifestato la volontà di adempiere, ma il creditore non accetta la prestazione o ne contesta le modalità.
La ratio della norma è quella di proteggere il debitore adempiente dal rischio di subire conseguenze negative dell'inadempimento quando l'adempimento stesso è controverso. Contestualmente, il sequestro garantisce al creditore che la prestazione offerta rimanga disponibile e non vada dispersa in attesa della definizione della controversia.
Analisi
La norma individua tre distinte ipotesi di applicabilità: la prima è la controversia sull'obbligo stesso (il creditore nega l'esistenza del debito o contesta che la prestazione offerta sia quella dovuta); la seconda riguarda la controversia sul modo del pagamento o della consegna (ad esempio, controversia sulla valuta, sul luogo o sulle modalità di adempimento); la terza riguarda l'idoneità della cosa offerta (il creditore ritiene che la cosa consegnata non sia conforme all'obbligazione).
In tutte e tre le ipotesi, il sequestro ha la funzione di conservare la prestazione nell'attesa che il giudice risolva la controversia. Il provvedimento è adottato dal giudice con ordinanza, su ricorso della parte interessata, applicando i presupposti generali dei provvedimenti cautelari (fumus e periculum).
Quando si applica
La norma si applica tipicamente nelle controversie contrattuali in cui il debitore sostiene di aver già adempiuto o di voler adempiere, ma il creditore non accetta la prestazione o ne contesta la validità. Esempi frequenti riguardano la consegna di merci di qualità contestata, il pagamento in valuta estera, l'adempimento parziale proposto come estintivo.
È importante distinguere questa fattispecie dall'offerta reale disciplinata dagli artt. 1208 e ss. c.c.: il sequestro ex art. 687 c.p.c. interviene come misura cautelare quando la controversia è tale da rendere necessaria la conservazione processuale della prestazione, in aggiunta o in alternativa alla procedura di offerta reale.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 1206-1217 c.c. (mora del creditore e offerta reale), agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme) e all'art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo). Rilevano altresì le disposizioni generali sull'adempimento delle obbligazioni (artt. 1176-1200 c.c.) per la valutazione dell'idoneità della prestazione offerta.
Domande frequenti
In quali casi si può chiedere il sequestro speciale ex art. 687 c.p.c.?
Quando è controverso l'obbligo di pagamento o consegna, il modo di eseguire la prestazione, o l'idoneità della cosa offerta dal debitore al creditore.
Qual è la differenza tra il sequestro ex art. 687 c.p.c. e l'offerta reale?
L'offerta reale (artt. 1208 ss. c.c.) è una procedura sostanziale per liberarsi dall'obbligazione mettendo il creditore in mora accipiendi. Il sequestro ex art. 687 c.p.c. è una misura cautelare processuale che conserva la prestazione in attesa della decisione del giudice sulla controversia.
Chi può chiedere il sequestro ex art. 687 c.p.c., il debitore o il creditore?
In linea di principio può richiederlo qualunque parte interessata. Nella pratica è più frequente che sia il debitore a chiederlo, per evitare di essere considerato inadempiente mentre il creditore rifiuta ingiustificatamente la prestazione.
Il sequestro ex art. 687 c.p.c. libera il debitore dall'obbligazione?
No. Il sequestro conserva la prestazione ma non ha effetto liberatorio sull'obbligazione. La liberazione avviene solo con la sentenza che accerta la regolarità dell'adempimento o, nel caso dell'offerta reale accettata, con il completamento di quella procedura.
Il giudice può rifiutare di disporre il sequestro ex art. 687 c.p.c.?
Sì. Come per tutti i provvedimenti cautelari, il giudice valuta la sussistenza del fumus boni iuris (plausibilità della controversia) e del periculum in mora (rischio che la prestazione vada dispersa). Se questi presupposti mancano, il sequestro non viene concesso.
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