Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 687 c.p.c. – Casi speciali di sequestro

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

In sintesi

  • Il sequestro speciale si applica alle somme o cose che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore.
  • Presupposto è la controversia sull'obbligo, sul modo di pagamento o sull'idoneità della cosa offerta.
  • Il provvedimento tutela entrambe le parti nell'attesa della risoluzione della controversia.
  • La norma evita che il debitore rimanga esposto a inadempimento mentre il creditore rifiuta ingiustificatamente l'offerta.
  • Il sequestro in questo caso ha funzione conservativa e liberatoria per il debitore.
Indice dei contenuti

Il giudice può sequestrare somme o cose offerte dal debitore al creditore quando è controverso l'obbligo, il modo di pagamento o l'idoneità della cosa offerta.

Ratio

L'articolo 687 c.p.c. disciplina una fattispecie particolare di sequestro, diversa dal sequestro conservativo ordinario: si tratta di un sequestro che interviene non per proteggere un creditore da un debitore insolvente, bensì per gestire situazioni controverse in cui il debitore ha già manifestato la volontà di adempiere, ma il creditore non accetta la prestazione o ne contesta le modalità.

La ratio della norma è quella di proteggere il debitore adempiente dal rischio di subire conseguenze negative dell'inadempimento quando l'adempimento stesso è controverso. Contestualmente, il sequestro garantisce al creditore che la prestazione offerta rimanga disponibile e non vada dispersa in attesa della definizione della controversia.

Analisi

La norma individua tre distinte ipotesi di applicabilità: la prima è la controversia sull'obbligo stesso (il creditore nega l'esistenza del debito o contesta che la prestazione offerta sia quella dovuta); la seconda riguarda la controversia sul modo del pagamento o della consegna (ad esempio, controversia sulla valuta, sul luogo o sulle modalità di adempimento); la terza riguarda l'idoneità della cosa offerta (il creditore ritiene che la cosa consegnata non sia conforme all'obbligazione).

In tutte e tre le ipotesi, il sequestro ha la funzione di conservare la prestazione nell'attesa che il giudice risolva la controversia. Il provvedimento è adottato dal giudice con ordinanza, su ricorso della parte interessata, applicando i presupposti generali dei provvedimenti cautelari (fumus e periculum).

Quando si applica

La norma si applica tipicamente nelle controversie contrattuali in cui il debitore sostiene di aver già adempiuto o di voler adempiere, ma il creditore non accetta la prestazione o ne contesta la validità. Esempi frequenti riguardano la consegna di merci di qualità contestata, il pagamento in valuta estera, l'adempimento parziale proposto come estintivo.

È importante distinguere questa fattispecie dall'offerta reale disciplinata dagli artt. 1208 e ss. c.c.: il sequestro ex art. 687 c.p.c. interviene come misura cautelare quando la controversia è tale da rendere necessaria la conservazione processuale della prestazione, in aggiunta o in alternativa alla procedura di offerta reale.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 1206-1217 c.c. (mora del creditore e offerta reale), agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme) e all'art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo). Rilevano altresì le disposizioni generali sull'adempimento delle obbligazioni (artt. 1176-1200 c.c.) per la valutazione dell'idoneità della prestazione offerta.

Casi pratici

Caso 1: Tizio deve consegnare a Caio 500 tonnellate di grano in base a un contratto

Tizio effettua la consegna, ma Caio rifiuta la merce sostenendo che non è conforme alle specifiche contrattuali. Tizio, per evitare di essere considerato inadempiente, chiede al giudice il sequestro della merce ex art. 687 c.p.c., adducendo che è controversa l'idoneità della cosa offerta. Il giudice dispone il sequestro e la merce viene custodita in attesa che il giudice del merito accerti la conformità contrattuale.

Caso 2: Caso 2

Sempronio deve pagare a Mevio 50.000 euro, ma contesta che il pagamento debba avvenire in euro e non in altra valuta come previsto da un accordo integrativo. Sempronio deposita la somma in euro e chiede il sequestro delle somme messe a disposizione ex art. 687 c.p.c., essendo controverso il modo del pagamento. Il giudice dispone il sequestro, che tutela sia Sempronio (che non rischia la mora) sia Mevio (che sa che la somma è conservata e disponibile).

Domande frequenti

In quali casi si può chiedere il sequestro speciale ex art. 687 c.p.c.?

Quando è controverso l'obbligo di pagamento o consegna, il modo di eseguire la prestazione, o l'idoneità della cosa offerta dal debitore al creditore.

Qual è la differenza tra il sequestro ex art. 687 c.p.c. e l'offerta reale?

L'offerta reale (artt. 1208 ss. c.c.) è una procedura sostanziale per liberarsi dall'obbligazione mettendo il creditore in mora accipiendi. Il sequestro ex art. 687 c.p.c. è una misura cautelare processuale che conserva la prestazione in attesa della decisione del giudice sulla controversia.

Chi può chiedere il sequestro ex art. 687 c.p.c., il debitore o il creditore?

In linea di principio può richiederlo qualunque parte interessata. Nella pratica è più frequente che sia il debitore a chiederlo, per evitare di essere considerato inadempiente mentre il creditore rifiuta ingiustificatamente la prestazione.

Il sequestro ex art. 687 c.p.c. libera il debitore dall'obbligazione?

No. Il sequestro conserva la prestazione ma non ha effetto liberatorio sull'obbligazione. La liberazione avviene solo con la sentenza che accerta la regolarità dell'adempimento o, nel caso dell'offerta reale accettata, con il completamento di quella procedura.

Il giudice può rifiutare di disporre il sequestro ex art. 687 c.p.c.?

Sì. Come per tutti i provvedimenti cautelari, il giudice valuta la sussistenza del fumus boni iuris (plausibilità della controversia) e del periculum in mora (rischio che la prestazione vada dispersa). Se questi presupposti mancano, il sequestro non viene concesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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