Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 669-septies c.p.c. – Provvedimento negativo

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva .

In sintesi

  • L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda al giudice competente.
  • L'ordinanza di rigetto può essere riproposta solo in caso di mutamento delle circostanze o di nuove ragioni di fatto o di diritto.
  • Se il rigetto o l'incompetenza è dichiarata prima del merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
  • La condanna alle spese è immediatamente esecutiva e opponibile entro 20 giorni dalla pronuncia o comunicazione dell'ordinanza.
Indice dei contenuti

L'art. 669-septies c.p.c. regola le conseguenze del provvedimento cautelare negativo, stabilendo quando è possibile riproporre la domanda e le spese processuali.

Ratio

L'art. 669-septies c.p.c. affronta il regime del provvedimento cautelare negativo, bilanciando due esigenze contrapposte: evitare che una pronuncia di rigetto blocchi definitivamente l'accesso alla tutela cautelare (che sarebbe contrario alla sua natura strumentale e provvisoria), e allo stesso tempo impedire che la parte possa continuamente riproporre domande identiche finché non trova un giudice disponibile ad accoglierle (cd. forum shopping cautelare).

La soluzione normativa distingue nettamente tra incompetenza e rigetto nel merito: l'incompetenza è un difetto puramente formale che non preclude affatto la riproposizione; il rigetto nel merito, invece, ha una limitata efficacia preclusiva, superabile solo con fatti nuovi o mutate circostanze.

Analisi

Il primo comma prevede due regole distinte. Per l'ordinanza di incompetenza: nessuna preclusione, la domanda può essere riproposta liberamente al giudice competente. Per l'ordinanza di rigetto nel merito: la domanda può essere riproposta solo se si verificano mutamenti delle circostanze (sopravvenienze fattuali) o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (non necessariamente sopravvenute, ma anche preesistenti e non dedotte). Questa seconda regola impedisce il mero riesame della stessa domanda davanti allo stesso o ad altro giudice, ma non crea un giudicato cautelare che impedirebbe una nuova domanda fondata su elementi diversi.

Il secondo comma disciplina le spese: se il provvedimento negativo (sia di incompetenza che di rigetto) è pronunciato ante causam, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare con la stessa ordinanza. Questa decisione non è provvisoria ma definitiva, poiché non c'è un giudizio di merito in corso che possa regolare le spese. Il terzo comma stabilisce che la condanna alle spese è immediatamente esecutiva e opponibile nei modi del decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.), entro il termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che il procedimento cautelare si conclude con un provvedimento negativo. Nella pratica: quando il giudice dichiara la propria incompetenza (ad esempio perché la causa di merito appartiene a un altro tribunale), oppure quando rigetta la domanda nel merito per difetto del fumus boni iuris o del periculum in mora.

La regola della riproponibilità condizionata del rigetto è particolarmente rilevante nelle situazioni in continua evoluzione: ad esempio, una richiesta di sospensiva rigettata perché il periculum era ritenuto insufficiente può essere riproposta quando sopravviene un nuovo fatto (la controparte compie effettivamente l'atto temuto) che concretizza il rischio in modo non più contestabile.

Connessioni

L'art. 669-septies si coordina con l'art. 669-ter e 669-quater per le regole di competenza, con l'art. 669-terdecies per il reclamo avverso il provvedimento negativo (alternativa all'opposizione prevista dal terzo comma), con l'art. 669-decies per la revoca e modifica del provvedimento positivo (simmetrico rispetto al meccanismo della riproposizione). Il rinvio agli artt. 645 ss. c.p.c. sull'opposizione a decreto ingiuntivo per le spese del procedimento cautelare ante causam è un'applicazione del principio di effettività della tutela creditoria anche nelle spese processuali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio chiede un sequestro conservativo al Tribunale di Roma, che si dichiara incompetente ritenendo competente il Tribunale di Milano. L'ordinanza di incompetenza non preclude a Tizio di riproporre la medesima domanda al Tribunale di Milano, senza dover allegare nuovi fatti o mutate circostanze. Il rigetto per incompetenza non ha alcuna efficacia preclusiva sul merito della domanda cautelare, che il Tribunale di Milano valuterà nel pieno esercizio dei propri poteri, indipendentemente dalla decisione del Tribunale di Roma.

Caso 2: Caso 2

Caio presenta ricorso per sequestro conservativo ante causam contro Sempronio, ma il giudice lo rigetta ritenendo insufficiente il periculum in mora. Caio non può semplicemente riproporre la stessa identica domanda. Tuttavia, una settimana dopo, Caio apprende che Sempronio ha avviato la procedura per la vendita dell'unico immobile di sua proprietà: questa è una circostanza nuova che concretizza il periculum. Caio può quindi riproporre la domanda cautelare allegando questo fatto sopravvenuto, in applicazione dell'art. 669-septies, primo comma, seconda parte.

Domande frequenti

Se il giudice rigetta la mia domanda cautelare, posso riproporla?

Sì, ma solo se si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Non è possibile riproporre la stessa identica domanda già rigettata.

Se il giudice si dichiara incompetente, posso riproporre la domanda al giudice competente?

Sì, senza alcuna limitazione. L'ordinanza di incompetenza non preclude in alcun modo la riproposizione della domanda al giudice competente.

Chi paga le spese del procedimento cautelare se viene rigettato?

Se il rigetto avviene prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese con la stessa ordinanza. La condanna è immediatamente esecutiva.

Entro quanto tempo posso oppormi alla condanna alle spese del procedimento cautelare?

Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza (se avvenuta in udienza) o dalla sua comunicazione. L'opposizione segue le forme degli artt. 645 ss. c.p.c.

Il rigetto di una domanda cautelare crea un giudicato che impedisce la causa di merito?

No. Il provvedimento cautelare è per sua natura provvisorio e strumentale al merito. Il rigetto cautelare non preclude né la causa di merito né una nuova domanda cautelare fondata su elementi diversi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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