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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 669 c.c. Frutti della cosa legata

In vigore

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento. Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 669 c.c. regola la spettanza dei frutti (naturali o civili) e degli interessi della cosa legata.
  • Se la cosa apparteneva al testatore al momento della morte, i frutti spettano al legatario dall'apertura della successione.
  • Se la cosa appartiene a terzi o all'onerato, oppure e generica (genere o quantita), i frutti decorrono dalla domanda giudiziale o dalla promessa di adempimento.
  • La regola riflette il principio per cui la fruttificazione segue la titolarita della cosa.
  • Il testatore puo prevedere una decorrenza diversa con disposizione espressa.
  • La norma evita ingiusti arricchimenti e conflitti tra erede, legatario e terzi.

Ratio e funzione dell'art. 669 c.c.

L'art. 669 c.c. risponde a una domanda apparentemente semplice ma operativamente cruciale: da quando il legatario acquisisce il diritto ai frutti della cosa legata? La risposta varia in funzione di un dato oggettivo: se la cosa, al momento della morte del testatore, era nella sua sfera patrimoniale, oppure se apparteneva a terzi o all'onerato, ovvero se si trattava di un legato di cose generiche.

Legato di cosa propria del testatore

Quando oggetto del legato e una cosa fruttifera appartenente al testatore al momento della morte, i frutti naturali (raccolti, prodotti) e civili (canoni, interessi, dividendi) sono dovuti al legatario dall'apertura della successione. Il legatario acquista ex lege il diritto al legato al momento della morte (art. 649 c.c.), e da quel momento subentra nella titolarita economica del bene: e dunque coerente che faccia propri anche i frutti maturati.

L'erede o l'onerato che abbia eventualmente percepito i frutti dovra renderli al legatario, dedotte le spese di produzione e gli oneri sostenuti per conservarli (artt. 821, 1149 c.c., applicabili per analogia).

Legato di cosa altrui o cosa generica

Quando la cosa legata appartiene all'onerato (legato di cosa altrui ex art. 651 c.c.) o a un terzo, oppure si tratta di una cosa determinata solo nel genere o nella quantita (art. 653 c.c.), i frutti o gli interessi decorrono da un momento successivo: il giorno della domanda giudiziale o il giorno in cui la prestazione del legato e stata promessa.

La ragione e duplice. In primo luogo, fino a quando il bene non e individuato o trasferito, non esiste un oggetto specifico che produca frutti per il legatario. In secondo luogo, sarebbe iniquo addossare all'onerato i frutti di una cosa che non era nel patrimonio del testatore: l'onerato deve procurare la cosa o pagarne il valore, ma non puo essere tenuto a frutti retroattivi.

Derogabilita e volonta del testatore

La norma e dispositiva: il testatore puo prevedere una diversa decorrenza dei frutti. Puo stabilire, ad esempio, che i frutti spettino al legatario solo dopo un certo termine, oppure che decorrano da una data anteriore. La clausola testamentaria prevale, in coerenza con il principio di autonomia delle disposizioni di ultima volonta.

Coordinamento con la disciplina dei frutti

Il riparto dei frutti tra erede e legatario va coordinato con gli artt. 820-821 c.c. (frutti naturali e civili) e con le regole sull'adempimento del legato (artt. 661 ss. c.c.). Per i legati periodici (art. 670 c.c.) e per quelli di alimenti operano regole speciali.

Caso pratico

Tizio, proprietario di un appartamento locato a euro 1.000 mensili, muore il 1 gennaio 2026 lasciandolo in legato a Caio. I canoni di locazione dal 1 gennaio in poi spettano a Caio, perche la cosa apparteneva al testatore al momento della morte.

Diversamente, se Tizio aveva legato a Caio cinquanta quintali di grano (legato di cosa generica), Caio avra diritto agli interessi solo dal giorno in cui ha proposto domanda giudiziale o dal giorno in cui l'erede ha promesso la consegna. Se l'erede ritarda l'adempimento, Caio puo agire e maturera gli interessi a partire dalla domanda.

Domande frequenti

Da quando il legatario ha diritto ai frutti della cosa legata?

Se la cosa apparteneva al testatore al momento della morte, i frutti decorrono dall'apertura della successione. Se la cosa appartiene all'onerato, a un terzo o e generica, i frutti decorrono dalla domanda giudiziale o dalla promessa di adempimento.

Cosa si intende per frutti della cosa legata?

Sono compresi sia i frutti naturali (raccolti, prodotti agricoli, parti animali) sia i frutti civili (canoni di locazione, interessi, dividendi, rendite), ai sensi degli artt. 820-821 c.c.

Se l'erede ha incassato i canoni dopo la morte del testatore, deve restituirli?

Si, se la cosa apparteneva al testatore alla data della morte, l'erede o l'onerato deve restituire al legatario i frutti percepiti dall'apertura della successione, dedotte le spese di produzione.

Per il legato di cose generiche da quando si calcolano gli interessi?

Per le cose determinate per genere o quantita, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dalla data in cui la prestazione e stata promessa dall'onerato, non dall'apertura della successione.

Il testatore puo modificare la decorrenza dei frutti?

Si, l'art. 669 c.c. fa salva la diversa volonta del testatore: con clausola testamentaria espressa si puo anticipare o posticipare la decorrenza dei frutti rispetto alla regola legale.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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