In sintesi
- La facoltà di scelta nei legati di genere e alternativi si trasmette agli eredi quando l'onerato o il legatario che ne è investito non ha potuto esercitarla.
- La trasmissione mortis causa salvaguarda la continuità dell'attribuzione testamentaria, evitando che la morte del titolare della facoltà di scelta paralizzi l'adempimento del legato.
- La scelta una volta compiuta è irretrattabile: non può essere modificata né revocata.
- L'irretrattabilità si applica indistintamente alla scelta effettuata dal titolare originario o dal suo erede.
- La norma si coordina con gli artt. 664 c.c. (legato di genere) e 665 c.c. (legato alternativo).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 666 c.c. – Trasmissione all’erede della facoltà di scelta
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Indice dei contenuti
Continuità della facoltà di scelta
L'art. 666 c.c. risolve il problema del passaggio mortis causa della facoltà di scelta nei legati di genere (art. 664 c.c.) e nei legati alternativi (art. 665 c.c.), quando il soggetto investito di tale facoltà venga meno prima di averla esercitata. La norma assicura la continuità dell'attribuzione testamentaria: la morte del titolare della scelta non comporta la caducazione del legato, ma soltanto il subentro degli eredi nella facoltà determinativa.
Ambito di applicazione
La trasmissione opera in due ipotesi parallele:
La norma si applica indifferentemente quando la facoltà di scelta competa all'onerato (erede o legatario gravato) o al legatario beneficiario. Non è invece menzionato il caso del terzo investito della scelta, perché la facoltà conferita al terzo ha natura personale e non si trasmette: l'inerzia del terzo è regolata dall'art. 631, comma 3, c.c., con devoluzione al giudice.
Presupposto della trasmissione: l'impossibilità di esercizio
Il presupposto è che il titolare originario non abbia potuto compiere la scelta. La formula abbraccia sia l'impossibilità materiale (morte sopravvenuta, incapacità sopravvenuta) sia, secondo dottrina e giurisprudenza, l'impossibilità giuridica (incapacità originaria). Diverso è il caso in cui il titolare abbia avuto il tempo e la capacità di scegliere ma sia rimasto inerte: in tal caso, l'inerzia colpevole può essere superata con azione giudiziale di costituzione in mora e successiva determinazione giudiziale.
L'irretrattabilità della scelta
Il secondo comma sancisce l'irretrattabilità della scelta: una volta compiuta, non può essere modificata né revocata. Il principio si applica indistintamente al titolare originario e al suo erede subentrante.
La ratio risiede nella necessità di stabilizzare il rapporto giuridico: una volta che la specificatio è avvenuta, il legato si determina e l'obbligazione di consegna diventa esigibile sul bene specifico. Consentire la modifica della scelta esporrebbe le parti a incertezza prolungata e potrebbe pregiudicare gli affidamenti maturati (in particolare quelli del legatario in attesa della prestazione o dell'onerato che ha già predisposto la prestazione).
Profili processuali e probatori
L'erede che subentra nella facoltà di scelta deve manifestarla con dichiarazione di volontà ricettizia, comunicata all'altra parte. La forma non è prescritta dalla legge: è sufficiente un atto idoneo a rendere conoscibile la determinazione. È tuttavia consigliabile la forma scritta per esigenze probatorie, anche in vista della trascrizione se la cosa scelta è un immobile. L'erede deve provare la propria qualità (accettazione dell'eredità ex art. 459 c.c.) e l'avvenuto subentro nella facoltà.
Caso pratico
Tizio lascia a Caio, a sua scelta, un appartamento a Roma o una somma di 100.000 euro (legato alternativo, scelta al legatario). Caio muore prima di aver compiuto la scelta. Ai sensi dell'art. 666 c.c., la facoltà si trasmette a Sempronio, erede di Caio, che potrà scegliere se ricevere l'appartamento o il denaro. Una volta scelto, Sempronio non potrà più modificare la sua determinazione.
Domande frequenti
A chi si trasmette la facoltà di scelta nel legato di genere o alternativo se il titolare muore prima di sceglierla?
La facoltà di scelta si trasmette agli eredi del titolare. La norma si applica sia quando la scelta spettava all'onerato sia quando spettava al legatario beneficiario. Non si trasmette invece la facoltà conferita a un terzo, che ha natura personale.
La scelta effettuata può essere modificata in seguito?
No. L'art. 666, comma 2 c.c. sancisce l'irretrattabilità della scelta: una volta compiuta, non può essere modificata né revocata. Il principio si applica sia al titolare originario sia all'erede subentrato nella facoltà.
Cosa accade se il terzo incaricato della scelta muore prima di farla?
La facoltà conferita al terzo non si trasmette ai suoi eredi: ha natura personale. In tal caso si applica il terzo comma dell'art. 631 c.c., con devoluzione della scelta all'autorità giudiziaria, che provvede secondo equità.
L'erede subentrato deve seguire criteri particolari nella scelta?
L'erede applica gli stessi criteri previsti per il titolare originario. Nel legato di genere si applica il criterio della qualità media (art. 664 c.c.); nel legato alternativo, l'erede sceglie tra le prestazioni alternative previste dal testatore.
Come si esercita formalmente la scelta da parte dell'erede?
Mediante dichiarazione di volontà ricettizia, indirizzata all'altra parte (onerato o legatario, a seconda dei casi). La forma non è prescritta dalla legge, ma la forma scritta è consigliabile per esigenze probatorie e di trascrizione, soprattutto quando la cosa scelta è un bene immobile.
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