Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 662 c.c. – Onere della prestazione del legato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 661 - Art. 661 Codice Civile: Prelegato→Cod. civ. art. 663 - Articolo 663 Codice Civile: Legato imposto a un solo erede→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti→Articolo 664 Codice Civile: Adempimento del legato di genere→Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore→Articolo 665 Codice Civile: Scelta nel legato alternativo→Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito→Art. 666 Codice Civile: Trasmissione all’erede della facoltà di scelta→Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 662 disciplina il legato con cui il testatore impone a un erede o legatario di consegnare a un terzo qualcosa tratta dall'eredità: il terzo acquista un diritto diretto verso l'onerato alla morte del testatore, configurando un legato indiretto che lo rende legatario a tutti gli effetti.
Struttura del legato a favore del terzo
L'articolo 662 c.c. si occupa di una figura intermedia tra il legato diretto e l'onere: il testatore dispone che l'erede (o un legatario) debba "dare" qualcosa a una terza persona. Il terzo non è nominato erede né legatario direttamente dal testamento, ma acquista un diritto per effetto della disposizione di "dare" che grava sull'onerato. La norma è chiara nel riconoscere a questo terzo la qualità di legatario indiretto: egli ha un diritto esigibile nei confronti dell'onerato, non un mero beneficio revocabile.
Differenza con l'onere testamentario
La distinzione tra il legato ex art. 662 e l'onere testamentario (art. 647 c.c.) è cruciale. Nell'onere il beneficiario dell'adempimento non ha un diritto soggettivo diretto: può essere sollecitato all'adempimento solo dai soggetti legittimati (eredi, pubblico ministero, cointeressati), non agire direttamente. Nel legato ex art. 662 il terzo è invece un vero legatario: può agire direttamente per ottenere dall'onerato la consegna di ciò che gli spetta, ha un'azione personale propria, e il suo diritto si acquista automaticamente alla morte del testatore.
Rilevanza pratica
L'art. 662 è frequentemente richiamato nella prassi testamentaria quando si vuole beneficiare un terzo senza nominarlo formalmente nel testamento come legatario, ma imponendo all'erede un obbligo di prestazione verso di lui. Ad esempio: "lascio a mio figlio Tizio tutta la mia eredità, con l'obbligo di pagare alla mia assistente Caia la somma di 10.000 euro". Caia, in questo schema, acquista un diritto diretto verso Tizio per 10.000 euro, è un legatario ex art. 662.
Coordinamento normativo
L'art. 662 va letto in connessione con l'art. 647 c.c. (onere), con l'art. 649 c.c. (nozione di legato) e con l'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzi, per analogia strutturale).
Domande frequenti
Se il testatore impone all'erede di pagare una somma a un terzo, il terzo è un legatario?
Sì, ai sensi dell'art. 662 c.c. il terzo è considerato un legatario indiretto: acquista un diritto diretto verso l'erede (onerato) alla morte del testatore e può agire personalmente per ottenere il pagamento.
Qual è la differenza tra il legato ex art. 662 e l'onere testamentario?
Con l'onere, il beneficiario non ha un diritto soggettivo diretto: può essere protetto solo dai soggetti legittimati (eredi, PM) che agiscono per l'adempimento. Con il legato ex art. 662 il terzo è titolare di un diritto proprio e può agire direttamente contro l'onerato.
Il legatario indiretto ex art. 662 deve accettare espressamente per acquistare il diritto?
No. Come ogni legatario, acquista il diritto automaticamente alla morte del testatore. Può però rinunciare se lo desidera.
L'erede può rifiutarsi di adempiere l'obbligo di 'dare' al terzo invocando la propria libertà di disposizione?
No. L'obbligo imposto dall'art. 662 è vincolante per l'erede: il terzo può agire in giudizio per l'adempimento o il risarcimento del danno in caso di inadempimento, così come avviene per qualsiasi credito esigibile.
La disposizione ex art. 662 può essere impugnata come lesiva della legittima?
Sì. Se il legato disposto tramite l'art. 662 riduce la quota disponibile al punto da ledere la legittima degli eredi necessari, questi possono esperire l'azione di riduzione (art. 554 c.c.). Il terzo legatario potrebbe dover restituire quanto ricevuto in eccesso rispetto alla quota disponibile.