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Art. 658 c.c. Legato di credito o di liberazione da debito
In vigore
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
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In sintesi
Il legato di liberazione da debito è la disposizione testamentaria con cui il testatore rimette al legatario il debito che questi ha verso di lui: l'obbligo si estingue alla morte del testatore, senza necessità di atti formali. La remissione opera solo per debiti esistenti al momento del testamento, salvo diversa volontà del testatore.
Natura e struttura dell'istituto
Il legato di liberazione da debito — tradizionalmente denominato legatum liberationis — è una forma peculiare di legato in cui il legatario non riceve un bene dal testatore ma ottiene la cancellazione di un proprio debito nei confronti del de cuius. Si tratta di un'estinzione del rapporto obbligatorio per volontà testamentaria, analoga nella sostanza alla remissione del debito inter vivos (art. 1236 c.c.), ma che produce effetti mortis causa. Il vantaggio per il legatario è evidente: viene liberato da un'obbligazione patrimoniale senza dover pagare nulla.
Presupposto: debiti esistenti al tempo del testamento
L'art. 658 limita l'effetto della liberazione ai debiti esistenti al tempo della redazione del testamento. Questa limitazione ha una ratio chiara: il testatore, quando ha scritto il testamento, aveva in mente i debiti che il legatario aveva verso di lui in quel momento; i debiti sorti successivamente non rientrano nella sua volontà originaria. Tuttavia, il testatore può derogare a questa regola disponendo la liberazione anche dai debiti contratti posteriormente: in questo caso la formula testamentaria deve essere sufficientemente chiara da indicare la volontà di coprire anche i debiti futuri.
Effetto estintivo del legato
Alla morte del testatore, il debito del legatario si estingue automaticamente, senza necessità di atti formali di remissione da parte degli eredi. Questi non possono pretendere il pagamento del debito remesso. Se l'erede, non consapevole del legato, esige il pagamento al legatario, quest'ultimo può ripetere quanto corrisposto come pagamento indebito (art. 2033 c.c.).
Legato di liberazione parziale
Il testatore può disporre la liberazione solo per una parte del debito (es. "rimetto a Tizio la metà del mutuo che mi deve"). In questo caso il legatario viene liberato solo nella misura indicata; per il resto il debito permane.
Coordinamento normativo
L'art. 658 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 657 c.c. (legato di credito), con l'art. 1236 c.c. (remissione del debito) e con l'art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito).
Domande frequenti
Con il legato di liberazione da debito, il legatario deve accettare espressamente per beneficiarne?
No. Come ogni legato, il beneficio si acquista automaticamente alla morte del testatore. Il debito si estingue ipso iure senza necessità di atti di accettazione. Il legatario può rinunciare al beneficio se lo desidera, ma non deve accettare per riceverlo.
Se il legatario contrae nuovi debiti verso il testatore dopo la redazione del testamento, sono coperti dalla liberazione?
Di regola no. L'art. 658 limita la liberazione ai debiti esistenti al tempo del testamento. I debiti successivi non rientrano nel legato, salvo che il testatore abbia espressamente previsto la liberazione anche dai debiti futuri.
Se l'erede ignora il legato di liberazione e pretende il pagamento, cosa può fare il legatario?
Se ha pagato per errore, può agire con l'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) per recuperare quanto versato. Se l'erede persiste nel richiedere, può opporre in giudizio l'esistenza del legato di liberazione.
Il legato di liberazione estingue anche gli interessi maturati sul debito?
Dipende dalla formulazione del testamento. Di regola la liberazione copre il debito principale e i frutti maturati (interessi). Se il testatore vuole liberare solo il capitale e non gli interessi, deve specificarlo. In mancanza di indicazione, si ritiene che la liberazione sia totale.
Cosa succede se al momento della morte del testatore il debito del legatario era già stato pagato?
Il legato è senza effetto perché manca l'oggetto (il debito già non esiste). Il legatario non ha diritto a ricevere nulla in sostituzione, salvo diversa espressa disposizione testamentaria.