Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 656 c.c. Legato di cosa del legatario
In vigore
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione. Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 655 - Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo…→Cod. civ. art. 657 - Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatar…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse→Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito→Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata→Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore→Articolo 652 Codice Civile: Legato di cosa solo in parte del testatore→Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti→Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il legato di immobile si estende a pertinenze e costruzioni successive: il legatario riceve l'immobile come si presenta alla morte del testatore incluse le aggiunte realizzate dopo il testamento. Non si estende però ai beni acquistati dopo il testamento che sono solo adiacenti, a meno che formino un complesso unitario inscindibile.
Pertinenze e costruzioni successive
L'art. 656 primo comma codifica la regola generale per i legati immobiliari: il legatario riceve l'immobile com'era alla morte del testatore, non com'era alla redazione del testamento. Questa scelta del legislatore si basa sulla volontà presunta del testatore: quando si lega un immobile, si lega tutto ciò che lo compone al momento della morte, incluse pertinenze (rimessa, cantina, giardino pertinenziale) e costruzioni elevate dopo il testamento (ampliamenti, nuova dependance, piscina). La logica è che il testatore che non revoca il legato nonostante le modifiche implicitamente conferma di voler attribuire al legatario l'immobile nella sua configurazione attuale.
Beni acquistati dopo il testamento e confinanti
Diversa è la situazione dei beni immobili che il testatore ha acquistato dopo la redazione del testamento e che sono semplicemente confinanti con l'immobile legato. Questi beni, pur potendo essere geograficamente adiacenti, non entrano nel legato, perché il testatore non li aveva in mente quando ha redatto il testamento. L'eccezione è il caso in cui i beni acquistati successivamente formino con l'immobile originale un tutto inscindibile: in questo caso l'unità funzionale prevale sulla data di acquisto e il legatario riceve l'intero complesso. Il discrimine è se i beni possono essere separati e gestiti autonomamente oppure se costituiscono un'unica unità economica e funzionale.
Rilevanza pratica
In ambito notarile e successorio questa norma è frequentemente applicata in relazione a ville, casali e complessi agricoli: quando il testatore ha ampliato o modificato la proprietà dopo aver redatto il testamento, occorre valutare caso per caso se le aggiunte rientrano nel legato. La perizia e l'ispezione catastale sono strumenti fondamentali per determinare l'estensione dell'oggetto del legato. Frequente è anche il problema delle pertinenze atipiche (es. posti auto, cantine) nei condomini: la norma le include nel legato dell'appartamento se al momento della morte del testatore erano pertinenze dell'unità principale.
Coordinamento normativo
L'art. 656 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 655 c.c. (trasformazioni della cosa legata), con gli artt. 817-819 c.c. (pertinenze) e con l'art. 934 c.c. (accessione immobiliare).
Domande frequenti
Se il testatore costruisce una piscina sul fondo legato dopo aver scritto il testamento, la piscina è inclusa nel legato?
Sì. L'art. 656 c.c. stabilisce che il legato di immobile comprende le costruzioni elevate sul fondo dopo la redazione del testamento. La piscina, come costruzione sul fondo, segue il bene principale.
Se il testatore acquista un appezzamento adiacente all'immobile legato, il legatario ha diritto anche a quello?
Di regola no. I beni acquistati dopo il testamento e semplicemente confinanti non rientrano nel legato. Fanno eccezione solo se formano con l'immobile originale un tutto inscindibile dal punto di vista funzionale ed economico.
Cosa si intende per 'tutto inscindibile' ai fini dell'art. 656?
Un complesso immobiliare in cui le varie componenti non possono essere gestite o utilizzate separatamente senza pregiudicarne la funzione. Ad esempio, una villa con parco strettamente integrato che non può essere diviso senza deturpare entrambe le parti.
Il posto auto pertinenziale di un appartamento è incluso nel legato dell'appartamento?
Sì, se al momento della morte del testatore era una pertinenza dell'appartamento (art. 817 c.c.): cioè se era destinato in modo duraturo a uso e ornamento dell'appartamento. Il nesso pertinenziale si valuta sulla base della destinazione effettiva, non solo della registrazione catastale.
Il testatore può escludere le pertinenze dal legato dell'immobile?
Sì. La norma è dispositiva: il testatore può espressamente escludere dal legato alcune pertinenze o costruzioni successive, o al contrario includere espressamente beni adiacenti acquistati successivamente. L'autonomia testamentaria prevale sulla regola legale.