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Art. 651 c.c. Legato di cosa dell’onerato o di un terzo
In vigore
Il legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In questo ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il legato di cosa altrui è valido se il testatore era consapevole dell'altruità del bene: l'erede deve acquistarlo e consegnarlo al legatario, o corrispondere il suo valore se l'acquisto è impossibile. È invece nullo se il testatore ignorava che la cosa non gli apparteneva.
Ratio e ambito applicativo
Il legato di cosa altrui, anche detto legatum rei alienae, è una disposizione testamentaria che ha per oggetto un bene appartenente a un soggetto diverso dal testatore. L'art. 651 c.c. affronta un'ipotesi non eccezionale nella pratica: il testatore potrebbe voler beneficiare un soggetto con un bene specifico di cui conosce il valore ma che al momento della morte non è nel suo patrimonio. La validità del legato è subordinata a un requisito soggettivo fondamentale: il testatore deve essere consapevole dell'altruità del bene al momento della redazione del testamento. In mancanza di tale consapevolezza, il legato è nullo per presunzione di errore essenziale sulla qualità dell'oggetto.
Obblighi dell'erede onerato
Quando il legato è valido (testatore consapevole), l'erede è gravato da due obblighi alternativi: (a) acquistare il bene dal terzo e trasferirlo al legatario; (b) se il terzo non vuole vendere o pretende un prezzo sproporzionato, corrispondere al legatario il valore del bene al tempo della morte del testatore. La determinazione del valore viene fatta di solito con perizia. L'erede non può sottrarsi all'alternativa: o consegna il bene o paga il valore. Solo in caso di impossibilità assoluta, ad es. il bene è stato distrutto, può essere esonerato dall'obbligo.
Criterio della consapevolezza: prove e presunzioni
La questione centrale nella pratica è dimostrare o negare la consapevolezza del testatore. La giurisprudenza ha adottato un approccio casistico: se dal testamento emerge che il testatore trattava il bene come proprio, si presume la non consapevolezza (legato nullo). Se invece il testamento contiene formule che rivelano la consapevolezza ("lascio al mio amico Tizio la villa di Caio che dovrà acquistarsi"), il legato è valido. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. In mancanza di indicazioni chiare, la giurisprudenza tende a favorire la validità del legato quando l'oggetto è molto specifico e il testatore aveva buone ragioni per conoscerne la proprietà.
Legato di cosa parzialmente altrui
L'art. 651 si applica anche al caso in cui la cosa sia solo in parte altrui (es. il testatore è comproprietario per metà). In tal caso il legato è valido per la parte altrui solo nei limiti della consapevolezza del testatore; per la quota di proprietà del testatore il legato opera normalmente come legato di cosa propria.
Coordinamento normativo
L'art. 651 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 652 c.c. (legato di cosa gravata da ipoteca o pegno), con l'art. 787 c.c. (donazione di cosa altrui, per analogia) e con l'art. 1427 c.c. (errore essenziale nei contratti, per i principi generali sull'errore).
Domande frequenti
Il testatore può lasciare in legato un bene che non è suo?
Sì, se era consapevole al momento del testamento che il bene apparteneva ad altri. In questo caso l'erede è obbligato ad acquistare il bene e consegnarlo al legatario, oppure a pagarne il valore se l'acquisto è impossibile. Se invece il testatore ignorava l'altruità, il legato è nullo.
Cosa deve fare l'erede se il proprietario del bene non vuole venderlo?
L'erede deve corrispondere al legatario il valore del bene al tempo della morte del testatore (calcolato di solito con perizia). Non può liberarsi dall'obbligo per il semplice rifiuto del terzo a vendere.
Come si dimostra che il testatore sapeva che la cosa era altrui?
Con qualsiasi mezzo di prova: il tenore delle disposizioni testamentarie, il comportamento del testatore durante la vita, corrispondenza, atti notarili. Se il testamento tratta il bene come se fosse del testatore, la giurisprudenza presume la non consapevolezza e il legato è nullo.
Il legato di cosa altrui è valido se il bene diventa del testatore dopo la redazione del testamento?
Sì. Se il testatore acquista il bene successivamente alla redazione del testamento, il legato è valido e l'erede trasferirà direttamente il bene già nel patrimonio ereditario, senza necessità di acquistarlo da terzi.
Cosa accade se il bene oggetto del legato è distrutto prima della morte del testatore?
Il legato si estingue per impossibilità dell'oggetto. L'erede non è tenuto a corrispondere un equivalente monetario, salvo che il testatore abbia espressamente previsto una sostituzione o un valore alternativo nel testamento.