Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 650 c.c. – Fissazione di un termine per la rinunzia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 649 - Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato→Cod. civ. art. 651 - Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere→Articolo 652 Codice Civile: Legato di cosa solo in parte del testatore→Art. 647 Codice Civile: Onere→Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata→Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione→Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse→Art. 645 c.c.: Condizione sospensiva potestativa senza termine
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il testatore può gravare il legato di un onere (modus): un obbligo imposto al legatario di fare, omettere o dare qualcosa. L'onere non impedisce l'acquisto immediato del legato, ma chi ha interesse può agire in giudizio per ottenerne l'adempimento o, in caso di inadempimento grave, la risoluzione del legato.
Natura giuridica dell'onere testamentario
Il modus testamentario, detto anche onere, è un elemento accidentale del testamento che può essere apposto sia all'istituzione di erede sia al legato. Si distingue dalla condizione risolutiva per un profilo essenziale: la condizione risolutiva, al verificarsi dell'evento, scioglie automaticamente il rapporto; l'onere non opera automaticamente ma richiede un'azione di adempimento (o di risoluzione per inadempimento). Rispetto alla condizione sospensiva, l'onere non impedisce l'acquisto immediato del legato: il legatario acquista ipso iure alla morte del testatore e solo successivamente è tenuto ad adempiere.
Chi può agire per l'adempimento
L'art. 650 c.c. individua i soggetti legittimati a chiedere in giudizio l'adempimento dell'onere: (a) gli eredi, che hanno un interesse indiretto alla corretta esecuzione del testamento; (b) i cointeressati, cioè coloro che beneficiano dell'onere (es. chi riceve la prestazione o l'ente beneficiato); (c) il pubblico ministero, quando l'onere è di pubblica utilità (es. costruzione di un'opera pubblica, istituzione di un ente di beneficenza). Quest'ultima legittimazione è particolarmente importante nelle disposizioni filantropiche o culturali, dove potrebbe non esserci un soggetto privato direttamente interessato.
Inadempimento e risoluzione del legato
Se il legatario non adempie all'onere, si apre la possibilità di agire per la risoluzione del legato. La risoluzione non è automatica: richiede una pronuncia giudiziale, analogamente alla risoluzione per inadempimento del contratto (art. 1453 c.c.). La giurisprudenza ha precisato che l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza rispetto all'interesse del testatore: un inadempimento bagatellare non giustifica la risoluzione dell'intero legato. In caso di risoluzione, il bene legato torna a fare parte dell'asse ereditario.
Impossibilità sopravvenuta dell'onere
L'art. 650 prevede espressamente che se l'adempimento dell'onere è divenuto impossibile per una causa non imputabile al legatario, questi conserva il legato senza essere tenuto ad adempiere. È un principio di equità: il legatario non deve perdere il beneficio ricevuto per un fatto a lui non ascrivibile. Se invece l'impossibilità è imputabile al legatario, si applica il regime ordinario dell'inadempimento con possibilità di risoluzione.
Coordinamento normativo
L'art. 650 va letto in connessione con l'art. 647 c.c. (onere apposto all'istituzione di erede), con l'art. 648 c.c. (legato a favore del chiamato), con l'art. 649 c.c. (nozione di legato) e con l'art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento, applicato in via analogica).
Domande frequenti
L'onere testamentario impedisce al legatario di acquistare subito il legato?
No. Il legatario acquista il legato automaticamente alla morte del testatore, anche se il legato è gravato da un onere. L'onere è un obbligo che il legatario deve adempiere dopo l'acquisto, non una condizione sospensiva dell'acquisto stesso.
Cosa succede se il legatario non adempie all'onere?
I soggetti legittimati (eredi, cointeressati, pubblica autorità se l'onere è di pubblica utilità) possono agire in giudizio per ottenere l'adempimento coattivo o, in caso di inadempimento grave, la risoluzione del legato con restituzione del bene all'asse ereditario.
L'onere può essere di qualsiasi contenuto?
No. L'onere deve avere un contenuto lecito, possibile e non contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Un onere illecito o impossibile si considera come non apposto, salvo che fosse l'unica ragione della disposizione testamentaria, nel qual caso rende nulla l'intera disposizione.
Se l'onere diventa impossibile dopo la morte del testatore, il legatario perde il legato?
No. Se l'impossibilità non è imputabile al legatario, questi mantiene il legato senza obbligo di adempiere. L'art. 650 c.c. tutela il legatario incolpevole.
Qual è la differenza tra onere testamentario e condizione risolutiva?
La condizione risolutiva opera automaticamente al verificarsi dell'evento, sciogliendo il legato senza necessità di azione giudiziale. L'onere non opera automaticamente: richiede un'azione in giudizio per ottenere l'adempimento o la risoluzione. Inoltre, l'onere impone un obbligo di fare o dare; la condizione è invece un evento futuro e incerto.