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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 645 c.c. Condizione sospensiva potestativa senza termine

In vigore

termine Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l’adempimento gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine.

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In sintesi

  • Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria per la fissazione del termine.
  • La condizione potestativa dipende dalla volontà del beneficiario (es. "se si laurea", "se si sposa").
  • L'assenza di termine creerebbe uno stato di pendenza indefinita, contrario alla certezza dei rapporti successori.
  • Il giudice fissa un termine ragionevole tenuto conto della natura della condizione e delle circostanze concrete.
  • La scadenza inutile del termine giudiziale comporta la deficienza definitiva della condizione.

Problema della pendenza indefinita

L'art. 645 c.c. risolve un problema strutturale delle disposizioni testamentarie condizionate: quando il testatore appone una condizione sospensiva potestativa (cioè dipendente dalla volontà del beneficiario) senza indicare entro quanto tempo questa debba avverarsi, si crea uno stato di pendenza potenzialmente indefinito. L'erede o il legatario potrebbe rinviare sine die l'adempimento, paralizzando la circolazione dei beni e la certezza dei rapporti giuridici.

Nozione di condizione potestativa

La condizione potestativa dipende, in tutto o in parte, dalla volontà del soggetto interessato. Si distinguono: (a) meramente potestativa: dipende esclusivamente dall'arbitrio del beneficiario ("se voglio") — produce nullità nei contratti (art. 1355 c.c.), ma è ammessa nei testamenti per la prevalenza della volontà del de cuius; (b) potestativa mista: combina la volontà del beneficiario con eventi obiettivi ("se si laurea", "se si trasferisce a Roma") — pienamente ammessa.

Funzione del termine giudiziale

Per risolvere la pendenza, l'art. 645 c.c. attribuisce agli interessati (sostituiti, coeredi accrescenti, eredi legittimi, amministratore dell'eredità) il diritto di adire il giudice per la fissazione di un termine. Il giudice valuta caso per caso: la natura della condizione (laurea, matrimonio, esercizio di una professione), l'età e le circostanze del beneficiario, il valore dei beni in pendenza, l'interesse dei controinteressati. Non esiste un termine standard: la valutazione è discrezionale.

Effetti della scadenza del termine

Se entro il termine fissato dal giudice la condizione non si verifica, opera la deficienza definitiva: la disposizione testamentaria diviene inefficace e si apre la devoluzione ai soggetti previsti dal testatore (sostituti) o, in mancanza, agli eredi legittimi. Il beneficiario che non ha adempiuto perde definitivamente l'aspettativa. L'amministrazione dell'eredità ex art. 641 c.c. cessa contestualmente, con consegna dei beni al nuovo titolare.

Coordinamento con la condizione meramente potestativa

La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina dell'art. 645 c.c. si applica sia alle condizioni meramente potestative sia a quelle potestative miste. La ratio è impedire che una clausola testamentaria, valida sotto il profilo della libertà testamentaria, diventi strumento di paralisi dell'eredità. Il giudice deve bilanciare la volontà del testatore con la necessità di tutelare la circolazione dei beni e l'interesse degli altri soggetti coinvolti.

Caso pratico

Caio nel suo testamento dispone: «Lascio a Tizio l'azienda agricola a condizione che si trasferisca a Roma e prenda residenza stabile, senza indicare un termine». Aperta la successione, Sempronio (sostituito) e Mevio (presunto erede legittimo) hanno interesse alla definizione: possono adire il tribunale ex art. 645 c.c. chiedendo la fissazione di un termine. Il giudice, valutate le circostanze (età di Tizio, attività lavorativa, situazione familiare), fissa per esempio cinque anni. Se Tizio non si trasferisce nel termine, la condizione è deficiente e l'azienda è devoluta a Sempronio.

Domande frequenti

Cosa significa condizione sospensiva potestativa?

È la condizione il cui avveramento dipende, in tutto o in parte, dalla volontà del beneficiario della disposizione (es. "se si laurea", "se si sposa", "se si trasferisce in una determinata città").

Chi può chiedere al giudice di fissare il termine ex art. 645 c.c.?

Possono adire il giudice gli interessati: i sostituiti previsti dal testatore, i coeredi con diritto di accrescimento, i presunti eredi legittimi, l'amministratore dell'eredità e qualunque soggetto che vanti un'aspettativa o un interesse rilevante alla definizione.

Come determina il giudice il termine?

Il giudice valuta caso per caso la natura della condizione, l'età e le circostanze del beneficiario, il valore dei beni in pendenza e l'interesse dei controinteressati. La valutazione è discrezionale e non esiste un termine standard.

Cosa succede se il termine scade senza che la condizione si verifichi?

Opera la deficienza definitiva della condizione: la disposizione testamentaria diviene inefficace e l'eredità o il legato è devoluto ai sostituti previsti dal testatore o, in mancanza, ai successori legittimi.

La norma si applica anche alla condizione meramente potestativa nei testamenti?

Sì, la giurisprudenza estende l'art. 645 c.c. sia alle condizioni potestative miste sia a quelle meramente potestative, perché la ratio è impedire la paralisi indefinita dell'eredità conseguente all'inerzia del beneficiario.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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