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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 644 c.c. Obblighi e facoltà degli amministratori

In vigore

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.

In sintesi

  • Agli amministratori dell'eredità condizionale (artt. 641-643 c.c.) si applicano le regole dei curatori dell'eredità giacente (artt. 528 ss. c.c.).
  • L'amministratore deve compilare l'inventario, esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, rispondere alle istanze proposte contro di essa.
  • L'amministratore può procedere all'esazione dei crediti, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati con autorizzazione del giudice.
  • Per gli atti di straordinaria amministrazione serve autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 532 c.c.
  • L'amministratore deve rendere il conto della gestione al beneficiario finale dell'eredità.

Rinvio alla disciplina del curatore dell'eredità giacente

L'art. 644 c.c. chiude la disciplina dell'amministrazione dell'eredità condizionale stabilendo che agli amministratori indicati dagli artt. 641, 642 e 643 c.c. si applicano le regole previste per i curatori dell'eredità giacente (artt. 528-532 c.c.). Il rinvio è tecnica legislativa di economia: invece di duplicare la disciplina, il legislatore richiama il regime già articolato della curatela giacente, adattandolo per via interpretativa alla diversa situazione dell'amministrazione condizionale.

Obblighi dell'amministratore

Il primo obbligo è la compilazione dell'inventario ex art. 529 c.c. L'inventario serve a determinare l'attivo e il passivo ereditario e costituisce base per la rendicontazione finale. L'amministratore deve poi esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità: agire in giudizio per la tutela dei crediti, opporsi alle pretese ingiustificate, esigere i frutti dei beni. È tenuto a rispondere alle istanze proposte contro l'eredità, con piena legittimazione processuale.

Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

L'amministratore può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione: riscossione dei crediti, pagamento dei debiti scaduti, manutenzione ordinaria dei beni, locazione di breve durata. Per gli atti di straordinaria amministrazione (alienazioni, ipoteche, transazioni, accettazione di eredità deferite all'asse, locazioni ultranovennali) è richiesta l'autorizzazione del tribunale ex art. 532 c.c. La giurisprudenza estende il regime autorizzativo a ogni atto suscettibile di incidere stabilmente sulla consistenza del patrimonio.

Conservazione del patrimonio

L'amministratore ha un dovere generale di conservazione dei beni ereditari nell'interesse del futuro erede definitivo. Deve evitare deterioramenti, custodire beni mobili e documenti, mantenere assicurati i beni di valore. Ha responsabilità per i danni causati dalla cattiva gestione, secondo le regole della responsabilità del mandatario (artt. 1710-1714 c.c. richiamati in via analogica).

Rendiconto e cessazione

Alla cessazione dell'amministrazione (verificarsi della condizione, deficienza definitiva, prestazione tardiva della garanzia), l'amministratore deve rendere il conto della gestione al soggetto che diviene erede definitivo, con consegna dei beni, dei frutti e delle scritture contabili. Il rendiconto è approvato giudizialmente in caso di contestazione. L'amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e a un compenso, determinato dal giudice secondo le tariffe professionali se l'amministratore è un professionista.

Differenze dalla curatela giacente

Pur condividendo il regime gestionale, l'amministrazione condizionale presenta peculiarità: (a) il beneficiario finale è di norma individuato (l'erede sotto condizione o il sostituto), mentre il curatore della giacente opera in assenza di accettazione; (b) la durata è legata al verificarsi della condizione, non all'accettazione dell'eredità; (c) l'amministratore è spesso un soggetto interessato (sostituito, coeredi), non un terzo nominato dal giudice come nella curatela. Tali differenze incidono sull'interpretazione del rinvio normativo.

Domande frequenti

Quali sono i principali obblighi dell'amministratore dell'eredità condizionale?

Deve compilare l'inventario, esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità, rispondere alle istanze contro di essa, conservare i beni, riscuotere crediti, pagare debiti e rendere il conto della gestione al beneficiario finale.

L'amministratore può vendere i beni ereditari?

Solo per atti di straordinaria amministrazione (alienazioni, ipoteche, transazioni) è richiesta l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 532 c.c. Per atti di ordinaria amministrazione l'amministratore agisce autonomamente.

L'amministratore risponde dei danni alla gestione?

Sì, l'amministratore risponde dei danni causati da cattiva gestione secondo le regole della responsabilità del mandatario (artt. 1710 ss. c.c.), dovendo agire con la diligenza del buon padre di famiglia.

Chi controlla l'operato dell'amministratore?

Il controllo è esercitato dal giudice del luogo dell'apertura della successione (volontaria giurisdizione), dagli altri chiamati e interessati e, alla cessazione, dal beneficiario finale dell'eredità che approva o contesta il rendiconto.

L'amministratore ha diritto a un compenso?

Sì, ha diritto al rimborso delle spese sostenute e a un compenso determinato dal giudice. Se l'amministratore è un professionista (avvocato, commercialista), il compenso è liquidato secondo le tariffe professionali applicabili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.