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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 654 c.c. Legato di cosa non esistente nell’asse

In vigore

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il legato di cosa determinata (di specie) trasferisce la proprietà direttamente al legatario alla morte del testatore.
  • I frutti e gli interessi della cosa maturano a favore del legatario dalla morte del testatore, salvo diversa disposizione testamentaria.
  • Se la cosa non si trovava nel patrimonio del testatore al momento della morte, il legato è privo di effetto, salvo che la cosa sia pervenuta in seguito.
  • La norma regolamenta la c.d. proprietà automatica del legatario senza bisogno di trasferimento formale.

Il legato di cosa specifica produce il trasferimento automatico della proprietà al legatario al momento della morte del testatore: i frutti maturano a suo favore da quel momento, e l'erede ha l'obbligo di consegnare la cosa nello stato in cui si trovava.

Trasferimento automatico della proprietà

L'articolo 654 c.c. si occupa del legato che ha per oggetto un bene determinato nella sua specificità individuale (un immobile identificato, un quadro, un'automobile identificata per targa, ecc.). In questo caso si produce un effetto fondamentale: il trasferimento automatico della proprietà alla morte del testatore, senza necessità di un atto di trasferimento da parte dell'erede. Il legatario diventa proprietario ipso iure al momento dell'apertura della successione. Questo è coerente con il principio dell'acquisto automatico del legato sancito dall'art. 649 c.c.: non solo il diritto al legato ma la proprietà stessa si trasferisce senza atto di accettazione.

Decorrenza dei frutti

La regola della decorrenza dei frutti è consequenziale al trasferimento automatico della proprietà: se il legatario è proprietario dalla morte del testatore, ha anche diritto ai frutti (naturali e civili) che la cosa produce da quel momento. I frutti civili maturati dopo la morte del testatore appartengono al legatario. Tuttavia il testatore può derogare a questa regola: può stabilire che i frutti decorrano da una data diversa o che spettino all'erede fino alla consegna del bene. La deroga è possibile in forza dell'autonomia testamentaria.

Obbligo di consegna dell'erede

Sebbene la proprietà si trasferisca automaticamente, il legatario ha bisogno del possesso materiale della cosa. L'erede onerato è tenuto a consegnare la cosa nello stato in cui si trovava alla morte del testatore, con tutti i suoi accessori e pertinenze. Se l'erede ritarda la consegna senza giustificazione, risponde dei danni causati dal ritardo. Se la cosa si è deteriorata per colpa dell'erede dopo la morte del testatore, questi risponde del deprezzamento subito. L'azione per ottenere la consegna è l'azione personale di adempimento del legato, distinta dall'azione di rivendicazione (reale) che il legatario può esperire come proprietario.

Assenza del bene nell'asse ereditario

Se la cosa specifica non si trovava nel patrimonio del testatore al momento della sua morte (perché venduta, donata o distrutta in vita), il legato è privo di effetti: non c'è nulla da trasferire. Fanno eccezione i casi in cui la cosa sia pervenuta al testatore dopo la redazione del testamento e prima della morte (acquisto sopravvenuto) — in questo caso il legato è efficace.

Coordinamento normativo

L'art. 654 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 653 c.c. (legato generico), con l'art. 686 c.c. (estinzione del legato per perimento) e con l'art. 820 c.c. (frutti naturali e civili).

Domande frequenti

Quando diventa proprietario il legatario di una cosa specifica?

Al momento della morte del testatore, automaticamente e senza necessità di accettazione o atto di trasferimento. Il legatario è proprietario ipso iure dalla data di apertura della successione.

I canoni di affitto di un immobile legato spettano all'erede o al legatario?

Al legatario, dal momento della morte del testatore. I frutti civili (come i canoni di locazione) maturano a favore del legatario da quel momento, salvo che il testatore abbia disposto diversamente.

Il legatario può agire in giudizio se l'erede non consegna il bene?

Sì. Il legatario può esperire sia un'azione personale (per ottenere l'adempimento dell'obbligo di consegna) sia un'azione reale di rivendicazione in quanto proprietario del bene. Può anche agire per il risarcimento dei danni da ritardo nella consegna.

Se l'erede migliora il bene dopo la morte del testatore, ha diritto a un rimborso?

Le migliorie apportate dall'erede al bene da consegnare al legatario seguono in linea generale le regole del possessore in buona fede: l'erede ha diritto all'indennità per le migliorie necessarie e utili, nei limiti del minor valore tra il costo sostenuto e l'aumento di valore del bene.

Cosa succede se il bene legato è un immobile che richiede trascrizione per opponibilità ai terzi?

Il legatario è già proprietario dalla morte del testatore, ma per l'opponibilità ai terzi deve procedere alla trascrizione del legato nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.), presentando il testamento e l'atto di notorietà o il certificato di morte. Senza trascrizione, i diritti del legatario non sono opponibili a terzi acquirenti in buona fede.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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