Art. 664 c.c. Adempimento del legato di genere
In vigore
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631.
In sintesi
Il legato di genere: definizione e funzione
L'art. 664 c.c. disciplina l'adempimento del legato di genere, figura prevista in contrapposizione al legato di specie (art. 654 c.c. e segg.). Mentre nel legato di specie il bene è individuato in modo determinato (es. «la mia automobile targata XX»), nel legato di genere l'oggetto è identificato solo per appartenenza a una categoria (genus) di beni: «cento quintali di grano», «una vettura di media cilindrata», «un'azione di società quotata». L'individuazione concreta (specificatio) è demandata a un momento successivo, attraverso la scelta di chi ne ha la facoltà.
Soggetti competenti per la scelta
Il primo comma stabilisce la regola residuale: in assenza di diversa volontà testamentaria, la scelta spetta all'onerato, ossia all'erede o al legatario gravato della prestazione. Il testatore può però attribuire la facoltà di scelta al legatario stesso (favor legatarii) o a un terzo, applicando un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 1286 c.c. per le obbligazioni alternative.
Criterio della qualità media
Quando la scelta è dell'onerato, questi è tenuto a prestare cose di qualità non inferiore alla media del genere indicato. La regola, ispirata al principio di buona fede e correttezza nell'adempimento (art. 1175 c.c.), evita che l'onerato approfitti della sua posizione per liberarsi con beni di qualità infima, mortificando l'aspettativa del legatario.
La qualità media va valutata oggettivamente, secondo gli standard di mercato del genere considerato. Nelle controversie il giudice si avvale di consulenze tecniche per stabilire il livello qualitativo della prestazione esigibile. Quando la scelta spetta al legatario o al terzo, si applica il medesimo criterio della media, salva l'eccezione del comma 3.
L'eccezione del genere limitato
Una regola peculiare governa l'ipotesi in cui nel patrimonio ereditario esista una sola cosa del genere indicato. In tal caso, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a procurarne un'altra estranea all'asse: deve prestare quella unica cosa esistente. La soluzione si discosta dal principio di non determinatezza del genere e si avvicina al legato di specie, perché di fatto l'oggetto si individua automaticamente.
La regola conserva valore residuale: il testatore può sempre disporre diversamente, imponendo all'onerato di acquistare beni del genere al di fuori dell'eredità (legato di genere puro) o, viceversa, limitando l'obbligazione a quanto presente nell'asse.
Privilegio del legatario nel patrimonio ereditario
Quando la scelta spetta al legatario o al terzo, e cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore. È un'eccezione al criterio della media, fondata sull'idea che il testatore, lasciando un genere e disponendo della scelta in capo al beneficiario, abbia voluto avvantaggiarlo: il legatario può cogliere l'opportunità di optare per il bene di maggiore pregio fra quelli ereditari.
Inerzia del terzo: rinvio all'art. 631 c.c.
Se il terzo investito della scelta non può (impossibilità) o non vuole (rifiuto) compierla, si applica il terzo comma dell'art. 631 c.c., che disciplina la determinazione giudiziale dell'oggetto della disposizione. Il giudice, su istanza dell'interessato, procede alla scelta secondo equità, tenendo conto della volontà presunta del testatore e dei criteri di media qualità.
Caso pratico
Tizio lascia a Caio «un cavallo» della propria scuderia. Nella scuderia esiste un solo cavallo: Caio ha diritto a quello specifico, e l'onerato Sempronio non può sostituirlo con un altro acquistato altrove. Diverso il caso in cui Tizio abbia lasciato «cento bottiglie di vino» senza precisare la cantina: l'onerato sceglie bottiglie di qualità media, prendendole dall'eredità o acquistandole all'esterno.
Domande frequenti
Chi sceglie il bene nel legato di cosa determinata solo nel genere?
Salvo diversa disposizione del testatore, la scelta spetta all'onerato (erede o legatario gravato). Il testatore può tuttavia attribuire la scelta al legatario beneficiario o a un terzo designato.
Che qualità deve avere il bene prestato dall'onerato?
L'onerato deve consegnare cose di qualità non inferiore alla media del genere indicato. Non può adempiere con beni di qualità infima, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c.
Cosa succede se nell'eredità esiste un solo bene del genere indicato?
L'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a procurarne un altro: deve prestare quella unica cosa esistente. Salvo che il testatore abbia disposto diversamente, imponendo l'acquisto di un altro bene esterno all'asse ereditario.
Se la scelta spetta al legatario, può scegliere il bene migliore?
In linea di principio deve scegliere una cosa di media qualità, ma se nell'eredità si trovano beni del genere indicato, il legatario ha la facoltà di scegliere la migliore. È un'eccezione che favorisce il legatario quando il testatore gli ha conferito il potere di scelta.
Cosa accade se il terzo incaricato della scelta non vuole o non può sceglierla?
Si applica il terzo comma dell'art. 631 c.c.: il giudice, su istanza dell'interessato, procede alla scelta secondo equità, tenendo conto della volontà presunta del testatore e del criterio della qualità media.