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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 631 c.c. Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

In vigore

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato. Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

In sintesi

  • È nulla la disposizione testamentaria che fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario o la determinazione della quota di eredità.
  • È valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie da lui determinate.
  • È valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati dal testatore.
  • Se sono indicate più persone in modo alternativo senza indicare chi sceglie, la scelta spetta all'onerato.
  • Se onerato o terzo non possono o non vogliono scegliere, provvede con decreto il presidente del tribunale del luogo di apertura della successione.

Personalità del testamento e divieto di arbitrio altrui

L'art. 631 c.c. è espressione del fondamentale principio di personalità del testamento: la scelta dell'erede e la determinazione della quota sono prerogative esclusive del testatore, non delegabili al mero arbitrio di terzi. Affidare a estranei la decisione sull'identità del successore universale o sulla misura della partecipazione ereditaria significherebbe svuotare l'atto testamentario del suo contenuto essenziale, trasferendo a un soggetto diverso dal de cuius il potere di disposizione mortis causa. La sanzione è la nullità della disposizione viziata.

Eccezione: disposizioni a titolo particolare

Il 2° comma introduce una significativa eccezione: per le disposizioni a titolo particolare (legati) è ammessa la scelta di un terzo (o dell'onerato) purché il testatore abbia già determinato il perimetro delle scelte possibili. La scelta può cadere tra: più persone determinate nominativamente dal testatore; persone appartenenti a famiglie individuate dal testatore (es. «un nipote della famiglia Rossi»); persone appartenenti a categorie individuate dal testatore (es. «uno dei miei collaboratori storici»); più enti determinati dal testatore (es. «una tra le seguenti tre fondazioni di beneficenza»).

La ratio della distinzione titolo universale / titolo particolare

La differenza si giustifica perché nel titolo particolare l'oggetto del legato è già fissato dal testatore: viene solo individuato chi, tra una platea predefinita, ne sarà beneficiario. Permane la personalità della disposizione (oggetto, perimetro soggettivo, ratio attributiva). Diversamente, nell'istituzione di erede affidata all'arbitrio altrui si delegherebbe la decisione fondamentale sulla successione universale, alterando la fisionomia stessa del testamento. La validità dell'arbitraggio limitato si fonda dunque sulla circoscritta discrezionalità lasciata al terzo o all'onerato.

Scelta tra più persone indicate in modo alternativo

Il 3° comma risolve il caso in cui il testatore abbia indicato più persone in modo alternativo (es. «lascio la villa a Tizio o a Caio») senza precisare chi debba operare la scelta: la scelta si presume affidata all'onerato (ovvero al soggetto gravato dal legato, normalmente l'erede). La presunzione legale evita l'inefficacia della disposizione e attribuisce la scelta a chi è già parte del rapporto successorio.

Sostituzione dell'arbitratore inerte

Il 4° comma disciplina l'ipotesi di inerzia o impossibilità dell'onerato o del terzo incaricato della scelta. La disposizione non cade: provvede con decreto il Presidente del Tribunale del luogo di apertura della successione, dopo aver assunto le opportune informazioni. Il decreto presidenziale (volontaria giurisdizione) deve seguire criteri di equità e ragionevolezza, considerando la volontà presumibile del testatore, le esigenze dei potenziali beneficiari e il contesto familiare e patrimoniale. Il provvedimento è ricorribile nei modi ordinari.

Caso pratico

Tizio dispone nel testamento: «istituisco erede universale la persona che mio fratello Caio indicherà tra i miei figli»: la disposizione è nulla (1° comma), perché affida a terzi la scelta dell'erede universale. Diversamente: «lascio in legato la mia collezione di libri ad uno dei miei tre nipoti, secondo la scelta che farà mia moglie Sempronia»: la disposizione è valida (2° comma), trattandosi di legato con scelta vincolata a una platea predefinita. Se Sempronia premuore o rifiuta la scelta, provvede il Presidente del Tribunale (4° comma). Se Tizio avesse scritto «al primo o al secondo dei miei nipoti» senza dire chi sceglie, la scelta sarebbe spettata all'erede onerato del legato (3° comma).

Domande frequenti

Perché non si può lasciare la scelta dell'erede al mero arbitrio di un terzo?

Perché il testamento è atto strettamente personale (art. 631 c.c.): la scelta dell'erede universale e della quota ereditaria sono prerogative del testatore, non delegabili. La disposizione che vi deroghi è nulla.

Quando è valida la scelta del beneficiario affidata a un terzo?

Solo per disposizioni a titolo particolare (legati) e a condizione che il testatore abbia predeterminato il perimetro delle scelte possibili: più persone determinate, famiglie o categorie individuate, più enti specifici (art. 631, 2° comma c.c.).

Chi sceglie se il testatore indica più persone in alternativa senza precisarlo?

La scelta spetta all'onerato, ovvero al soggetto gravato dall'attribuzione (normalmente l'erede). È una presunzione legale ex art. 631, 3° comma c.c., che evita l'inefficacia della disposizione.

Cosa succede se l'onerato o il terzo non possono o non vogliono scegliere?

Provvede con decreto il Presidente del Tribunale del luogo di apertura della successione, dopo aver assunto le opportune informazioni. È un provvedimento di volontaria giurisdizione che deve seguire criteri di equità e ragionevolezza.

La scelta tra più enti caritatevoli può essere affidata all'onerato?

Sì, se la disposizione è a titolo particolare e il testatore ha indicato espressamente gli enti tra cui scegliere. La validità si fonda sulla predeterminazione del perimetro: il testatore mantiene la decisione sull'oggetto e sulla rosa di destinatari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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