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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 632 c.c. Determinazione di legato per arbitrio altrui

In vigore

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità. SEZIONE II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

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In sintesi

  • L'art. 632 c.c. sancisce la nullità della disposizione che rimette al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato.
  • La ratio risiede nel carattere personalissimo del testamento (art. 587 c.c.): la volontà di disporre non può essere delegata.
  • Sono validi i legati a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato oggetto o quantità.
  • Il giudice (o l'arbitratore ex art. 1349 c.c.) può determinare l'oggetto se il testatore ha fornito criteri oggettivi di scelta, non un mero arbitrio.
  • La nullità è parziale: travolge la singola disposizione, non l'intero testamento, salvo applicazione dell'art. 1419 c.c.

Il principio della personalità del testamento

L'art. 632 c.c. costituisce un'applicazione specifica del carattere personalissimo del negozio testamentario, principio cardine sancito dall'art. 587 c.c. Il testamento è atto strettamente personale del de cuius, e la determinazione delle disposizioni — in particolare l'individuazione del beneficiario e dell'oggetto — non può essere rimessa al mero arbitrio di un terzo o dell'onerato stesso. Diversamente, si avrebbe una sostituzione di volontà che contraddice l'essenza dell'atto mortis causa.

Mero arbitrio versus arbitrio boni viri

La distinzione cruciale, mutuata dalla disciplina contrattuale (art. 1349 c.c.), è tra mero arbitrio e arbitrio boni viri. Il primo è scelta libera, non sindacabile, fondata sul gradimento del soggetto incaricato: è quanto l'art. 632 c.c. vieta. Il secondo è scelta vincolata a criteri oggettivi di equità e ragionevolezza, sindacabile in sede giudiziale. La giurisprudenza ammette che il testatore possa rimettere a un terzo la determinazione dell'oggetto del legato purché siano fissati parametri oggettivi (es. "il quadro di maggior valore tra quelli della mia collezione", "l'immobile più adatto alle esigenze del legatario"), perché in tal caso il terzo non sostituisce la volontà del de cuius ma la integra tecnicamente.

L'eccezione del legato rimunerativo

Il secondo periodo dell'art. 632 c.c. introduce un'eccezione significativa: i legati disposti a titolo di rimunerazione per servizi prestati al testatore sono validi anche se il testamento non indichi oggetto o quantità. La ratio è duplice: da un lato, la riconoscenza del testatore verso chi lo ha assistito presuppone un quantum proporzionato al servizio reso, determinabile ex post; dall'altro, sarebbe iniquo penalizzare il prestatore di servizi a causa dell'imprecisione del testatore. La determinazione spetterà al giudice, che valuterà natura, durata e qualità dei servizi resi.

Profili processuali e rimedi

La nullità della disposizione che viola l'art. 632 c.c. è rilevabile d'ufficio e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), in primis dagli eredi legittimi o dai coeredi pretermessi dall'attribuzione invalida. Trattandosi di nullità parziale, opera l'art. 1419 c.c.: la disposizione viene espunta, ma il resto del testamento rimane valido salvo che risulti che il testatore non l'avrebbe redatto senza quella clausola. In tal caso si apre la successione legittima sui beni oggetto della disposizione nulla.

Caso pratico

Tizio, anziano vedovo, redige testamento olografo lasciando a Caio "un legato dell'entità che mio fratello Sempronio riterrà opportuna". Tale disposizione è nulla ai sensi dell'art. 632 c.c., perché rimette al mero arbitrio di Sempronio la determinazione della quantità. Diverso sarebbe se Tizio avesse scritto: "un legato pari al valore del lavoro che Caio ha prestato come mio badante per gli ultimi cinque anni" — qui ricorrerebbe l'eccezione del legato rimunerativo, e il giudice potrebbe quantificarlo sulla base dei servizi documentati.

Coordinamento con altre norme successorie

L'art. 632 c.c. si coordina con l'art. 631 c.c. (nullità delle disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo quanto alla persona dell'erede o all'oggetto), con l'art. 628 c.c. (disposizione a favore di persona incerta) e con l'art. 624 c.c. (annullabilità per violenza, dolo o errore). Insieme, queste norme tutelano l'autenticità della volontà testamentaria e impediscono che terzi divengano arbitri della successione.

Domande frequenti

Cosa significa che il legato è nullo se rimesso al mero arbitrio di un terzo?

Significa che il testatore non può delegare a un terzo (o all'onerato) la libera scelta dell'oggetto o della quantità del legato secondo il suo gradimento personale, perché il testamento è atto personalissimo e la volontà di disporre non può essere sostituita da quella altrui (art. 587 c.c.).

Quando il terzo può legittimamente determinare l'oggetto del legato?

Quando il testatore ha fornito criteri oggettivi di scelta (arbitrio boni viri ex art. 1349 c.c.), come ad esempio l'indicazione di una categoria di beni o di parametri di valutazione: in tal caso il terzo integra tecnicamente la volontà testamentaria senza sostituirla.

Perché il legato rimunerativo è valido anche senza specificare oggetto o quantità?

Perché la legge presuppone che il quantum sia determinabile in base ai servizi effettivamente resi al testatore; il giudice valuterà natura, durata e qualità della prestazione per quantificare il legato in modo proporzionato.

Chi può far valere la nullità del legato per violazione dell'art. 632 c.c.?

Trattandosi di nullità assoluta, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), tipicamente dagli eredi legittimi o dai coeredi pretermessi, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La nullità travolge l'intero testamento o solo la singola disposizione?

Di regola travolge solo la singola disposizione (nullità parziale ex art. 1419 c.c.), salvo che risulti che il testatore non avrebbe redatto il testamento senza quella clausola: in tal caso si apre la successione legittima sui relativi beni.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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