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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 635 c.c. Condizione di reciprocità

In vigore

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

In sintesi

  • È nulla la disposizione testamentaria (a titolo universale o particolare) fatta a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.
  • La condizione di reciprocità trasforma il testamento in patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c.
  • La nullità colpisce la disposizione condizionata, non la condizione stessa: deroga al principio dell'art. 634 c.c. (vitiatur sed non vitiatur).
  • La ratio è la tutela della libertà testamentaria: il testatore deve poter sempre revocare le proprie disposizioni (art. 679 c.c.).
  • Non è vietato il testamento reciproco di fatto: due coniugi possono fare testamenti uguali in atti separati, purché senza accordo vincolante.

Il divieto di patti successori e la disposizione di reciprocità

L'art. 635 c.c. dichiara nulla la disposizione testamentaria fatta sotto la condizione che il testatore sia a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario. La norma costituisce una specificazione del più generale divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c., che vieta ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione o di quella altrui. La condizione di reciprocità, infatti, trasformerebbe il testamento, atto essenzialmente revocabile, in un impegno vincolante, snaturandone la funzione.

La libertà testamentaria come bene tutelato

La libertà di revoca del testamento (art. 679 c.c.) è considerata un principio inderogabile dell'ordinamento successorio italiano. Consentire al testatore di vincolare la propria disposizione al fatto che l'altro disponga reciprocamente in suo favore significherebbe creare un legame contrattuale che impedirebbe la libera revoca: nessuno dei due potrebbe più cambiare idea senza far cadere anche le aspettative dell'altro. Per questo motivo l'art. 635 c.c. interviene non solo a colpire la condizione, ma direttamente la disposizione condizionata.

Deroga al principio dell'art. 634 c.c.

L'art. 635 c.c. rappresenta una deroga significativa al principio del favor testamenti espresso dall'art. 634 c.c.: qui la condizione illecita non si considera "non apposta" salvando la disposizione, ma travolge l'intera disposizione che è dichiarata nulla. La ragione è strutturale: la condizione di reciprocità non è un mero accessorio illecito ma è la causa stessa del disporre. Senza reciprocità il testatore non avrebbe disposto: dunque mantenere la disposizione "pura" sarebbe contrario alla sua volontà reale.

Testamento congiuntivo e reciproco di fatto

Va distinta la condizione di reciprocità dal testamento congiuntivo o reciproco vietato dall'art. 589 c.c. Il testamento congiuntivo è quello redatto nello stesso atto da più persone; il reciproco è quello redatto nello stesso atto a vantaggio reciproco. Entrambi sono nulli per ragioni di forma. Diverso è il caso di due coniugi che, in atti separati, redigano testamenti specularmente uguali (es. "lascio tutto al mio coniuge"): questa prassi è perfettamente valida, purché non vi sia un accordo vincolante a non revocare, perché in tal caso ciascuno conserva la propria libertà testamentaria.

Caso pratico

Tizio scrive nel proprio testamento olografo: "Lascio tutti i miei beni al mio amico Caio, a condizione che Caio mi nomini suo erede universale nel proprio testamento". La disposizione è nulla ai sensi dell'art. 635 c.c., e i beni di Tizio andranno ai suoi eredi legittimi (o agli altri eredi testamentari, se vi è una disposizione residuale valida). Diverso sarebbe se Tizio e Caio, separatamente e senza patto, redigessero testamenti uguali: ciascuno conserverebbe il diritto di revocare in qualsiasi momento.

Profili processuali

La nullità ex art. 635 c.c. può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), tipicamente dagli eredi legittimi che subentrano nella quota oggetto della disposizione nulla. La prova della condizione di reciprocità deve emergere dal testamento stesso: è raro che il testatore espliciti tale collegamento, ma talvolta è rinvenibile in clausole come "in considerazione del fatto che" o "a fronte di analoga disposizione".

Domande frequenti

Cosa si intende per condizione di reciprocità nel testamento?

È la clausola con cui il testatore subordina la propria disposizione al fatto che l'erede o il legatario lo nomini a sua volta beneficiario nel proprio testamento. L'art. 635 c.c. dichiara nulla la disposizione così condizionata.

Perché la condizione di reciprocità rende nulla l'intera disposizione e non solo la condizione?

Perché contrasta col divieto di patti successori (art. 458 c.c.) e con la libertà di revoca del testamento (art. 679 c.c.): la condizione non è un accessorio ma la causa stessa del disporre, e mantenere la disposizione pura sarebbe contrario alla volontà del testatore.

Due coniugi possono fare testamenti specularmente uguali a favore l'uno dell'altro?

Sì, purché redatti in atti separati e senza accordo vincolante a non revocare. La prassi del testamento reciproco di fatto è perfettamente valida: ciò che è vietato è il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.) e la condizione di reciprocità espressa (art. 635 c.c.).

Chi può impugnare una disposizione nulla per condizione di reciprocità?

Chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.), in particolare gli eredi legittimi che subentrerebbero nella quota oggetto della disposizione nulla, oppure altri eredi testamentari residuali. La nullità è anche rilevabile d'ufficio dal giudice.

La nullità si applica anche ai legati o solo alle istituzioni di erede?

Si applica a entrambe le fattispecie: l'art. 635 c.c. menziona espressamente la disposizione "a titolo universale o particolare", quindi sia l'istituzione di erede sia il legato sono colpiti dalla nullità quando subordinati a reciprocità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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