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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 663 c.c. Legato imposto a un solo erede

In vigore

Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo. Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

In sintesi

  • Quando il testatore lascia un legato di cose proprie e altrui insieme, il legato è valido per le cose proprie.
  • Per le cose altrui il legato è valido solo se il testatore sapeva che erano di altri (rinviando all'art. 651 c.c.).
  • La norma applica il principio di conservazione parziale del testamento: la nullità di una parte non travolge le parti valide.
  • Evita che un errore parziale annulli l'intera disposizione testamentaria.

L'art. 663 applica il principio di conservazione del testamento al legato misto di cose proprie e altrui: la parte del legato che riguarda beni del testatore è valida e produce i suoi effetti normali, indipendentemente dal destino della parte relativa ai beni altrui che segue la disciplina dell'art. 651 c.c.

Principio di conservazione del testamento

L'art. 663 c.c. è espressione del principio generale di favor testamenti, il favor per la conservazione della volontà testamentaria. Questo principio ispira numerose norme del codice civile in materia successoria: piuttosto che travolgere l'intera disposizione per un vizio parziale, si preferisce salvare ciò che è valido. In questo caso, il legislatore stabilisce che la nullità (o l'inefficacia) della parte del legato che riguarda beni altrui non travolge la parte che riguarda beni propri del testatore.

Coordinamento con l'art. 651 c.c.

La disciplina dell'art. 663 richiama implicitamente l'art. 651 c.c.: per la parte del legato che riguarda beni altrui, si applica la regola dell'art. 651 sulla consapevolezza del testatore. Quindi: la parte del legato riferita a beni propri è sempre valida; la parte riferita a beni altrui è valida se il testatore sapeva dell'altruità, nulla se il testatore lo ignorava. In quest'ultimo caso, la nullità parziale per i beni altrui non si estende ai beni propri: il legatario riceverà almeno questi ultimi.

Applicazione pratica

La norma trova applicazione in situazioni frequenti: un testatore che, forse per errore o per una pianificazione successoria complessa, lascia un legato che include sia beni che gli appartengono sia beni di terzi. Ad esempio: "lascio a Tizio il mio appartamento di Milano e la villa di Capri di proprietà di mio fratello Caio". Se il testatore sapeva che la villa era di Caio, il legato è interamente valido (l'erede dovrà acquistare la villa o pagarne il valore). Se non lo sapeva, il legato è valido per l'appartamento di Milano ma nullo per la villa di Capri, Tizio riceve solo l'appartamento.

Coordinamento normativo

L'art. 663 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 651 c.c. (legato di cosa altrui), con l'art. 1419 c.c. (nullità parziale del contratto, per i principi generali) e con il principio generale del favor testamenti che permea il diritto successorio italiano.

Domande frequenti

Se un legato riguarda sia beni del testatore sia beni altrui, è tutto nullo?

No. L'art. 663 c.c. applica il principio di conservazione: il legato è valido per i beni propri del testatore. Solo la parte relativa ai beni altrui può essere nulla (se il testatore ignorava l'altruità), ma questo non travolge la parte valida.

Cosa succede alla parte del legato che riguarda beni altrui?

Segue la disciplina dell'art. 651 c.c.: è valida se il testatore sapeva che i beni erano altrui (e allora l'erede dovrà acquisirli o pagarne il valore), è nulla se il testatore lo ignorava (per presunto errore essenziale).

Il principio dell'art. 663 vale anche per altri tipi di invalidità parziale del testamento?

L'art. 663 disciplina specificamente il caso del legato misto di beni propri e altrui. Il principio generale di conservazione del testamento si applica però più ampiamente: i vizi parziali non travolgono l'intera disposizione se le parti valide sono scindibili da quelle nulle.

Se il testatore include nel legato un bene che è nel suo patrimonio solo parzialmente (es. è comproprietario al 50%), quale parte del legato è valida?

Il legato è pienamente valido per la quota di proprietà del testatore (50%). Per l'altra quota, si applica l'art. 651 sulla consapevolezza: se il testatore sapeva che la restante quota era altrui, l'erede dovrà acquisirla; altrimenti il legato per quella quota è nullo.

L'art. 663 può portare a un legato molto ridotto rispetto a quanto previsto dal testatore?

Sì. Se la parte del legato relativa a beni altrui (ignoti al testatore) era preponderante, il legatario potrebbe ricevere molto meno di quanto il testatore intendeva attribuirgli. Tuttavia, il principio di conservazione impone di salvare il legato per quanto possibile, senza annullarlo integralmente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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