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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 668 c.c. Adempimento del legato

In vigore

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario. Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

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In sintesi

  • L'art. 668 c.c. disciplina come si ripartiscono oneri e debiti che gravano sulla cosa legata tra erede e legatario.
  • Servitu, canoni, oneri reali e rendite fondiarie sono sopportati dal legatario, perche inerenti al fondo trasferito.
  • Rendite semplici, censi e altri debiti dell'eredita (o di terzi) gravanti sulla cosa restano a carico dell'erede.
  • Il principio segue la regola res transit cum onere suo: il peso reale segue il bene; il debito personale resta sull'asse ereditario.
  • Il testatore puo derogare con disposizione contraria, ridistribuendo gli oneri secondo la sua volonta.
  • La norma tutela l'equilibrio tra successione universale e successione a titolo particolare.

Inquadramento sistematico dell'art. 668 c.c.

L'art. 668 c.c. rientra nella Sezione III del Capo IV del Titolo I del Libro II, dedicata all'adempimento del legato. La norma affronta una questione concreta che si pone ogni volta che la cosa legata e gravata da pesi, oneri o debiti: chi paga, l'erede o il legatario? La risposta del legislatore costruisce un criterio di riparto fondato sulla distinzione tra oneri reali (inerenti al fondo) e debiti personali (gravanti sull'asse ereditario), salva sempre la diversa volonta del testatore.

Oneri reali a carico del legatario

Il primo comma prevede che, se la cosa legata e gravata da una servitu, da un canone, da un onere reale inerente al fondo o da una rendita fondiaria, il peso sia sopportato dal legatario. La ratio e chiara: tali oneri sono propter rem, accompagnano la cosa indipendentemente dal suo titolare. Trasferito il bene, anche il vincolo si trasferisce, perche il legatario riceve la cosa nello stato giuridico in cui si trovava al momento dell'apertura della successione (art. 649 c.c.).

Si tratta di pesi che incidono sul valore economico del bene e che il testatore ha potuto considerare nel disporre il legato: e ragionevole presumere che la volonta sia di trasferire il bene con i suoi oneri intrinseci.

Debiti dell'eredita gravanti sulla cosa

Diversamente, se la cosa e vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredita o di un terzo, e l'erede a essere tenuto al pagamento. Qui non si tratta di oneri inerenti al fondo, ma di obbligazioni personali del defunto (o di terzi) che hanno semplicemente trovato garanzia sulla cosa. L'erede, succedendo a titolo universale, subentra nei debiti del de cuius (artt. 752 e 754 c.c.) e deve farvi fronte secondo la natura del credito: annualita, interessi o capitale.

Il legatario, beneficiario a titolo particolare, riceve la cosa libera da questi pesi: l'erede dovra eventualmente liberare il bene oppure pagare il debito conservando il vincolo, secondo le pattuizioni con i creditori.

Derogabilita per volonta del testatore

La norma e dispositiva: il testatore puo prevedere una diversa ripartizione degli oneri. Puo addossare al legatario anche i debiti personali, ovvero alleggerire il legatario dagli oneri reali con apposita clausola. La regolazione testamentaria prevale, in coerenza con il principio di autonomia testamentaria e con l'art. 587 c.c. che riconosce al testatore la facolta di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

Coordinamento con altre norme successorie

L'art. 668 c.c. si coordina con gli artt. 661, 668-672 c.c., che regolano l'adempimento del legato, e con gli artt. 752-756 c.c. sulla ripartizione dei debiti ereditari tra coeredi. La distinzione tra onere reale e debito personale rileva anche ai fini fiscali (imposta di successione) e nei rapporti con i creditori, che possono agire sul bene per i debiti reali e contro l'erede per quelli personali.

Caso pratico

Tizio lascia in legato a Caio un fondo agricolo gravato da una servitu di passaggio a favore del vicino Sempronio e da una rendita fondiaria di euro 500 annui costituita a favore di Mevio. Sullo stesso fondo grava anche un'ipoteca per un mutuo di euro 80.000 contratto da Tizio in vita. Alla morte di Tizio:

  • Caio riceve il fondo con la servitu di passaggio (onere reale) e dovra continuare a pagare la rendita fondiaria a Mevio (peso inerente al fondo).
  • L'erede di Tizio deve farsi carico del mutuo ipotecario (debito personale del defunto), salvo diversa indicazione testamentaria.

Domande frequenti

Chi paga la servitu o il canone che grava sulla cosa legata?

L'art. 668 c.c. stabilisce che servitu, canoni, oneri reali inerenti al fondo e rendite fondiarie sono sopportati dal legatario, perche si tratta di pesi che accompagnano la cosa indipendentemente dal titolare.

Chi paga i debiti personali del defunto garantiti sulla cosa legata?

I debiti personali del defunto (rendite semplici, censi, altri debiti dell'eredita o di terzi) restano a carico dell'erede, che vi fa fronte con il patrimonio ereditario, salvo diversa volonta del testatore.

Il testatore puo decidere diversamente sulla ripartizione degli oneri?

Si, la norma e derogabile: con apposita disposizione testamentaria il testatore puo addossare al legatario debiti personali o liberare il legatario dagli oneri reali, secondo la propria volonta.

Il legatario riceve la cosa libera o gravata?

Riceve la cosa nello stato giuridico in cui si trovava all'apertura della successione: gravata dagli oneri reali inerenti, ma in linea di principio liberata dai debiti personali del defunto, salvo diversa disposizione.

Cosa significa la regola res transit cum onere suo?

E il principio per cui la cosa si trasferisce con i suoi oneri reali: chi riceve il bene riceve anche i pesi che lo accompagnano per la loro natura propter rem, mentre i debiti personali restano sul soggetto obbligato.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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