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Art. 669-bis c.p.c. – Forma della domanda
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La domanda cautelare si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente, senza necessità di atto di citazione.
Ratio
L'art. 669-bis c.p.c. è la norma di apertura del procedimento cautelare uniforme introdotto dalla L. 353/1990, che ha rivoluzionato la tutela cautelare nel processo civile italiano unificando sotto un unico rito (il «rito cautelare uniforme») i diversi procedimenti cautelari che in precedenza erano disciplinati in modo frammentato. La scelta del ricorso come forma esclusiva della domanda cautelare risponde all'esigenza di garantire riservatezza e rapidità: il ricorso consente al giudice di provvedere inaudita altera parte quando la situazione di urgenza lo richieda.
Analisi
La norma è di insolita brevità: un solo comma stabilisce che «la domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente». La semplicità è intenzionale: l'art. 669-bis si limita a fissare la forma dell'atto introduttivo, rinviando agli articoli successivi per la competenza (art. 669-ter), il contenuto del ricorso (art. 669-quater), il procedimento (artt. 669-quinquies ss.) e i singoli provvedimenti (sequestri, inibitorie, anticipatori). Il «giudice competente» a cui si fa riferimento non è il tribunale in senso generico, ma il giudice individuato secondo i criteri degli artt. 669-ter e 669-quater, che distinguono a seconda che la causa di merito sia già pendente o meno.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le domande cautelari soggette al rito uniforme: sequestro conservativo (art. 671), sequestro giudiziario (art. 670), inibitorie, provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. e ogni altra misura cautelare atipica o nominata non disciplinata da rito speciale. Non si applica ai procedimenti cautelari con rito speciale espressamente previsto (es. alcuni provvedimenti in materia di famiglia), nei quali le forme dell'introduzione sono diverse.
Connessioni
L'art. 669-bis è il cardine del Capo III-bis (artt. 669-bis, 669-quaterdecies c.p.c.). Va letto in sequenza con l'art. 669-ter (competenza cautelare ante causam), l'art. 669-quater (competenza cautelare in corso di causa), l'art. 669-quinquies (contenuto del ricorso) e l'art. 700 c.p.c. (provvedimenti di urgenza). La L. 80/2005 e il D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) hanno ulteriormente inciso sulla disciplina cautelare, senza modificare l'art. 669-bis che rimane invariato nella sua formulazione originaria del 1990.
Domande frequenti
Come si chiede una misura cautelare (sequestro, inibitoria) al giudice civile?
Con un ricorso depositato direttamente nella cancelleria del giudice competente, ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c. Non si usa l'atto di citazione come nel giudizio ordinario.
Perché la domanda cautelare si propone con ricorso e non con citazione?
Il ricorso consente al giudice di provvedere d'urgenza senza necessità di notificare subito la controparte (inaudita altera parte), garantendo la riservatezza quando è necessaria per l'efficacia della misura.
A quale cancelleria devo presentare il ricorso cautelare?
Dipende dalla situazione: se la causa di merito non è ancora iniziata, si deposita presso il giudice competente per il merito (art. 669-ter); se la causa è già pendente, presso il giudice del procedimento (art. 669-quater).
L'art. 669-bis si applica a tutti i tipi di misura cautelare?
Si applica a tutte le misure soggette al rito cautelare uniforme (sequestri, inibitorie, provvedimenti ex art. 700). Non si applica ai procedimenti cautelari con rito speciale espressamente previsto dalla legge.
Cosa deve contenere il ricorso cautelare?
Il ricorso deve indicare il giudice, le parti, il fatto, le ragioni di diritto, il periculum in mora (urgenza) e il fumus boni iuris (apparenza del diritto), nonché la misura richiesta. Il contenuto dettagliato è disciplinato dall'art. 669-quinquies c.p.c.