Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 669 c.p.c. – Giudizio separato per il pagamento di canoni
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 668 - Articolo 668 Codice di Procedura Civile: Opposizione dopo la conv…→Cod. proc. civ. art. 669-bis - bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa→Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa→Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro→Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 669-septies c.p.c.: Provvedimento negativo→Art. 669-octies c.p.c.: Provvedimento di accoglimento→Art. 669-novies c.p.c.: Inefficacia del provvedimento cautelare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il locatore non chiede il pagamento dei canoni nel procedimento di sfratto per morosità, la pronuncia risolve la locazione lasciando impregiudicata la questione dei canoni.
Ratio
L'art. 669 c.p.c. serve a chiarire che la procedura speciale di sfratto per morosità ha una duplice componente, il rilascio dell'immobile e il recupero dei canoni, che non necessariamente devono essere trattate insieme. Se il locatore, per qualunque ragione (strategica o di semplicità), sceglie di non cumulare nel procedimento di sfratto la domanda di pagamento dei canoni, la sua scelta non pregiudica il diritto di agire separatamente per il recupero del credito. La norma evita che il silenzio sul punto nel procedimento speciale possa essere interpretato come rinuncia o come giudicato implicito sui canoni.
Analisi
L'articolo è composto da un unico comma di grande chiarezza sistematica: «la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi». La prima parte («risolve la locazione») conferma l'effetto costitutivo della pronuncia di sfratto per morosità, che produce la risoluzione del contratto di locazione. La seconda parte («lascia impregiudicata») esprime il principio che nessun effetto preclusivo o di giudicato si produce sui canoni nel procedimento di sfratto condotto senza domanda di pagamento: il locatore conserva intatta la sua azione per il recupero del credito.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nell'ipotesi dell'art. 658 (sfratto per mancato pagamento del canone) quando il locatore, pur avendo il diritto di chiedere il decreto ingiuntivo per i canoni ex art. 664, non formula tale richiesta. In assenza di domanda di pagamento nel procedimento di sfratto, l'art. 669 garantisce che il locatore possa agire in un autonomo giudizio ordinario o con separato ricorso per decreto ingiuntivo.
Connessioni
L'art. 669 va letto in contrapposizione con l'art. 664 (decreto ingiuntivo per canoni nel procedimento di sfratto) e con l'art. 658 (presupposto dello sfratto per morosità). Rileva anche l'art. 324 c.p.c. (passaggio in giudicato) per escludere effetti preclusivi sui canoni, e gli artt. 633 ss. (procedimento per decreto ingiuntivo) per il recupero separato del credito.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ottiene lo sfratto per morosità di Caio, ma nell'atto di intimazione non ha chiesto il pagamento dei sei canoni arretrati (9.000 euro totali) perché intendeva prima recuperare l'immobile e poi agire separatamente per il denaro. La pronuncia di sfratto risolve il contratto di locazione. In forza dell'art. 669 c.p.c., la questione dei canoni è lasciata impregiudicata: Tizio può proporre separato ricorso per decreto ingiuntivo per 9.000 euro senza che il giudice del sfratto abbia già deciso sul punto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ottiene la convalida dello sfratto contro Mevio senza aver richiesto il pagamento contestuale dei canoni arretrati. Mevio sostiene che il silenzio di Sempronio sul credito equivalga a una rinuncia tacita. Il suo avvocato lo informa che l'art. 669 c.p.c. esclude espressamente tale effetto: la pronuncia di sfratto lascia impregiudicata ogni questione sui canoni. Sempronio può agire entro i termini di prescrizione ordinaria per recuperare il credito.
Domande frequenti
Se ottengo lo sfratto senza chiedere i canoni arretrati, perdo il diritto a reclamarli?
No. L'art. 669 c.p.c. stabilisce espressamente che la pronuncia sullo sfratto lascia impregiudicata ogni questione sui canoni: puoi agire separatamente per il recupero del credito.
È conveniente separare la domanda di sfratto da quella di pagamento dei canoni?
Dipende dalla strategia: cumularle (ex art. 664) è più rapido poiché il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo. Separarle può essere utile se si vuole ottenere prima il rilascio e successivamente negoziare o agire per il credito.
Il giudice dello sfratto può decidere anche sui canoni anche se non glieli ho chiesti?
No. Il giudice decide solo sulle domande proposte. Se non hai chiesto il pagamento dei canoni, il giudice non può pronunciarsi d'ufficio su di essi.
Entro quanto tempo devo agire per recuperare i canoni arretrati separatamente?
Il diritto al pagamento dei canoni si prescrive in cinque anni (art. 2948 n. 3 c.c.). Il termine decorre dalla scadenza di ciascuna mensilità, indipendentemente dalla pronuncia di sfratto.
La pronuncia di sfratto risolve davvero il contratto di locazione?
Sì, la norma lo afferma esplicitamente: la pronuncia sullo sfratto per morosità ha effetto costitutivo e risolve il contratto di locazione, anche se non è stata chiesta la condanna al pagamento dei canoni.