Testo dell'articoloVigente
Art. 669-sexies c.p.c. – Procedimento
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 669-sexies c.p.c. disciplina il procedimento cautelare, prevedendo sia la forma in contraddittorio sia quella inaudita altera parte per i casi di urgenza estrema.
Ratio
L'art. 669-sexies c.p.c. incarna il cuore del procedimento cautelare: la tensione tra il principio del contraddittorio, che impone di sentire entrambe le parti prima di emettere qualsiasi provvedimento, e l'esigenza di effettività della tutela, che in certi casi richiederebbe l'immediata adozione del provvedimento prima che la controparte ne venga a conoscenza. La soluzione normativa è un compromesso equilibrato: la regola è il contraddittorio, l'eccezione è il decreto inaudita altera parte, ma anche in questo caso il contraddittorio è garantito in un secondo momento, con la fissazione obbligatoria dell'udienza di comparizione.
La norma riflette anche il principio di snellezza che caratterizza i procedimenti cautelari: il giudice omette ogni formalità non essenziale al contraddittorio, potendo scegliere le modalità istruttorie più adeguate al caso concreto, senza essere vincolato alle forme del processo ordinario di cognizione.
Analisi
Il primo comma descrive il procedimento ordinario in contraddittorio: il giudice sente le parti, omette le formalità non essenziali, compie gli atti istruttori strettamente necessari (indispensabili) in relazione ai presupposti cautelari (fumus e periculum) e provvede con ordinanza di accoglimento o rigetto. La libertà delle forme è ampia ma non illimitata: deve essere garantito il nucleo essenziale del contraddittorio.
Il secondo comma disciplina il procedimento inaudita altera parte, ammesso solo quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento (il che va inteso come rischio concreto, non come mera convenienza dell'istante). In questo caso il giudice provvede con decreto motivato, previa assunzione di sommarie informazioni ove occorra. Con lo stesso decreto fissa l'udienza di comparizione entro quindici giorni e assegna all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Il terzo comma stabilisce la triplicazione dei termini per le notifiche all'estero, in considerazione dei tempi tecnici necessari per le notifiche internazionali.
Quando si applica
Il procedimento in contraddittorio (primo comma) è la regola generale, applicabile ogni volta che non vi è il rischio che la preventiva notizia del procedimento vanifichi il provvedimento. Ad esempio, per il sequestro conservativo di un credito certo, il rischio di fuga dei beni non dipende necessariamente dalla conoscenza del procedimento da parte del debitore.
Il procedimento inaudita altera parte (secondo comma) si applica nei casi di urgenza estrema: sequestri di beni che potrebbero essere occultati o trasferiti non appena il debitore fosse avvisato, inibitorie urgenti per violazioni in atto, provvedimenti ex art. 700 c.p.c. dove il ritardo della notifica renderebbe inutile la tutela. Il giudice deve valutare caso per caso se il rischio di pregiudizio è concreto e non meramente ipotetico.
Connessioni
L'art. 669-sexies si collega all'art. 669-ter e 669-quater per la competenza, all'art. 669-septies per il provvedimento negativo, all'art. 669-octies per il provvedimento di accoglimento, all'art. 669-terdecies per il reclamo avverso il decreto inaudita altera parte. Il riferimento alla revoca o modifica del decreto all'udienza di comparizione anticipa la disciplina dell'art. 669-decies sulla revoca e modifica ordinaria. Le norme sulle notifiche internazionali (Regolamento UE 1393/2007, poi 1784/2020 dal 2022) integrano la previsione del terzo comma.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è dipendente di una società e viene licenziato illegittimamente
Presenta ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo la reintegrazione immediata. Il giudice, valutando che la notifica preventiva alla società non pregiudica l'esecuzione del provvedimento (si tratta di un rapporto di lavoro continuativo), fissa l'udienza di comparizione e sente entrambe le parti in contraddittorio. Acquisiti i documenti relativi al licenziamento e sentite le dichiarazioni delle parti, il giudice emette ordinanza di accoglimento, ordinando la reintegrazione di Tizio ai sensi del primo comma dell'art. 669-sexies c.p.c.
Caso 2: Caso 2
Caio è creditore di Sempronio per 200.000 euro e ha fondato timore che questi stia per svuotare i conti correnti dopo aver appreso dell'imminente azione esecutiva. Caio presenta ricorso per sequestro conservativo chiedendo il provvedimento inaudita altera parte. Il giudice, ritenendo concreto il rischio che la notifica preventiva a Sempronio lo induca ad accelerare i trasferimenti di denaro, emette decreto motivato di sequestro conservativo, fissa l'udienza di comparizione entro 15 giorni e assegna a Caio 8 giorni per notificare il ricorso e il decreto. All'udienza, sentito Sempronio, il giudice confirma il sequestro con ordinanza.
Domande frequenti
Il giudice deve sempre sentire entrambe le parti prima di emettere un provvedimento cautelare?
Di regola sì. Tuttavia, se la preventiva convocazione della controparte potrebbe vanificare il provvedimento, il giudice può provvedere con decreto urgente inaudita altera parte, fissando poi un'udienza di comparizione entro 15 giorni.
Cosa significa che il giudice 'omette ogni formalità non essenziale'?
Significa che il procedimento cautelare è semplificato: il giudice può scegliere liberamente le modalità istruttorie più adatte, senza seguire le formalità del processo ordinario, purché sia garantito il nucleo essenziale del contraddittorio.
Cosa succede all'udienza di comparizione dopo il decreto inaudita altera parte?
Il giudice, sentite entrambe le parti, decide con ordinanza se confermare, modificare o revocare il decreto emesso d'urgenza. È la fase in cui la controparte può finalmente difendersi.
Entro quanto tempo devo notificare il decreto cautelare emesso d'urgenza?
Entro il termine perentorio assegnato dal giudice, non superiore a 8 giorni dalla pronuncia del decreto (triplicato se la notifica deve avvenire all'estero).
Il provvedimento cautelare inaudita altera parte è definitivo?
No. È sempre soggetto a conferma, modifica o revoca all'udienza di comparizione, dove la controparte può esercitare il diritto di difesa.