Indice
Testo dell'articoloVigente
L’art. 163 c.p.c. disciplina l’atto di citazione: la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa e deve contenere, tra l’altro, l’indicazione del tribunale, delle parti, la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi), i mezzi di prova e l’invito a costituirsi nei termini.
Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L’atto di citazione deve contenere:
1° l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;
3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
4° l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5° l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6° il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 163 c.p.c. disciplina il contenuto della citazione: tribunale, parti, difensori, petitum, causa petendi, mezzi di prova, procura, udienza, invito e avvertimenti al convenuto.
Ratio della norma
L'art. 163 c.p.c. costituisce la norma cardine sull'atto introduttivo del processo civile di cognizione ordinaria. La sua ratio risiede nell'esigenza di garantire al convenuto la piena conoscenza della pretesa avversaria e di consentirgli un'effettiva difesa, in attuazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha rafforzato il contenuto dell'atto introduttivo, anticipando alla citazione l'onere di completezza assertiva e probatoria al fine di concentrare il processo e ridurne la durata.
Analisi del testo
La norma elenca sette requisiti essenziali: indicazione del tribunale adito; generalità delle parti e dei rispettivi difensori; determinazione del petitum; esposizione di fatti ed elementi di diritto (causa petendi); indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti; nome del procuratore con riferimento alla procura; data dell'udienza di comparizione. A questi si aggiungono l'invito a costituirsi nel termine ex art. 166 c.p.c. (settanta giorni prima dell'udienza, dopo Cartabia) e l'avvertimento delle decadenze ex art. 167 c.p.c. relative a domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio e chiamata di terzo.
Quando si applica
La disposizione si applica a tutti i giudizi di cognizione ordinaria davanti al tribunale, sia in composizione monocratica che collegiale. Trova applicazione anche nei procedimenti speciali nei limiti della compatibilità, mentre nel rito del lavoro l'atto introduttivo è il ricorso (art. 414 c.p.c.). Dopo la riforma Cartabia opera in connessione con i nuovi termini di costituzione e con il sistema delle verifiche preliminari del giudice (art. 171-bis c.p.c.).
Connessioni con altre norme
L'art. 163 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 163-bis c.p.c. (termini a comparire, ridotti a centoventi giorni dopo Cartabia), l'art. 164 c.p.c. (nullità della citazione e relativa sanatoria), l'art. 165 c.p.c. (costituzione dell'attore), l'art. 166 c.p.c. (termine di costituzione del convenuto) e l'art. 167 c.p.c. (contenuto della comparsa di risposta e decadenze). Rilevano inoltre l'art. 125 c.p.c. sui requisiti generali degli atti processuali e l'art. 121 c.p.c. sulla libertà delle forme.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, creditore di 50.000 euro per fornitura di merci, conviene in giudizio Caio davanti al Tribunale di Milano: nell'atto di citazione indica correttamente il tribunale, le generalita' di entrambe le parti, il petitum (condanna al pagamento della somma), la causa petendi (contratto di fornitura inadempiuto), i documenti (fatture, contratto, solleciti), il nome del difensore con procura, la data dell'udienza nel rispetto del termine ex art. 163-bis c.p.c., e formula l'invito a costituirsi con l'avvertimento delle decadenze.
Sempronio riceve da Tizio una citazione priva dell'avvertimento ex art. 167 c.p.c. sulle decadenze: il giudice, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., dispone la rinnovazione della citazione fissando un nuovo termine; in difetto di rinnovazione il processo si estingue, mentre la rinnovazione tempestiva sana i vizi con effetto retroattivo per Tizio ed ex nunc per Sempronio.
Domande frequenti
Cosa accade se nella citazione manca l'indicazione del petitum o della causa petendi?
Ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. la citazione e' nulla; il giudice rileva il vizio anche d'ufficio e fissa all'attore un termine perentorio per integrare la domanda, con sanatoria che opera ex tunc se il convenuto non si e' costituito ed ex nunc in caso contrario.
Quale e' il termine a comparire dopo la riforma Cartabia?
L'art. 163-bis c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 149/2022, prevede un termine libero di centoventi giorni tra la notificazione della citazione e l'udienza di comparizione, elevato a centocinquanta giorni se la notificazione avviene all'estero.
È obbligatorio indicare i mezzi di prova già nell'atto di citazione?
Si', l'art. 163, n. 5, c.p.c. impone l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione; la riforma Cartabia ha rafforzato l'onere di completezza assertiva e probatoria, salva la facolta' di articolare ulteriori richieste nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Cosa rischia il convenuto che non si costituisce nel termine ex art. 166 c.p.c.?
Il convenuto incorre nelle decadenze ex art. 167 c.p.c.: non può più proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ne' chiamare in causa terzi; tali decadenze devono essere espressamente avvertite nell'atto di citazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate