Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 165 c.p.c. – Costituzione dell’attore

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

In sintesi

  • Termine ordinario di costituzione: dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto
  • Termine ridotto a cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis c.p.c.
  • Deposito obbligatorio: nota di iscrizione a ruolo, originale citazione, procura e documenti offerti in comunicazione
  • Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): deposito esclusivamente telematico tramite PCT
  • Mancata costituzione tempestiva: cancellazione dal ruolo ex artt. 171 e 307 c.p.c. con possibile estinzione
Indice dei contenuti

L'attore, entro dieci giorni dalla notifica della citazione (cinque se abbreviati), deve costituirsi depositando telematicamente nota di iscrizione a ruolo, citazione e documenti.

Ratio della norma

L'art. 165 c.p.c. disciplina la costituzione in giudizio dell'attore, atto con cui la parte che ha promosso la causa formalizza l'instaurazione del processo presso la cancelleria del giudice adito. La ratio risiede nell'esigenza di assicurare la tempestiva formazione del fascicolo d'ufficio e l'iscrizione della causa a ruolo, presupposti indispensabili per l'esercizio della giurisdizione e per consentire al convenuto di esaminare gli atti depositati ai fini della propria difesa.

Analisi del testo

La norma fissa un termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notificazione della citazione, ridotto a cinque in caso di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c. L'attore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, l'originale della citazione notificata, la procura alle liti e i documenti indicati nell'atto introduttivo. Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) il deposito avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il Processo Civile Telematico, con conseguente assolvimento dell'onere mediante upload nel portale ministeriale.

Quando si applica

La disposizione si applica a ogni giudizio civile di cognizione ordinaria introdotto con citazione ex art. 163 c.p.c. davanti al tribunale. Il termine decorre dalla data di perfezionamento della notifica per l'attore (consegna all'ufficiale giudiziario o invio PEC). La costituzione tardiva non è sanzionata di per sé, ma se nessuna parte si costituisce nei termini il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 171 c.p.c., con estinzione del processo decorsi tre mesi ex art. 307 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 165 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 163 c.p.c. (contenuto della citazione), l'art. 168 c.p.c. (formazione del fascicolo d'ufficio e iscrizione a ruolo), l'art. 168-bis c.p.c. (designazione del giudice istruttore), l'art. 171 c.p.c. (mancata costituzione delle parti) e l'art. 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattività). Il D.Lgs. 149/2022 ha reso obbligatorio il deposito telematico ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.

Domande frequenti

Cosa succede se l'attore si costituisce oltre i dieci giorni?

La costituzione tardiva è ammessa, ma se anche il convenuto non si costituisce nei termini il giudice dispone la cancellazione dal ruolo ex art. 171 c.p.c., con estinzione decorsi tre mesi ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Il deposito cartaceo è ancora possibile dopo la Riforma Cartabia?

No. Il D.Lgs. 149/2022 ha reso obbligatorio il deposito telematico tramite PCT per tutti gli atti introduttivi e successivi nel processo civile davanti al tribunale, salvo eccezioni autorizzate dal capo dell'ufficio.

Da quando decorre il termine di dieci giorni?

Il termine decorre dalla data di perfezionamento della notificazione per l'attore (consegna all'ufficiale giudiziario o invio della PEC), non dalla ricezione da parte del convenuto, secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica.

Quali documenti devono essere depositati con la costituzione?

Nota di iscrizione a ruolo, originale (telematico) della citazione notificata, procura alle liti, contributo unificato e marca da bollo, nonché i documenti indicati nell'atto di citazione e offerti in comunicazione al convenuto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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