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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 162 c.p.c. – Pronuncia sulla nullità

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’art. 60, n. 2.

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In sintesi

  • Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre la rinnovazione degli atti quando possibile
  • La rinnovazione attua il principio di conservazione degli atti processuali
  • Le spese degli atti nulli gravano sul cancelliere, ufficiale giudiziario o procuratore che vi ha dato causa
  • La ripetizione delle spese richiede la dichiarazione formale di nullità per causa imputabile
  • La norma realizza un bilanciamento tra economia processuale e responsabilità professionale

L'art. 162 c.p.c. impone al giudice che dichiara la nullità di disporre la rinnovazione degli atti, addossando le spese al soggetto responsabile della causa di invalidità.

Ratio della norma

L'art. 162 c.p.c. risponde a una duplice esigenza: salvaguardare l'economia processuale evitando la dispersione dell'attivita' giudiziaria gia' compiuta e individuare un meccanismo di responsabilizzazione dei soggetti che, per negligenza o dolo, hanno determinato il vizio. Il legislatore privilegia la conservazione del processo rispetto alla sua caducazione integrale, in coerenza con il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.

Analisi del testo

La disposizione si articola in due nuclei: il primo comma impone al giudice un dovere di disporre la rinnovazione, ove tecnicamente possibile, degli atti colpiti dalla nullita' e di quelli da essa derivati ex art. 159 c.p.c. Il secondo comma introduce una sanzione patrimoniale a carico del cancelliere, dell'ufficiale giudiziario o del procuratore, subordinando la ripetizione delle spese alla dichiarazione di nullita' per causa loro imputabile.

Quando si applica

L'articolo opera ogni volta che il giudice, anche d'ufficio o su eccezione di parte, accerta la nullita' di un atto processuale suscettibile di rinnovazione: notificazioni viziate, atti introduttivi difettosi, verbali irregolari. La rinnovazione e' alternativa alla mera sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 comma 3 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 162 si coordina con l'art. 156 c.p.c. sui principi generali della nullita', con l'art. 159 c.p.c. sull'estensione della nullita' agli atti dipendenti, con l'art. 164 c.p.c. sulla nullita' della citazione e con l'art. 291 c.p.c. sulla rinnovazione della notificazione. Esprime il principio di conservazione e si raccorda con la responsabilita' professionale ex art. 2236 c.c.

Domande frequenti

Quando il giudice deve disporre la rinnovazione degli atti nulli?

Ogni volta che la rinnovazione sia tecnicamente possibile, in attuazione del principio di conservazione di cui all'art. 156 c.p.c. La rinnovazione e' un dovere e non una facolta', salvo l'oggettiva impossibilita' di reiterare l'atto.

Chi paga le spese degli atti dichiarati nulli?

Le spese gravano sul cancelliere, ufficiale giudiziario o procuratore che ha dato causa alla nullita', ma solo se quest'ultima e' formalmente dichiarata per causa loro imputabile, secondo il secondo comma dell'art. 162 c.p.c.

L'art. 162 si applica anche alla nullita' della citazione?

Si', il meccanismo si coordina con l'art. 164 c.p.c. che disciplina specificamente la rinnovazione della citazione nulla, e con l'art. 291 c.p.c. per i vizi della notificazione, costituendo questi articoli applicazioni specifiche del principio generale.

La rinnovazione sana retroattivamente gli effetti dell'atto nullo?

La rinnovazione disposta ex art. 162 c.p.c. produce effetti ex nunc per gli atti sostanziali, mentre per le notificazioni l'art. 291 c.p.c. consente una sanatoria con effetti ex tunc se la rinnovazione avviene tempestivamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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