Art. 136 c.p.c. – Comunicazioni
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [1], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici [2].
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica [3].
[abrogato] Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma [4].
[1] Le parole «in carta non bollata» sono state soppresse dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
[2] Comma così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
[3] Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005 e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
[4] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
In sintesi
L'art. 136 c.p.c. disciplina le comunicazioni di cancelleria, effettuate tramite biglietto trasmesso prioritariamente via PEC, in subordine fax o ufficiale giudiziario.
Ratio della norma
L'art. 136 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire una conoscenza ufficiale, certa e tempestiva degli atti e dei provvedimenti del giudice ai soggetti del processo, distinguendo la comunicazione - atto a contenuto sintetico e a forma semplificata - dalla notificazione, riservata agli atti di maggiore rilevanza. La progressiva sostituzione del biglietto cartaceo con la PEC mira a coniugare celerità, economicità e affidabilità, in linea con i principi del processo civile telematico.
Analisi del testo
La disposizione individua il cancelliere quale soggetto attivo della comunicazione e il biglietto di cancelleria quale strumento tipico. Il primo comma delimita l'ambito soggettivo (PM, parti, CTU, ausiliari, testimoni) e oggettivo (provvedimenti per i quali la legge prescrive la forma abbreviata). Il secondo comma fissa la gerarchia delle modalità trasmissive: consegna diretta con ricevuta o, in via ordinaria, PEC. Il terzo comma prevede modalità residuali (telefax o notifica a mezzo ufficiale giudiziario) solo ove la trasmissione telematica sia impossibile.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta la legge prescriva la comunicazione di un provvedimento giudiziale: a titolo esemplificativo, la comunicazione del decreto di fissazione d'udienza, della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (art. 326 c.p.c.), delle ordinanze pronunciate fuori udienza (art. 134 c.p.c.) e dei provvedimenti del giudice istruttore. Si applica anche nel rito del lavoro e nei procedimenti camerali, salvo diversa disposizione.
Connessioni con altre norme
La disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 45 disp. att. c.p.c. (contenuto del biglietto di cancelleria), l'art. 137 c.p.c. (notificazioni), l'art. 170 c.p.c. (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) e l'art. 176 c.p.c. (forma delle ordinanze). Centrale il richiamo all'art. 16 D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, che ha reso obbligatoria la PEC per le comunicazioni di cancelleria, e al D.M. 44/2011 sulle regole tecniche del PCT.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra comunicazione e notificazione?
La comunicazione, disciplinata dall'art. 136 c.p.c., è atto del cancelliere a contenuto sintetico volto a dare notizia di provvedimenti per i quali la legge prevede tale forma semplificata; la notificazione, regolata dagli artt. 137 ss. c.p.c., è effettuata di regola dall'ufficiale giudiziario e ha ad oggetto la trasmissione integrale dell'atto, con effetti più rilevanti (ad esempio ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione).
La comunicazione tramite PEC è obbligatoria?
Sì. A seguito dell'art. 16 D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, la PEC costituisce la modalità ordinaria di comunicazione di cancelleria nei confronti dei soggetti obbligati a munirsi di indirizzo telematico (avvocati, CTU, ausiliari iscritti a elenchi pubblici). Il telefax e la notifica a mezzo ufficiale giudiziario operano solo in via residuale.
Da quando decorrono i termini processuali a seguito di comunicazione via PEC?
I termini decorrono dal momento in cui la comunicazione si considera perfezionata per il destinatario, ossia dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del gestore PEC, secondo le regole tecniche di cui al D.M. 44/2011 e al D.P.R. 68/2005.
Cosa accade se la PEC del destinatario non è attiva o satura?
In caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario obbligato, la giurisprudenza ritiene che la comunicazione si perfezioni mediante deposito in cancelleria (art. 16, comma 6, D.L. 179/2012). Per i soggetti non obbligati, la cancelleria procede con telefax o notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
La comunicazione del biglietto di cancelleria può sostituire la notificazione della sentenza?
No. La comunicazione del solo testo integrale della sentenza da parte della cancelleria, sebbene effettuata via PEC, non equivale alla notificazione ad istanza di parte e non fa decorrere il termine breve per impugnare ai sensi dell'art. 325 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
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