Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è redatta su documento separato , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

In sintesi

  • L'ordinanza è atto del giudice succintamente motivato, distinto da sentenza e decreto.
  • Se pronunciata in udienza, viene inserita direttamente nel processo verbale.
  • Se pronunciata fuori udienza, è scritta in calce al verbale o in foglio separato, con data e sottoscrizione.
  • Nei collegi, la sottoscrizione spetta al presidente del collegio giudicante.
  • Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza fuori udienza, salvo i casi di notificazione obbligatoria.
Indice dei contenuti

L'art. 134 c.p.c. disciplina forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza, atto succintamente motivato pronunciato in udienza o fuori, comunicato dal cancelliere alle parti.

Ratio della norma

L'art. 134 c.p.c. risponde all'esigenza di disciplinare con essenzialità e celerità il provvedimento ordinatorio del giudice, distinguendolo dalla sentenza per la sua funzione tipicamente endoprocessuale. Il legislatore richiede una motivazione succinta proprio in ragione della natura strumentale dell'ordinanza, destinata a regolare lo svolgimento del processo o a decidere questioni incidentali, senza assumere quella stabilità decisoria che caratterizza la sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c.

Analisi del testo

La norma articola tre profili: la motivazione succinta, le modalità di documentazione (in udienza nel verbale, fuori udienza in calce o su foglio separato datato e sottoscritto) e la comunicazione a cura del cancelliere. La distinzione tra ordinanza pronunciata in udienza e fuori udienza incide sul regime di conoscenza legale: nel primo caso la presenza delle parti integra conoscenza diretta, nel secondo si richiede l'attivazione del cancelliere, salva la diversa prescrizione di legge che imponga la notificazione.

Quando si applica

La disposizione opera ogniqualvolta il giudice debba emettere un provvedimento ordinatorio non decisorio, sia istruttorio (ad esempio l'ammissione di mezzi di prova ex art. 187 c.p.c.) sia di gestione processuale (rinvii, riunioni, sospensioni). La forma dell'ordinanza è altresì prescritta da numerose disposizioni speciali del codice e si applica anche nei procedimenti camerali e cautelari ove non sia espressamente richiesta forma diversa.

Connessioni con altre norme

La norma va letta in sistema con l'art. 131 c.p.c. sulla forma dei provvedimenti del giudice, l'art. 132 c.p.c. sul contenuto della sentenza, l'art. 135 c.p.c. sul decreto e l'art. 176 c.p.c. sulle ordinanze del giudice istruttore. Rileva inoltre l'art. 177 c.p.c. sulla revocabilità delle ordinanze e l'art. 136 c.p.c. sulle comunicazioni del cancelliere.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio, attore in un giudizio di risarcimento contro Caio, chiede in udienza l'ammissione di una prova testimoniale. Il giudice, sentite le parti, pronuncia in udienza ordinanza succintamente motivata di ammissione, che il cancelliere inserisce nel processo verbale: la conoscenza dell'ordinanza si perfeziona contestualmente, non essendo necessaria comunicazione successiva.

Sempronio, convenuto in un giudizio civile, attende la decisione su un'istanza di sospensione. Il giudice, fuori udienza, redige ordinanza su foglio separato, vi appone data e sottoscrizione e la deposita in cancelleria. Il cancelliere provvede a comunicarne il contenuto alle parti ai sensi dell'art. 134, terzo comma, c.p.c., salvo che una norma specifica imponga la notificazione del provvedimento.

Domande frequenti

Cosa si intende per motivazione succinta dell'ordinanza?

Si tratta di una motivazione essenziale e sintetica, sufficiente a rendere intelligibile il percorso logico del giudice senza l'ampiezza richiesta per la sentenza ex art. 132 c.p.c., coerente con la funzione ordinatoria dell'atto.

Qual è la differenza tra ordinanza pronunciata in udienza e fuori udienza?

L'ordinanza in udienza è inserita nel verbale e si presume conosciuta dalle parti presenti; quella fuori udienza richiede comunicazione del cancelliere, salvo che la legge ne imponga la notificazione.

Chi sottoscrive l'ordinanza nei collegi giudicanti?

Quando il giudice è collegiale, l'ordinanza pronunciata fuori udienza è sottoscritta dal presidente del collegio, mentre in udienza è sufficiente l'inserimento nel verbale firmato secondo le regole ordinarie.

L'ordinanza ex art. 134 c.p.c. è impugnabile?

Le ordinanze sono di regola revocabili e modificabili dallo stesso giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c., salvo i casi in cui la legge le qualifichi come definitive o decisorie, attribuendo specifici mezzi di impugnazione.

Quando la comunicazione del cancelliere è sostituita dalla notificazione?

Quando una specifica disposizione di legge prescrive la notificazione del provvedimento, ad esempio in materia di provvedimenti cautelari o di ordinanze decisorie idonee al giudicato, prevale la notificazione sulla comunicazione ordinaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.