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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 129 c.p.c. – Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Divieto assoluto di portare armi o bastoni in aula.
  • Obbligo di stare a capo scoperto durante l'udienza.
  • Obbligo di mantenere il silenzio.
  • Divieto di manifestare approvazione o disapprovazione con gesti o segnali.
  • Divieto generale di causare qualsiasi disturbo allo svolgimento dell'udienza.

Chi è presente in udienza deve stare a capo scoperto, in silenzio, senza armi né bastoni, senza manifestare approvazione o dissenso.

Ratio della norma

L'art. 129 c.p.c. presidia la solennità e la regolarità delle udienze civili, garantendo che l'attività giurisdizionale si svolga in un clima di ordine e rispetto. Il legislatore del 1940 ha inteso tutelare la dignità del processo e l'autorevolezza del giudice, condizioni indispensabili per l'esercizio sereno e imparziale della funzione giudicante.

Analisi del testo

La norma si articola in due distinte previsioni. Il primo comma elenca obblighi e divieti di carattere fisico: il divieto di introdurre armi o bastoni (strumenti potenzialmente lesivi dell'incolumità o dell'ordine), l'obbligo di stare a capo scoperto (tradizionale segno di rispetto istituzionale) e l'obbligo del silenzio. Il secondo comma vieta invece le manifestazioni di consenso o dissenso — anche meramente gestuali — e ogni altra condotta che rechi disturbo, con una clausola aperta che consente di reprimere comportamenti non espressamente tipizzati.

Quando si applica

La disposizione si applica a chiunque sia fisicamente presente in aula durante l'udienza: parti, difensori, testimoni, consulenti, pubblico e, in quanto compatibile, ogni altro soggetto ammesso ad assistere. La violazione può comportare l'allontanamento dall'aula ad opera del giudice, che esercita i poteri di polizia dell'udienza ai sensi dell'art. 128 c.p.c., e, nei casi più gravi, l'applicazione delle sanzioni previste per l'oltraggio o il turbamento dell'udienza.

Connessioni con altre norme

L'art. 129 c.p.c. si inserisce nel quadro dei poteri di polizia dell'udienza disciplinati dagli artt. 127 e 128 c.p.c. È coordinato con l'art. 170 c.p. (turbamento dell'udienza giudiziaria) e con le norme del regolamento per le udienze che disciplinano l'accesso ai palazzi di giustizia. Per il processo penale la materia è regolata in modo analogo dagli artt. 471-472 c.p.p.

Domande frequenti

Il divieto di portare armi vale anche per le forze dell'ordine presenti in aula?

No. Gli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio di vigilanza sono autorizzati a portare l'arma d'ordinanza in forza delle norme speciali che regolano i loro compiti istituzionali, che prevalgono sul divieto generale dell'art. 129 c.p.c.

Cosa rischia chi disturba l'udienza?

Il giudice può disporre l'allontanamento immediato dall'aula. Se il comportamento integra un reato (es. turbamento di udienza ai sensi dell'art. 170 c.p.), il fatto può essere segnalato all'autorità penale competente.

L'obbligo di stare a capo scoperto ammette eccezioni per motivi religiosi o sanitari?

La norma non prevede eccezioni espresse. Nella prassi, i giudici tendono a tollerare la copertura del capo quando è giustificata da motivi religiosi o sanitari documentabili, in ossequio ai princìpi costituzionali di libertà religiosa e tutela della salute.

Il divieto di manifestare approvazione o disapprovazione si applica anche agli avvocati?

Sì. I difensori, pur essendo soggetti del processo con specifici diritti, sono anch'essi tenuti al rispetto delle regole di decoro dell'udienza; condotte ostentate di assenso o dissenso possono essere represse dal giudice nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 128 c.p.c.

L'art. 129 c.p.c. si applica alle udienze da remoto?

La norma è stata redatta pensando alla presenza fisica in aula. Per le udienze da remoto, la disciplina del decoro è rimessa alle disposizioni organizzative del singolo ufficio giudiziario; il principio di fondo — non disturbare il regolare svolgimento dell'udienza — rimane comunque applicabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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