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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 c.p.c. – Udienza pubblica
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 127 - Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza→Cod. proc. civ. art. 129 - Art. 129 c.p.c.: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale→Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale→Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte→Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale→Art. 124 c.p.c.: Interrogazione del sordo e del muto→Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza→Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'udienza civile è pubblica a pena di nullità; il giudice può disporre la trattazione a porte chiuse per sicurezza, ordine pubblico o buon costume.
Ratio della norma
L'art. 128 c.p.c. attua il principio di pubblicità delle udienze, presidio fondamentale dello Stato di diritto e garanzia di trasparenza nell'esercizio della giurisdizione. La pubblicità consente il controllo diffuso della collettività sull'operato degli organi giudiziari, scoraggia arbitrii e rafforza la fiducia dei cittadini nella giustizia. Il principio trova riconoscimento anche nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto a un processo equo celebrato pubblicamente.
Analisi del testo
La norma struttura la pubblicità come regola e le porte chiuse come eccezione tassativa. La sanzione della nullità per la violazione della pubblicità è espressa e colpisce l'udienza nel suo complesso, con possibile ripercussione sugli atti compiuti. Le deroghe, sicurezza dello Stato, ordine pubblico, buon costume, sono formule di ampia portata ma devono essere concretamente ricorrenti e motivate dal giudice. Il secondo comma attribuisce al giudice la polizia dell'udienza: un potere di natura amministrativa-disciplinare che comprende la direzione del dibattito, il mantenimento del decoro e la facoltà di allontanamento, senza necessità di ricorrere a misure coercitive esterne.
Quando si applica
La norma si applica a ogni udienza in cui si discute la causa nel processo civile ordinario. Non riguarda le udienze meramente istruttorie o di trattazione scritta. Il giudice valuta caso per caso se sussistano le condizioni per disporre la chiusura delle porte, adottando un provvedimento ordinatorio non soggetto a reclamo autonomo.
Connessioni con altre norme
L'art. 128 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 127 c.p.c. (direzione dell'udienza), con l'art. 156 c.p.c. (disciplina generale delle nullità) e con l'art. 131 c.p.c. (forma dei provvedimenti del giudice). Sul piano costituzionale, il principio di pubblicità è tutelato dall'art. 101 Cost. (la giustizia è amministrata in nome del popolo) e trova riscontro nell'art. 111 Cost. (giusto processo). In materia penale, analoga disciplina è dettata dall'art. 471 c.p.p.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio conviene Caio in un giudizio di risarcimento del danno. All'udienza di precisazione delle conclusioni è presente numeroso pubblico. Il giudice, non ravvisando alcuna delle condizioni di legge, non può disporre la trattazione a porte chiuse: l'udienza si svolge pubblicamente.
In una controversia che coinvolge documentazione riservata relativa a contratti con enti pubblici strategici, il giudice valuta che la discussione pubblica potrebbe ledere la sicurezza dello Stato. Dispone con provvedimento motivato che l'udienza si svolga a porte chiuse, limitando l'accesso alle sole parti e ai loro difensori.
Sempronio, spettatore in aula, interviene ripetutamente durante la discussione ostacolando lo svolgimento dell'udienza. Il giudice, esercitando i poteri di polizia, lo invita a cessare; persistendo il comportamento scorretto, dispone il suo allontanamento dall'aula.
Domande frequenti
Cosa significa che l'udienza è pubblica a pena di nullità?
Significa che chiunque può assistere all'udienza e che la violazione di questa regola, ad esempio svolgere la discussione a porte chiuse senza i presupposti di legge, rende l'udienza nulla, con possibile invalidità degli atti compiuti.
Il giudice può sempre disporre le porte chiuse?
No. La legge prevede tre casi tassativi: ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Al di fuori di questi presupposti, il giudice non ha il potere di escludere il pubblico dall'udienza.
Cosa sono i poteri di polizia dell'udienza?
Sono i poteri che il giudice esercita per mantenere l'ordine e il decoro in aula: può impartire prescrizioni di comportamento e, se non rispettate, allontanare chiunque disturbi il regolare svolgimento dell'udienza, inclusi spettatori o terzi presenti.
La norma si applica anche alle udienze istruttorie?
L'art. 128 c.p.c. si riferisce espressamente all'udienza in cui si discute la causa. Per le udienze istruttorie la disciplina può variare e il regime di pubblicità è applicato in modo meno rigido.
Chi può essere allontanato dall'udienza?
Chiunque contravvenga alle prescrizioni impartite dal giudice per il mantenimento dell'ordine e del decoro: spettatori, terzi presenti in aula e, nei limiti consentiti, anche le parti o i loro ausiliari se tenessero comportamenti gravemente scorretti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate