Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sotto scrivere una ricevuta[1], e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.
[1] Così modificato dall’art. 174, comma 3, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
In sintesi
L'art. 139 c.p.c. disciplina la notificazione nella residenza, dimora o domicilio del destinatario, prevedendo la consegna a familiari, addetti, portiere o vicini in caso di assenza.
Ratio della norma
L'art. 139 c.p.c. mira a contemperare l'effettivita della notificazione con la tutela del diritto di difesa del destinatario, predisponendo una sequenza gerarchica di luoghi e soggetti idonei a ricevere l'atto. Il legislatore privilegia la consegna in mani proprie ex art. 138 c.p.c., ma riconosce che, in caso di assenza, la conoscibilita dell'atto puo essere garantita attraverso la consegna a soggetti legati al destinatario da un vincolo qualificato di prossimita personale o abitativa, riducendo cosi il rischio di notificazioni meramente formali.
Analisi del testo
La norma individua tre luoghi alternativi di notificazione nel comune di residenza: la casa di abitazione, l'ufficio o l'azienda dove il destinatario esercita l'attivita. La consegna deve avvenire secondo un ordine gerarchico: prima al destinatario stesso, poi a persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda, purche non minore di quattordici anni e non palesemente incapace; in mancanza, al portiere dello stabile e, in ultima istanza, a un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. Il portiere o il vicino sottoscrivono ricevuta e l'ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario mediante raccomandata informativa, adempimento la cui omissione determina nullita della notificazione.
Quando si applica
La disposizione opera in tutti i procedimenti civili in cui sia necessario notificare un atto a persona fisica residente in Italia, qualora la notificazione in mani proprie non sia possibile. Trova applicazione tipica per la notifica di citazioni, ricorsi, decreti ingiuntivi, sentenze e atti di precetto. Si applica anche quando il destinatario sia momentaneamente assente dal luogo di consegna o si rifiuti di ricevere l'atto, fermo restando il rispetto della sequenza gerarchica dei consegnatari.
Connessioni con altre norme
L'art. 139 c.p.c. si coordina con l'art. 138 c.p.c. sulla notificazione in mani proprie, di cui costituisce alternativa subordinata; con l'art. 140 c.p.c. che disciplina la notificazione in caso di irreperibilita o rifiuto del destinatario e dei consegnatari indicati; con l'art. 141 c.p.c. relativo alla notificazione presso il domiciliatario eletto; con l'art. 145 c.p.c. sulla notificazione alle persone giuridiche. Rilevano altresi gli artt. 156 e 160 c.p.c. in tema di nullita degli atti processuali.
Domande frequenti
A chi puo essere consegnato l'atto se il destinatario e assente?
L'atto puo essere consegnato, in ordine gerarchico, a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purche non minore di quattordici anni e non incapace; in mancanza, al portiere dello stabile o a un vicino di casa che accetti.
E sempre necessaria la raccomandata informativa?
No. La raccomandata informativa e dovuta soltanto quando la consegna avviene al portiere o al vicino di casa; non e richiesta in caso di consegna a familiari o addetti, salvo diversa previsione di legge.
Cosa accade se l'ufficiale giudiziario omette la raccomandata informativa?
L'omissione determina nullita della notificazione, sanabile mediante costituzione in giudizio del destinatario o rinnovazione disposta dal giudice ai sensi degli artt. 156 e 291 c.p.c.
Qual e il rapporto tra art. 139 e art. 140 c.p.c.?
L'art. 140 c.p.c. opera quando risulti impossibile la consegna a uno dei soggetti indicati dall'art. 139 per irreperibilita, incapacita o rifiuto, prevedendo deposito presso la casa comunale, affissione e raccomandata.
La consegna a un vicino e sempre valida?
E valida solo se il vicino accetti volontariamente di ricevere l'atto e ne sottoscriva ricevuta; il rifiuto del vicino impone all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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