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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.

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In sintesi

  • Notifica eseguita mediante consegna di copia al domiciliatario nel luogo dell'elezione di domicilio (art. 47 c.c.).
  • L'elezione di domicilio inserita in contratto e dichiarata espressamente rende obbligatoria la notifica al domiciliatario.
  • La consegna al domiciliatario nelle forme dell'art. 138 c.p.c. equivale a notifica in mani proprie del destinatario.
  • La notifica non si effettua presso il domicilio eletto se richiesta dal domiciliatario stesso.
  • Cessa l'obbligo di notificare al domiciliatario in caso di morte, trasferimento o cessazione dell'ufficio.

L'art. 141 c.p.c. disciplina la notificazione presso il domiciliatario eletto: la consegna della copia avviene nel luogo dell'elezione, equivalendo a notifica in mani proprie.

Ratio della norma

L'art. 141 c.p.c. tutela l'affidamento del notificante e l'esigenza di certezza giuridica connessa all'elezione di domicilio ex art. 47 c.c., consentendo di concentrare presso un soggetto designato la ricezione degli atti giudiziari. La disposizione persegue il duplice obiettivo di semplificare la notificazione e di garantire al destinatario un canale di ricezione affidabile, scelto liberamente per ragioni professionali, contrattuali o processuali.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce la facoltà di notificare al domiciliatario nel luogo dell'elezione di domicilio. Il secondo comma trasforma tale facoltà in obbligo quando l'elezione è inserita in un contratto e dichiarata espressamente, rafforzando il vincolo negoziale. Il terzo comma equipara la consegna al domiciliatario, eseguita ex art. 138 c.p.c., alla notifica in mani proprie del destinatario, con i conseguenti effetti in punto di tempestività e regolarità. Il quarto comma elenca le cause di inapplicabilità: richiesta del domiciliatario, sua morte, trasferimento o cessazione dell'ufficio.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogniqualvolta il destinatario abbia eletto domicilio presso una persona o un ufficio determinati, tipicamente nell'ambito di rapporti contrattuali (locazioni, mutui, contratti commerciali) o processuali (elezione di domicilio presso il difensore). Quando l'elezione è espressa in contratto, il notificante è tenuto a procedere presso il domiciliatario, salvo che ricorrano le cause ostative previste dall'ultimo comma.

Connessioni con altre norme

La disposizione si coordina con l'art. 47 c.c. che disciplina l'elezione di domicilio sotto il profilo sostanziale, con l'art. 138 c.p.c. richiamato espressamente per le forme della consegna, con l'art. 139 c.p.c. quale modalità ordinaria di notificazione alternativa, e con l'art. 170 c.p.c. per le notificazioni nel corso del procedimento, ove l'elezione di domicilio presso il procuratore costituisce regola generale.

Domande frequenti

L'elezione di domicilio inserita in contratto rende obbligatoria la notifica al domiciliatario?

Sì, quando l'elezione è inserita in un contratto e dichiarata espressamente, la notifica al domiciliatario è obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 141 c.p.c.

La consegna al domiciliatario produce gli stessi effetti della notifica al destinatario?

Sì, la consegna eseguita al domiciliatario nelle forme dell'art. 138 c.p.c. equivale a notifica in mani proprie del destinatario, con piena efficacia probatoria e processuale.

Cosa accade se il domiciliatario è deceduto o ha cessato l'ufficio?

In tali ipotesi la notifica non può essere eseguita presso il domicilio eletto e si procede secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 139 e seguenti c.p.c.

Il domiciliatario può rifiutare di ricevere la notifica?

Il domiciliatario può chiedere che la notifica non sia eseguita presso di lui; in tal caso il notificante deve procedere con le forme ordinarie presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario.

L'art. 141 c.p.c. si applica anche all'elezione di domicilio presso il difensore nel processo?

L'elezione di domicilio presso il procuratore nel corso del giudizio è regolata principalmente dall'art. 170 c.p.c.; l'art. 141 c.p.c. opera invece per le elezioni di domicilio sostanziali ex art. 47 c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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