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Testo dell'articoloVigente
Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario …
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Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
In sintesi
Indice dei contenuti
Quando residenza, dimora e domicilio del destinatario sono ignoti e manca procuratore ex art. 77, l'ufficiale giudiziario deposita copia nella casa comunale dell'ultima residenza o del luogo di nascita.
Ratio della norma
L'art. 143 c.p.c. assicura il diritto di azione dell'attore quando il destinatario sia irreperibile in senso assoluto, evitando che l'impossibilita di individuarne il recapito si traduca in un diniego di tutela giurisdizionale. La norma bilancia tale esigenza con la garanzia del contraddittorio, predisponendo formalita pubblicitarie idonee a rendere astrattamente conoscibile l'atto al destinatario.
Analisi del testo
La disposizione si articola in tre momenti: deposito di copia nella casa comunale dell'ultima residenza nota; in mancanza, deposito nel comune del luogo di nascita; in difetto di entrambi, consegna al pubblico ministero. La notificazione si perfeziona nel ventesimo giorno successivo al compimento dell'ultima formalita prescritta, secondo il termine fissato dalla Corte costituzionale e recepito dal legislatore.
Quando si applica
Il ricorso all'art. 143 c.p.c. presuppone l'irreperibilita assoluta, non meramente temporanea, e richiede che il notificante abbia previamente esperito ricerche connotate da ordinaria diligenza presso anagrafe, AIRE, registri pubblici e ultimi recapiti conosciuti. La giurisprudenza esclude l'applicabilita della norma in presenza di mera difficolta di reperimento, ipotesi devoluta all'art. 140 c.p.c.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con l'art. 140 c.p.c., relativo all'irreperibilita relativa, e con l'art. 142 c.p.c., dedicato alla notificazione all'estero. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 13980/2018 e n. 19854/2004) hanno precisato il canone di diligenza esigibile, richiedendo accertamenti effettivi e non meramente formali, pena la nullita della notificazione.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di un credito, ma Caio risulta cancellato dall'anagrafe per irreperibilita e non iscritto all'AIRE; espletate senza esito le ricerche presso l'ultimo domicilio e i registri pubblici, l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota, perfezionandosi la notifica al ventesimo giorno.
Sempronio agisce contro un convenuto del quale non risultano ne ultima residenza ne luogo di nascita rinvenibili; in tal caso l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto al pubblico ministero presso il tribunale competente, secondo la sequenza residuale prevista dalla norma.
Domande frequenti
Quando si puo ricorrere alla notificazione ex art. 143 c.p.c.?
Solo in caso di irreperibilita assoluta del destinatario, ossia quando residenza, dimora e domicilio siano ignoti nonostante ricerche condotte con ordinaria diligenza.
Quale livello di diligenza e richiesto al notificante?
Le Sezioni Unite esigono accertamenti effettivi presso anagrafe, AIRE, registri pubblici e ultimi recapiti noti; ricerche meramente formali determinano la nullita della notificazione.
Quando si perfeziona la notificazione ex art. 143 c.p.c.?
Nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalita prescritte (deposito nella casa comunale o consegna al PM).
Che differenza vi e tra art. 140 e art. 143 c.p.c.?
L'art. 140 disciplina l'irreperibilita relativa, ove la residenza e nota ma il destinatario non e momentaneamente reperibile; l'art. 143 presuppone invece l'irreperibilita assoluta.
Cosa accade se nemmeno il luogo di nascita e noto?
L'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto al pubblico ministero presso il tribunale competente, quale destinatario residuale previsto dalla norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate