In sintesi
- La scadenza del termine per la pronuncia del lodo non produce nullità automatica: occorre che la parte interessata notifichi la propria eccezione di decadenza.
- La notifica deve avvenire prima della deliberazione del lodo (identificata con la sottoscrizione del dispositivo dalla maggioranza degli arbitri).
- Gli arbitri, ricevuta la notifica, verificano il decorso del termine e dichiarano estinto il procedimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 821 c.p.c. – Rilevanza del decorso del termine
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del
lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza
degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano
estinto il procedimento.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il decorso del termine per il lodo non può essere eccepito come nullità se la parte non ha previamente notificato la propria intenzione di far valere la decadenza.
Ratio
L'art. 821 c.p.c. introduce un meccanismo di sanatoria della tardività del lodo: la norma vuole evitare che una parte attenda la pronuncia del lodo, verifichi l'esito a sé sfavorevole e solo allora sollevi la questione del termine scaduto per paralizzare il risultato. L'eccezione di decadenza deve essere sollevata tempestivamente e prima che il lodo sia deliberato, pena la rinuncia implicita a valersi della tardività. In questo modo si tutela la buona fede processuale e si evita l'uso strumentale delle decadenze.
Analisi
La struttura della norma è bipolare. Il primo comma prevede la condizione per poter invocare la nullità: la notifica, rivolta a tutte le altre parti e agli arbitri, dell'intenzione di far valere la decadenza, deve precedere la deliberazione del lodo. La deliberazione è identificata con la sottoscrizione del dispositivo da parte della maggioranza degli arbitri: momento formale e verificabile, che non coincide con la comunicazione alle parti. Il secondo comma disciplina gli effetti: una volta che la parte ha notificato l'eccezione, gli arbitri verificano il dato temporale oggettivo (se il termine è effettivamente scaduto) e, in caso affermativo, dichiarano estinto il procedimento con ordinanza o decisione incidentale.
Quando si applica
La norma si applica quando il procedimento arbitrale si è protratto oltre il termine stabilito (convenzionale o legale ex art. 820 c.p.c.). La parte che intende paralizzare il procedimento deve agire prima che il lodo venga deliberato; se lascia che il lodo venga pronunciato senza sollevare l'eccezione, perde definitivamente questo strumento difensivo. È rilevante anche nei casi di proroga: se la proroga è illegittima (ad es. accordo non firmato da tutte le parti), la parte può eccepire la decadenza ritenendo il termine originario già scaduto.
Connessioni
Art. 820 c.p.c. (termine per la pronuncia del lodo); art. 823 c.p.c. (deliberazione del lodo e firma del dispositivo); art. 829 c.p.c. (impugnazione per nullità del lodo); art. 157 c.p.c. (rilevabilità delle nullità nel processo ordinario, per analogia). Il meccanismo dell'art. 821 richiama per analogia l'istituto della rinuncia alle nullità relative nel processo ordinario, adattandolo alla specificità dell'arbitrato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono in arbitrato
Il termine di 240 giorni scade il 31 marzo. Gli arbitri, impegnati in attività istruttorie, non emettono il lodo entro tale data. Caio, convinto che l'esito del procedimento gli sarà sfavorevole, vorrebbe far dichiarare estinto il procedimento. Per farlo, deve notificare a Tizio e agli arbitri la propria intenzione di eccepire la decadenza prima che il dispositivo del lodo sia sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri. Se attende la pronuncia del lodo e solo dopo eccepisce il termine scaduto, la sua eccezione è inammissibile.
Caso 2: Caso 2
Sempronia invia la notifica di decadenza agli arbitri e a Mevio il 5 aprile, dopo la scadenza del 31 marzo e prima della firma del dispositivo. Gli arbitri, esaminata la questione, verificano che il termine era effettivamente scaduto il 31 marzo e che non era intervenuta alcuna valida proroga. Dichiarano quindi estinto il procedimento. Mevio non può contestare questa dichiarazione di estinzione, poiché Sempronia ha rispettato il requisito temporale della notifica preventiva.
Domande frequenti
Se il termine per il lodo è scaduto, il lodo pronunciato è automaticamente nullo?
No: il lodo tardivo è nullo solo se la parte ha preventivamente notificato agli altri e agli arbitri la propria intenzione di eccepire la decadenza, prima della deliberazione del lodo. In mancanza di tale notifica preventiva, la tardività non può essere più fatta valere.
Entro quando devo notificare l'eccezione di decadenza degli arbitri?
Prima della deliberazione del lodo, che la norma identifica con la sottoscrizione del dispositivo da parte della maggioranza degli arbitri. Una volta avvenuta quella sottoscrizione, è troppo tardi per sollevare l'eccezione.
Dopo la notifica dell'eccezione di decadenza, cosa fanno gli arbitri?
Verificano se il termine è oggettivamente scaduto. In caso affermativo, dichiarano estinto il procedimento. Non hanno discrezionalità sull'esito: se il termine è scaduto e la notifica è tempestiva, l'estinzione è l'unico sbocco possibile.
Posso eccepire la decadenza degli arbitri dopo aver ricevuto un lodo sfavorevole?
No. La norma preclude espressamente questa tattica: l'eccezione deve essere notificata prima che il lodo sia deliberato. Chi aspetta di conoscere l'esito del lodo prima di decidere se eccepire la tardività perde questo diritto.
A chi devo notificare l'eccezione di decadenza?
A tutte le altre parti del procedimento arbitrale e agli arbitri stessi. La notifica a tutti i destinatari è requisito formale della norma; la notifica a uno solo non è sufficiente.