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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 825 c.p.c. – Deposito del lodo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il

lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in

originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.

Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a

trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti

dell’articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla

corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera

di consiglio con ordinanza.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il deposito del lodo nella cancelleria del tribunale è necessario per ottenere l'esecuzione forzata in Italia.
  • Il tribunale verifica la regolarità formale e lo dichiara esecutivo con decreto.
  • Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione come una sentenza di pari contenuto.
  • Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla Corte d'appello entro 30 giorni.
  • Le parti sono informate del deposito e del provvedimento dalla cancelleria.

Per rendere esecutivo il lodo e procedere all'esecuzione forzata, la parte deve depositarlo nella cancelleria del tribunale competente.

Ratio

L'art. 825 c.p.c. disciplina il procedimento di exequatur del lodo arbitrale: mentre l'art. 824-bis attribuisce al lodo l'efficacia di sentenza, il deposito è il meccanismo attraverso cui quella efficacia viene «potenziata» fino a consentire l'esecuzione forzata. Il legislatore ha mantenuto un controllo giurisdizionale minimo, limitato alla regolarità formale, in coerenza con la scelta di valorizzare l'autonomia arbitrale.

La norma bilancia due esigenze: da un lato la tutela della parte che ha ottenuto un lodo favorevole e vuole eseguirlo; dall'altro la certezza giuridica derivante dall'intervento, seppure marginale, del giudice statale.

Analisi

Il primo comma individua la competenza territoriale nel tribunale del circondario in cui si trova la sede dell'arbitrato. La parte deposita il lodo in originale o copia conforme, unitamente alla convenzione di arbitrato (anch'essa in originale o copia conforme): questi due documenti sono requisiti necessari per avviare il procedimento. Il tribunale effettua un controllo limitato alla regolarità formale — non entra nel merito della decisione — e provvede con decreto.

Il secondo comma (terzo del testo originale) stabilisce che il lodo esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione nei medesimi casi in cui lo sarebbe una sentenza di identico contenuto. Ciò significa che un lodo che trasferisce la proprietà di un immobile dovrà essere trascritto nei registri immobiliari, proprio come una sentenza di trasferimento.

Il quarto e quinto comma disciplinano l'impugnazione del decreto: sia il decreto che nega sia quello che concede l'esecutorietà sono reclamabili alla Corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. La corte decide in camera di consiglio con ordinanza, sentite le parti.

Quando si applica

Il procedimento di deposito si applica quando la parte vincitrice intende procedere all'esecuzione forzata in Italia. Non è obbligatorio se la parte soccombente adempie spontaneamente. È invece indispensabile per iscrivere ipoteca giudiziale, procedere a pignoramento o compiere qualsiasi atto esecutivo.

Il competente è sempre il tribunale del circondario in cui si trova la sede dell'arbitrato, indipendentemente dal domicilio delle parti o dalla localizzazione dei beni da pignorare.

Connessioni

La norma si collega all'art. 824-bis (efficacia del lodo), all'art. 823 (requisiti formali del lodo) e all'art. 133 c.p.c. (comunicazione dei provvedimenti). In materia di trascrizione il rimando è agli artt. 2643 ss. c.c. Per i lodi stranieri si applicano gli artt. 839-840 c.p.c. e la Convenzione di New York del 1958.

Domande frequenti

Dove si deposita il lodo per renderlo esecutivo?

Nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell'arbitrato, indipendentemente dal domicilio delle parti o dalla posizione dei beni.

Quali documenti servono per il deposito del lodo?

Il lodo in originale o copia conforme e la convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria) in originale o copia conforme. Entrambi sono indispensabili.

Il tribunale può esaminare il merito del lodo prima di dichiararlo esecutivo?

No. Il controllo del tribunale è limitato alla regolarità formale del lodo. Il giudice non valuta se la decisione arbitrale sia giusta o corretta nel merito.

Posso impugnare il decreto che nega l'esecutorietà del mio lodo?

Sì. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà è ammesso reclamo alla Corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. La corte decide con ordinanza in camera di consiglio.

Il deposito del lodo è sempre obbligatorio?

No, è obbligatorio solo se si vuole procedere all'esecuzione forzata o compiere atti che richiedono un titolo esecutivo (pignoramento, iscrizione ipotecaria, trascrizione immobiliare). Se la parte soccombente adempie spontaneamente, non occorre depositare il lodo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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