Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 827 c.p.c. – Mezzi di impugnazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che
risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al
lodo definitivo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 826 - Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo→Cod. proc. civ. art. 828 - Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo→Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità→Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo→Articolo 824 Codice di Procedura Civile: Originali e copie del lodo→Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità→Art. 823 c.p.c.: Deliberazione e requisiti del lodo→Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo; l'impugnazione è indipendente dal deposito.
Ratio
L'art. 827 c.p.c. fissa il sistema delle impugnazioni del lodo arbitrale, costituendo la norma-cardine di un sistema chiuso e tassativo. Il legislatore ha volutamente limitato i rimedi impugnatori per evitare che l'arbitrato si trasformi in un mero preludio al giudizio ordinario: le parti che scelgono l'arbitrato accettano una riduzione delle garanzie tipiche del processo statale, a fronte di rapidità e specializzazione degli arbitri.
La tassatività è assoluta: non è possibile ricorrere a rimedi non previsti dalla legge (es. appello, ricorso per cassazione diretto) per censurare il lodo. L'unica eccezione è rappresentata dai lodi in materia di lavoro, ove si aggiunge l'impugnazione per violazione di contratti collettivi.
Analisi
Il primo comma enuncia i tre mezzi di impugnazione: nullità (art. 828-830), revocazione (art. 831 primo comma) e opposizione di terzo (art. 831 terzo comma). Si tratta di rimedi autonomi che possono essere proposti anche cumulativamente ove ne ricorrano i presupposti.
Il secondo comma chiarisce che l'impugnazione è proponibile indipendentemente dal deposito del lodo: il decorso del termine per impugnare prescinde dunque dall'atto di deposito. Questa regola evita che la parte soccombente possa «congelare» i termini semplicemente omettendo il deposito.
Il terzo comma distingue tra lodo parziale di merito (immediatamente impugnabile, in quanto decide definitivamente parte della controversia) e lodo non definitivo che risolve questioni processuali o interlocutorie (impugnabile solo unitamente al lodo definitivo, per evitare frammentazioni del giudizio di impugnazione).
Quando si applica
Le tre vie di impugnazione si attivano in situazioni distinte: la nullità per i vizi tassativamente elencati nell'art. 829; la revocazione per i fatti sopravvenuti o scoperti dopo la pronuncia (dolo, falso, ritrovamento di documenti decisivi); l'opposizione di terzo per chi non ha partecipato al procedimento e subisce pregiudizio dal lodo.
La distinzione tra lodo parziale di merito e lodo non definitivo ha rilevanza pratica: un lodo che decide su una domanda riconvenzionale ma lascia pendente la domanda principale è impugnabile subito; un lodo che ammette o esclude una prova è impugnabile solo con il lodo finale.
Connessioni
La norma si collega agli artt. 828-830 (nullità), art. 831 (revocazione e opposizione di terzo), art. 395 (motivi di revocazione), art. 404 (opposizione di terzo). Sul piano sistematico, il sistema delle impugnazioni arbitrali si confronta con quello delle sentenze (artt. 339 ss.) da cui differisce per la tassatività più accentuata dei rimedi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio sono parti di un arbitrato con tre domande cumulate
Gli arbitri emettono un lodo parziale che decide definitivamente la prima domanda (restituzione di un acconto), rinviando alla prosecuzione del procedimento la seconda e la terza. Tizio, soccombente sulla prima domanda, può impugnare immediatamente questo lodo parziale davanti alla Corte d'appello senza attendere la conclusione dell'arbitrato sulle altre domande, poiché il lodo decide il merito di una parte scindibile della controversia.
Caso 2: Sempronio e Mevio sono in arbitrato per una complessa controversia contrattuale
A metà procedimento, gli arbitri emettono un lodo interlocutorio con cui escludono l'ammissibilità di alcune prove documentali richieste da Sempronio. Sempronio è convinto che questa decisione sia errata, ma non può impugnarla immediatamente: il lodo interlocutorio non decide il merito e quindi è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. Sempronio dovrà attendere la pronuncia finale per sollevare questo motivo davanti alla Corte d'appello.
Domande frequenti
Posso fare appello contro un lodo arbitrale come contro una sentenza?
No. Il lodo non è appellabile. I soli rimedi sono l'impugnazione per nullità, la revocazione e l'opposizione di terzo, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Devo aspettare che il lodo venga depositato per poterlo impugnare?
No. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. I termini decorrono dalla notificazione del lodo, non dal suo deposito.
Quando un lodo parziale è subito impugnabile?
Quando decide parzialmente il merito della controversia, cioè chiude definitivamente su alcune domande lasciandone aperte altre. In quel caso l'impugnazione può essere proposta immediatamente, senza attendere il lodo finale.
Un terzo estraneo all'arbitrato può impugnare il lodo che lo pregiudica?
Sì, tramite l'opposizione di terzo nei casi previsti dall'art. 404 c.p.c. Il terzo che subisce un pregiudizio giuridico dal lodo altrui può reagire con questo rimedio.
Quanti anni ho per impugnare un lodo per nullità?
L'impugnazione per nullità va proposta entro 90 giorni dalla notificazione del lodo, oppure entro un anno dall'ultima sottoscrizione se il lodo non è stato notificato. Dopo questi termini l'impugnazione non è più proponibile.