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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 828 c.p.c. – Impugnazione per nullità

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla

Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.

L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere

impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto

di correzione.

In sintesi

  • L'impugnazione per nullità si propone davanti alla Corte d'appello del distretto in cui si trova la sede dell'arbitrato.
  • Il termine ordinario è di 90 giorni dalla notificazione del lodo.
  • Il termine massimo è di un anno dall'ultima sottoscrizione del lodo.
  • L'istanza di correzione non sospende il termine per l'impugnazione per nullità.
  • Le parti corrette possono essere impugnate nei termini ordinari decorrenti dalla comunicazione dell'atto di correzione.

L'impugnazione per nullità del lodo si propone davanti alla Corte d'appello entro novanta giorni dalla notificazione o un anno dall'ultima sottoscrizione.

Ratio

L'art. 828 c.p.c. disciplina le modalità e i termini per proporre l'impugnazione per nullità del lodo, fissando un sistema a doppio termine (breve e lungo) che bilancia la tutela della parte impugnante con l'esigenza di stabilità del lodo. La Corte d'appello è il giudice naturale dell'impugnazione, in ragione della sua posizione di organo di secondo grado e della sua competenza sulle controversie di maggiore complessità giuridica.

La scelta del doppio termine rispecchia un principio di certezza del diritto: chi ha ricevuto notifica del lodo ha 90 giorni per reagire; in assenza di notifica, comunque il lodo non può essere impugnato dopo un anno dalla sua formazione.

Analisi

Il primo comma fissa la competenza funzionale (Corte d'appello) e territoriale (distretto della sede arbitrale) e il termine breve (90 giorni dalla notificazione). La notificazione è quella ad istanza di parte, ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c.: non è sufficiente la mera comunicazione della cancelleria o la consegna informale del testo del lodo.

Il secondo comma introduce il termine lungo di un anno dall'ultima sottoscrizione: questo termine opera come decadenza assoluta e non è soggetto a sospensione feriale (salvo diverse interpretazioni giurisprudenziali). Chi non ha ricevuto notifica ha comunque un anno di tempo massimo.

Il terzo comma chiarisce il rapporto tra l'istanza di correzione ex art. 826 e i termini di impugnazione: la correzione non sospende il termine ordinario per impugnare il lodo originario. Tuttavia, per le parti del lodo che sono state oggetto di correzione, il termine di impugnazione ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Quando si applica

L'impugnazione ex art. 828 si applica ai lodi arbitrali rituali emessi nell'ambito di arbitrati con sede in Italia. Per i lodi stranieri si applica il diverso regime degli artt. 839-840 c.p.c. Il medesimo termine e le stesse forme valgono per tutti i motivi di nullità elencati nell'art. 829, senza distinzione.

Il giudizio si svolge davanti alla Corte d'appello competente come giudice di primo e unico grado per l'impugnazione: non è previsto un ulteriore appello avverso la sentenza della corte, salvo il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Connessioni

La norma è strettamente connessa con l'art. 829 (motivi di nullità), l'art. 830 (decisione sulla nullità), l'art. 826 (correzione, con rilevanza sui termini), l'art. 824-bis (efficacia del lodo). Sul piano processuale, si applica il regime ordinario delle notificazioni (artt. 137 ss.) e dei termini processuali (art. 155 c.p.c.).

Domande frequenti

Davanti a quale giudice si propone l'impugnazione per nullità del lodo?

Davanti alla Corte d'appello nel cui distretto è situata la sede dell'arbitrato. Non è competente il tribunale ordinario né altra corte d'appello.

Quanto tempo ho per impugnare per nullità un lodo che mi è stato notificato?

90 giorni dalla notificazione. Trascorso questo termine, la possibilità di impugnare per nullità è definitivamente preclusa, anche se il termine annuale non è ancora scaduto.

Se il lodo non mi è stato mai notificato, posso impugnarlo all'infinito?

No. In assenza di notificazione, il termine massimo è di un anno dall'ultima sottoscrizione del lodo. Dopo un anno il lodo non è più impugnabile per nullità in nessun caso.

Ho chiesto la correzione del lodo: questo sospende il termine per l'impugnazione?

No, l'istanza di correzione non sospende il termine per impugnare. Tuttavia, se la correzione viene effettuata, le parti corrette possono essere impugnate per nullità entro i termini ordinari decorrenti dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Posso ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello sull'impugnazione del lodo?

Sì, è possibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la sentenza della Corte d'appello che decide sull'impugnazione per nullità del lodo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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