Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 828 c.p.c. – Impugnazione per nullità
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.
L’impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell’ultima sottoscrizione.
L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 827 - Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione→Cod. proc. civ. art. 829 - Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo→Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità→Articolo 825 Codice di Procedura Civile: Deposito del lodo→Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo→Articolo 824-bis Codice di Procedura Civile: . (Efficacia del lodo→Articolo 824 Codice di Procedura Civile: Originali e copie del lodo→Art. 832 c.p.c.: Rinvio a regolamenti arbitrali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'impugnazione per nullità del lodo si propone davanti alla Corte d'appello entro novanta giorni dalla notificazione o un anno dall'ultima sottoscrizione.
Ratio
L'art. 828 c.p.c. disciplina le modalità e i termini per proporre l'impugnazione per nullità del lodo, fissando un sistema a doppio termine (breve e lungo) che bilancia la tutela della parte impugnante con l'esigenza di stabilità del lodo. La Corte d'appello è il giudice naturale dell'impugnazione, in ragione della sua posizione di organo di secondo grado e della sua competenza sulle controversie di maggiore complessità giuridica.
La scelta del doppio termine rispecchia un principio di certezza del diritto: chi ha ricevuto notifica del lodo ha 90 giorni per reagire; in assenza di notifica, comunque il lodo non può essere impugnato dopo un anno dalla sua formazione.
Analisi
Il primo comma fissa la competenza funzionale (Corte d'appello) e territoriale (distretto della sede arbitrale) e il termine breve (90 giorni dalla notificazione). La notificazione è quella ad istanza di parte, ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c.: non è sufficiente la mera comunicazione della cancelleria o la consegna informale del testo del lodo.
Il secondo comma introduce il termine lungo di un anno dall'ultima sottoscrizione: questo termine opera come decadenza assoluta e non è soggetto a sospensione feriale (salvo diverse interpretazioni giurisprudenziali). Chi non ha ricevuto notifica ha comunque un anno di tempo massimo.
Il terzo comma chiarisce il rapporto tra l'istanza di correzione ex art. 826 e i termini di impugnazione: la correzione non sospende il termine ordinario per impugnare il lodo originario. Tuttavia, per le parti del lodo che sono state oggetto di correzione, il termine di impugnazione ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.
Quando si applica
L'impugnazione ex art. 828 si applica ai lodi arbitrali rituali emessi nell'ambito di arbitrati con sede in Italia. Per i lodi stranieri si applica il diverso regime degli artt. 839-840 c.p.c. Il medesimo termine e le stesse forme valgono per tutti i motivi di nullità elencati nell'art. 829, senza distinzione.
Il giudizio si svolge davanti alla Corte d'appello competente come giudice di primo e unico grado per l'impugnazione: non è previsto un ulteriore appello avverso la sentenza della corte, salvo il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Connessioni
La norma è strettamente connessa con l'art. 829 (motivi di nullità), l'art. 830 (decisione sulla nullità), l'art. 826 (correzione, con rilevanza sui termini), l'art. 824-bis (efficacia del lodo). Sul piano processuale, si applica il regime ordinario delle notificazioni (artt. 137 ss.) e dei termini processuali (art. 155 c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Tizio riceve la notificazione di un lodo arbitrale il 10 gennaio
Ritiene che il lodo sia affetto da nullità per vizio della convenzione arbitrale. Deve proporre l'impugnazione davanti alla Corte d'appello competente entro il 10 aprile (90 giorni). Se lascia scadere questo termine, il lodo diventa definitivo e non potrà più essere impugnato per nullità, nemmeno entro il termine annuale.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Mevio sono parti di un arbitrato concluso con lodo sottoscritto l'ultimo arbitro il 5 marzo. Mevio non notifica il lodo a Sempronio. Sempronio, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del lodo, non lo impugna. Il 5 marzo dell'anno successivo scade il termine annuale: Sempronio non può più proporre impugnazione per nullità, anche se il lodo non gli è mai stato formalmente notificato. Il lodo diviene definitivamente inattaccabile per questo rimedio.
Domande frequenti
Davanti a quale giudice si propone l'impugnazione per nullità del lodo?
Davanti alla Corte d'appello nel cui distretto è situata la sede dell'arbitrato. Non è competente il tribunale ordinario né altra corte d'appello.
Quanto tempo ho per impugnare per nullità un lodo che mi è stato notificato?
90 giorni dalla notificazione. Trascorso questo termine, la possibilità di impugnare per nullità è definitivamente preclusa, anche se il termine annuale non è ancora scaduto.
Se il lodo non mi è stato mai notificato, posso impugnarlo all'infinito?
No. In assenza di notificazione, il termine massimo è di un anno dall'ultima sottoscrizione del lodo. Dopo un anno il lodo non è più impugnabile per nullità in nessun caso.
Ho chiesto la correzione del lodo: questo sospende il termine per l'impugnazione?
No, l'istanza di correzione non sospende il termine per impugnare. Tuttavia, se la correzione viene effettuata, le parti corrette possono essere impugnate per nullità entro i termini ordinari decorrenti dalla comunicazione dell'atto di correzione.
Posso ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello sull'impugnazione del lodo?
Sì, è possibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la sentenza della Corte d'appello che decide sull'impugnazione per nullità del lodo.