Testo dell'articoloVigente
Art. 830 c.p.c. – Decisione sull’impugnazione per nullità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità
del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale
del lodo.
Se il lodo è annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o
, terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non
abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se
una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria
sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così
stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di
arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello può
sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Corte d'appello che accoglie l'impugnazione per nullità dichiara la nullità del lodo e, di regola, decide la controversia nel merito.
Ratio
L'art. 830 c.p.c. disciplina gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione per nullità e il comportamento che la Corte d'appello deve tenere dopo aver annullato il lodo. La norma risolve il problema del «vuoto decisionale» che si crea quando il lodo viene eliminato: occorre stabilire chi decide la controversia.
Il legislatore ha operato una scelta di efficienza: in certi casi la corte decide direttamente il merito, evitando un nuovo arbitrato che prolungherebbe ulteriormente i tempi. In altri casi, la competenza torna agli arbitri in virtù della convenzione originaria.
Analisi
Il primo comma fissa la regola base: la corte «decide sull'impugnazione per nullità», formula che include sia l'accoglimento che il rigetto, e se accoglie dichiara la nullità con sentenza. La nullità può essere parziale se il vizio incide su una parte scindibile del lodo.
Il secondo comma stabilisce quando la corte decide nel merito: se il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829, primo comma, nn. 5), 6), 7), 8), 9), 11) o per contrasto con l'ordine pubblico (terzo, quarto o quinto comma), la corte subentra agli arbitri, salvo diversa volontà delle parti. Eccezione per le parti estere: se una delle parti aveva sede all'estero alla data della convenzione, la corte decide nel merito solo se le parti lo hanno stabilito nella convenzione o lo richiedono concordemente.
Il terzo comma regola i casi in cui la corte non decide nel merito: la convenzione di arbitrato riacquista efficacia (il vizio non l'ha colpita) e le parti possono avviare un nuovo arbitrato, salvo che il lodo sia stato annullato proprio per invalidità della convenzione.
Il quarto comma prevede la sospensione cautelare dell'efficacia del lodo: su istanza di parte, anche dopo la proposizione dell'impugnazione, la corte può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo in presenza di gravi motivi. Si tratta di una misura cautelare ante causam o in corso di causa che consente di neutralizzare gli effetti del lodo durante il giudizio di impugnazione.
Quando si applica
Il meccanismo del secondo comma (corte che decide nel merito) si attiva automaticamente per gli annullamenti fondati sui motivi di nullità «procedurali e formali» elencati. Non si applica invece per i motivi nn. 1, 2, 3, 4 del primo comma (vizi strutturali della convenzione o della composizione del collegio), per i quali la corte in genere non decide nel merito. La sospensione ex quarto comma è utilizzabile quando l'esecuzione del lodo potrebbe causare danni irreversibili nelle more del giudizio.
Connessioni
La norma presuppone e richiama l'art. 829 (motivi di nullità), l'art. 828 (procedimento di impugnazione), l'art. 824-bis (efficacia del lodo che viene meno con la dichiarazione di nullità). Sul piano processuale si applica il regime della sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli giudiziari (art. 283 c.p.c. in quanto compatibile).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Il lodo tra Tizio e Caio viene annullato dalla Corte d'appello perché pronunciato dopo la scadenza del termine arbitrale (motivo n. 6 dell'art. 829). Poiché si tratta di un motivo che non inficia la validità della convenzione di arbitrato, la corte decide la controversia nel merito, pronunciando una sentenza che sostituisce il lodo annullato. Tizio e Caio ottengono così una decisione definitiva senza dover ripartire da zero con un nuovo arbitrato.
Caso 2: Sempronio ottiene un lodo che condanna Mevio al pagamento di 200.000 euro
Mevio impugna il lodo per nullità e contestualmente chiede alla Corte d'appello la sospensione dell'efficacia del lodo, allegando che Sempronio sta già procedendo al pignoramento dei suoi conti e che potrebbe diventare insolvente prima della decisione sull'impugnazione. La corte, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospende con ordinanza l'efficacia esecutiva del lodo per tutta la durata del giudizio di impugnazione.
Domande frequenti
Se la Corte d'appello annulla il lodo, la mia controversia rimane senza soluzione?
Non necessariamente. In molti casi la corte decide direttamente la controversia nel merito, sostituendo il lodo annullato con la propria sentenza. Solo quando il vizio colpisce la struttura della convenzione arbitrale o la composizione del collegio si torna all'arbitrato.
Posso chiedere la sospensione del lodo mentre è in corso il giudizio di impugnazione?
Sì. Su istanza di parte, la Corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo quando ricorrono gravi motivi, impedendo così l'esecuzione durante il giudizio.
Il lodo può essere annullato solo in parte?
Sì. Se il vizio incide su una parte scindibile del lodo, la corte può dichiarare la nullità parziale, lasciando in vigore le altre statuizioni non toccate dal vizio.
Cosa succede alla convenzione arbitrale dopo l'annullamento del lodo?
Se il lodo è annullato per motivi che non colpiscono la convenzione, questa riacquista efficacia e le parti possono avviare un nuovo arbitrato. Se invece il lodo è stato annullato proprio per invalidità della convenzione, questa non può essere utilizzata.
Se una parte ha sede all'estero, la Corte d'appello può comunque decidere il merito dopo l'annullamento del lodo?
Solo se le parti lo hanno stabilito nella convenzione di arbitrato o lo richiedono concordemente. In assenza di questo accordo, la corte non decide nel merito e la controversia torna alla procedura arbitrale.