Testo dell'articoloAbrogato
Art. 833 c.p.c.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 832 - Art. 832 c.p.c.: Rinvio a regolamenti arbitrali→Cod. proc. civ. art. 839 - Art. 839 c.p.c.: Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 831 c.p.c.: Revocazione ed opposizione di terzo→Art. 830 c.p.c.: Decisione sull’impugnazione per nullità→Articolo 829 Codice di Procedura Civile: Casi di nullità→Articolo 828 Codice di Procedura Civile: Impugnazione per nullità→Articolo 827 Codice di Procedura Civile: Mezzi di impugnazione→Articolo 826 Codice di Procedura Civile: Correzione del lodo→Articolo 840 Codice di Procedura Civile: Opposizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 833 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non è più in vigore nell'ordinamento giuridico italiano.
Ratio
L'art. 833 c.p.c. è stato abrogato nell'ambito delle riforme che hanno riorganizzato la disciplina dell'arbitrato nel codice di procedura civile. L'abrogazione indica che il contenuto originario della norma è stato eliminato, incorporato in altre disposizioni o ritenuto superfluo dal legislatore.
Analisi
La norma non è più in vigore. Qualsiasi riferimento all'art. 833 c.p.c. in atti giuridici o pronunce anteriori all'abrogazione va letto alla luce della disciplina vigente al momento della loro formazione.
Quando si applica
La disposizione non trova applicazione in quanto abrogata. Per la disciplina dell'arbitrato occorre fare riferimento agli articoli vigenti del titolo VIII del libro IV del c.p.c. (artt. 806-840).
Connessioni
Per la disciplina completa dell'arbitrato si vedano gli artt. 806-832 c.p.c. attualmente in vigore.
Casi pratici
Caso 1: Tizio consulta il testo del codice di procedura civile e trova l'art
833 indicato come abrogato. Non esiste alcuna fattispecie pratica applicabile a questa norma, poiché essa non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
Caso 2: Caio rinviene in un vecchio contratto un riferimento all'art
833 c.p.c. Poiché la norma è abrogata, deve verificare se esiste una disposizione attualmente in vigore che disciplini la medesima materia, consultando il testo aggiornato del codice.
Domande frequenti
L'articolo 833 c.p.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo 833 c.p.c. è stato abrogato e non produce alcun effetto giuridico nell'ordinamento vigente.
Cosa disciplinava l'art. 833 c.p.c. prima dell'abrogazione?
Il contenuto originario della norma è stato eliminato nell'ambito delle riforme della disciplina arbitrale. Per la normativa vigente sull'arbitrato occorre fare riferimento agli artt. 806-832 c.p.c.
Posso invocare l'art. 833 c.p.c. in un atto giuridico attuale?
No, poiché la norma è abrogata. Il riferimento sarebbe giuridicamente privo di fondamento.
Dove trovo la disciplina dell'arbitrato attualmente vigente?
Nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, artt. 806-840, che contengono la disciplina organica dell'arbitrato rituale e del riconoscimento dei lodi stranieri.
L'abrogazione dell'art. 833 c.p.c. ha effetti sugli arbitrati già conclusi?
No. Gli arbitrati conclusi quando la norma era in vigore rimangono regolati dalla disciplina applicabile al momento della loro svolgimento.