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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 840 c.p.c. – Opposizione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero e ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze:

le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e stato pronunciato;

la parte nei cui confronti il lodo invocato non e stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque e stata nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato;

il lodo non e ancora divenuto vincolante per le parti o e stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e stato reso.

Allorché l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all’autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l’esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d’appello accerta che:

la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

In sintesi

  • L'opposizione avverso il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero si propone con citazione dinanzi alla corte d'appello entro 30 giorni.
  • Il termine decorre dalla comunicazione (se il decreto nega l'efficacia) o dalla notificazione (se la accorda).
  • Il giudizio si svolge secondo le norme sull'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.) in quanto applicabili.
  • La corte d'appello pronuncia con sentenza ricorribile per cassazione.
  • Il riconoscimento è rifiutato in presenza di specifici vizi: incapacità delle parti, invalidità della convenzione arbitrale, violazione del contraddittorio, eccesso di mandato, irregolarità del procedimento, lodo non vincolante, annullato o sospeso.
  • Il riconoscimento è rifiutato anche d'ufficio se la materia non è arbitrabile secondo la legge italiana o il lodo contrasta con l'ordine pubblico.

Inquadramento sistematico e ratio della norma

L'art. 840 c.p.c. disciplina il rimedio oppositivo avverso il decreto con cui il presidente della corte d'appello si pronuncia sul riconoscimento e sull'esecuzione del lodo straniero, ai sensi del precedente art. 839 c.p.c. La norma recepisce in larga parte le previsioni della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, ratificata dall'Italia con L. 19 gennaio 1968, n. 62, che rappresenta lo strumento internazionale di riferimento nella materia. La scelta del legislatore di prevedere un procedimento bifasico, decreto presidenziale seguito da opposizione, riflette l'esigenza di coniugare celerità ed effettività nella circolazione internazionale dei lodi con le garanzie del contraddittorio e del controllo giurisdizionale.

Il procedimento di opposizione: termini e forme

L'opposizione si propone con atto di citazione davanti alla corte d'appello competente. Il termine di trenta giorni decorre in modo differenziato a seconda dell'esito del decreto: dalla comunicazione se il decreto ha negato l'efficacia (poiché la parte istante ne viene informata dalla cancelleria), dalla notificazione se il decreto ha accordato l'efficacia (poiché è la parte che ha ottenuto il decreto a doverlo notificare alla controparte). Si tratta di un termine perentorio la cui inosservanza determina la decadenza dall'impugnazione. Il richiamo agli artt. 645 e seguenti c.p.c. comporta l'applicazione delle norme sull'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto compatibili: in particolare rilevano le regole sulla distribuzione dell'onere della prova, sul litispendenza e sui poteri istruttori del giudice.

I motivi di rifiuto a istanza di parte

La corte d'appello rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione su eccezione della parte contro la quale il lodo è invocato, che deve provare l'esistenza di una delle seguenti circostanze tassativamente enumerate:

a) Incapacità delle parti o invalidità della convenzione arbitrale. Tizio, cittadino straniero minorenne al momento della stipula del compromesso, può opporre la propria incapacità secondo la legge personale ad esso applicabile. La convenzione arbitrale deve essere valida secondo la legge scelta dalle parti o, in mancanza, secondo la legge del luogo in cui il lodo è stato pronunciato.

b) Violazione del diritto di difesa. Caio che non sia stato informato della designazione dell'arbitro o non abbia potuto partecipare al procedimento per cause non imputabili a sé può invocare questo motivo. La giurisprudenza richiede che l'impossibilità di difendersi sia effettiva e non meramente formale.

c) Eccesso di mandato degli arbitri. Il lodo che si pronunci su questioni non comprese nel compromesso o nella clausola compromissoria è riconoscibile solo nella parte che riguarda questioni sottoposte ad arbitrato, se separabile.

d) Irregolare costituzione del collegio o del procedimento. Il mancato rispetto delle norme procedurali concordate dalle parti o, in via suppletiva, della legge del luogo dell'arbitrato, costituisce motivo di rifiuto.

e) Lodo non vincolante, annullato o sospeso. Sempronio può opporre che il lodo non ha ancora acquisito forza vincolante nel Paese d'origine, o che è stato annullato o sospeso dall'autorità competente di quello Stato.

I motivi di rifiuto rilevabili d'ufficio

Indipendentemente dall'eccezione di parte, la corte d'appello rifiuta il riconoscimento quando accerta che la materia del contendere non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana (c.d. non arbitrabilità), ovvero che il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico internazionale. Quest'ultimo concetto, da intendersi in senso restrittivo come l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento che non possono essere derogati neppure in contesti internazionali, è elaborato progressivamente dalla giurisprudenza e include, tra l'altro, il rispetto del contraddittorio, il divieto di frode processuale e i principi costituzionali inderogabili.

Rapporto con le convenzioni internazionali e la sentenza finale

La norma fa espressamente salve le convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla citata Convenzione di New York del 1958, che può offrire una disciplina più favorevole al riconoscimento (principio del favor recognitionis). La corte d'appello chiude il giudizio di opposizione con sentenza, impugnabile in cassazione per i motivi ordinari ex art. 360 c.p.c.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si deve proporre l'opposizione al decreto sul lodo straniero?

L'opposizione va proposta entro 30 giorni: dalla comunicazione del decreto se nega l'efficacia, dalla sua notificazione se la accorda. Il termine è perentorio.

Con quale atto si propone l'opposizione e davanti a quale giudice?

L'opposizione si propone con atto di citazione dinanzi alla corte d'appello che ha emesso il decreto, seguendo le forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.) in quanto applicabili.

Chi deve provare i motivi di rifiuto del riconoscimento del lodo straniero?

La parte contro la quale il lodo è invocato deve provare l'esistenza dei motivi di rifiuto elencati (incapacità, difetto di convenzione, violazione del contraddittorio, ecc.). Solo non arbitrabilità e contrasto con l'ordine pubblico sono rilevabili d'ufficio.

Cosa succede se il lodo è stato annullato nel Paese d'origine dopo che l'Italia ne ha già accordato l'esecuzione?

Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati se il lodo è stato annullato o sospeso dall'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. La parte interessata potrà proporre opposizione o chiedere la revoca del decreto.

Il contrasto con l'ordine pubblico può essere fatto valere solo dalla parte o anche d'ufficio?

Il contrasto con l'ordine pubblico (e la non arbitrabilità della materia secondo la legge italiana) è rilevabile d'ufficio dalla corte d'appello, indipendentemente dall'eccezione di parte.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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