Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
per motivi attinenti alla giurisdizione;
per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
per nullità della sentenza o del procedimento;
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [1].
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3).
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Articolo così sostituito dall’art 2, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40
[1] Numero così sostituito dall’art. 54, comma 1b, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
In sintesi
Il ricorso per cassazione: funzione e presupposti
L'art. 360 c.p.c. costituisce la norma cardine del giudizio di legittimità, definendo le condizioni e i motivi per i quali una sentenza può essere sottoposta al controllo della Corte di Cassazione. La disposizione delimita con precisione l'ambito del sindacato di legittimità, distinguendolo dal giudizio di merito.
I cinque motivi di ricorso
Il primo motivo riguarda i vizi di giurisdizione, ovvero i casi in cui il giudice abbia esercitato un potere che non gli spettava. Il secondo attiene alla competenza, applicabile quando non è previsto il regolamento di competenza. Il terzo, il più frequente nella pratica, riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, inclusi i contratti collettivi nazionali. Il quarto motivo investe la nullità della sentenza o del procedimento. Il quinto, introdotto dalla riforma del 2012, limita il controllo sul fatto alla sola ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, escludendo il vizio di motivazione in senso ampio.
Il ricorso per saltum
La norma prevede infine la possibilità del cosiddetto ricorso per saltum: le parti possono, di comune accordo, impugnare direttamente in Cassazione una sentenza appellabile del tribunale, rinunciando al grado d'appello. Questa facoltà è però limitata al solo motivo di violazione di norme di diritto.
Domande frequenti
Cos'è il ricorso per cassazione?
È il mezzo con cui si chiede alla Corte di Cassazione di controllare se una sentenza ha rispettato le norme di diritto, senza riesaminare i fatti nel merito.
Quali sentenze si possono impugnare in Cassazione?
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o, in alcuni casi, in unico grado. Non sono impugnabili subito le sentenze che non concludono il giudizio.
Quanti sono i motivi per ricorrere in Cassazione?
Cinque: difetto di giurisdizione, violazione della competenza, violazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di un fatto decisivo.
Cosa succede se le parti vogliono evitare l'appello?
Possono accordarsi per ricorrere direttamente in Cassazione (ricorso per saltum), ma solo per il motivo di violazione di norme di diritto.
La Cassazione può riesaminare i fatti della causa?
No. La Cassazione controlla solo la corretta applicazione del diritto, non rivaluta le prove o i fatti già accertati dai giudici di merito.