Testo dell'articoloAbrogato

Art. 357 c.p.c. – Reclamo contro ordinanze

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’art. 350 secondo comma, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, ovvero l’estinzione dei procedimento d’appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione.

Il reclamo si propone con le forme previste dall’art. 178 terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall’art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza.

In tal caso il presidente fissa l’udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall’articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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In sintesi

  • Disposizione non più in vigore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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