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Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.
[abrogato] Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili [1].
[1] Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e portata della norma di rinvio
L'art. 359 c.p.c. svolge una funzione di completamento sistematico del regime processuale del giudizio d'appello. Anziché riprodurre per il secondo grado tutte le norme già dettate per il primo grado, il legislatore ha optato per una tecnica di rinvio dinamico: le regole del procedimento davanti al tribunale si applicano al giudizio d'appello nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni specificamente dettate per quest'ultimo.
Il rinvio riguarda in primo luogo le norme degli artt. 163 ss. c.p.c. relative alla fase introduttiva, agli atti del procedimento, ai poteri del giudice istruttore, alla rimessione al collegio e alla decisione. Tuttavia, poiché il giudizio d'appello ha struttura e funzione parzialmente diverse dal primo grado, il giudice deve ogni volta verificare se la norma di primo grado sia compatibile con l'assetto dell'appello.
Il criterio della compatibilità
La compatibilità non è un dato astratto ma richiede una valutazione caso per caso. Una norma di primo grado è incompatibile con il giudizio d'appello quando: presuppone la pendenza di un giudizio a cognizione piena che per la prima volta affronta il merito; è strutturalmente legata alla fase introduttiva del giudizio di cognizione di primo grado; o contrasta con i principi che governano il giudizio di impugnazione.
Un esempio chiarisce il concetto. Tizio propone appello e, nelle more, vuole proporre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. L'art. 283 c.p.c. disciplina espressamente tale istituto per il giudizio d'appello, sicché non occorre ricorrere all'art. 359 per trovare la disciplina applicabile. Diversamente, se si pone un problema di regolarità della costituzione delle parti in appello che le norme specifiche non risolvono, si applicheranno per rinvio le disposizioni degli artt. 165 ss. c.p.c., purché compatibili.
Applicazioni pratiche del rinvio
Tra le norme di primo grado più frequentemente richiamate in appello vi sono quelle in materia di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), di correzione di errori materiali (artt. 287-288 c.p.c.), di estinzione del processo (artt. 305-310 c.p.c.), di riunione di procedimenti (art. 274 c.p.c.) e di intervento di terzi, nella misura in cui quest'ultimo sia ammesso in grado di appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c.
Caio propone appello ma, a causa di un grave impedimento, non riesce a costituirsi nei termini. Potrà chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., norma applicabile al giudizio d'appello per il tramite dell'art. 359, trattandosi di disposizione compatibile con la struttura del secondo grado.
Rapporti con le norme speciali sull'appello
Il rinvio ex art. 359 opera in modo residuale: si applica solo quando le norme specificamente dettate per l'appello (artt. 339-358 c.p.c.) non forniscono la disciplina necessaria. In presenza di una norma speciale sull'appello, questa prevale sulla norma generale di primo grado, anche se le due discipline sono parzialmente diverse. Il principio di specialità esclude il ricorso al rinvio ogni volta che la norma speciale regola esaustivamente la fattispecie.
Il corretto utilizzo dell'art. 359 richiede dunque un duplice accertamento: verificare l'assenza di una norma speciale per l'appello, e poi valutare la compatibilità della norma di primo grado con la struttura del giudizio di secondo grado.
Domande frequenti
Quali norme si applicano in appello per rinvio ex art. 359 c.p.c.?
Si applicano le norme del procedimento di primo grado davanti al tribunale (artt. 163 ss. c.p.c.), in quanto compatibili con le disposizioni specificamente dettate per il giudizio d'appello e non incompatibili con la struttura del secondo grado.
Come si valuta la compatibilità delle norme di primo grado con il giudizio d'appello?
La compatibilità va verificata caso per caso, tenendo conto della funzione e della struttura del giudizio di impugnazione. Una norma di primo grado è incompatibile quando presuppone l'originaria instaurazione del giudizio o contrasta con i principi propri del secondo grado.
Il rinvio ex art. 359 opera anche per le norme sui procedimenti speciali di primo grado?
No. Il rinvio riguarda esclusivamente le norme del procedimento ordinario di cognizione davanti al tribunale. Le norme dei procedimenti speciali (cautelare, sommario, ecc.) non si applicano al giudizio d'appello per il tramite dell'art. 359.
Può applicarsi in appello la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.?
Sì. La rimessione in termini è applicabile al giudizio d'appello per rinvio ex art. 359 c.p.c., trattandosi di norma compatibile con la struttura del secondo grado. La parte che dimostra di essere incorsa in una decadenza per causa non imputabile può chiedere al giudice d'appello la rimessione in termini.
Qual è il rapporto tra l'art. 359 e le norme speciali sull'appello?
Il rinvio ex art. 359 opera in via residuale: si applica solo in assenza di una norma specifica per il giudizio d'appello. Quando le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro II disciplinano espressamente una fattispecie, quelle norme speciali prevalgono e il rinvio non opera.