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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo .

In sintesi

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
  • L'inammissibilità opera anche quando i motivi di ricorso non offrono spunti per confermare o mutare l'orientamento giurisprudenziale già formatosi.
  • Il ricorso è parimenti inammissibile quando la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo è manifestamente infondata.
  • La norma ha funzione deflattiva del contenzioso dinanzi alla Corte, selezionando i ricorsi meritevoli di trattazione.
  • L'art. 360-bis è stato introdotto dalla l. 69/2009 come meccanismo di filtro analogo al certiorari anglosassone.
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Origine e funzione dell'art. 360-bis c.p.c.

L'art. 360-bis c.p.c., introdotto dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69, disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di due distinte ipotesi. La norma persegue un preciso obiettivo deflattivo: ridurre il numero dei ricorsi trattati dalla Corte di Cassazione, concentrando le risorse giurisdizionali sui ricorsi che presentano un effettivo interesse nomofilattico o che pongono questioni di diritto ancora aperte.

Prima dell'introduzione di questa disposizione, la Corte era tenuta a decidere nel merito ogni ricorso ammissibile, anche quando la questione di diritto sollevata era già stata risolta in modo uniforme dalla giurisprudenza consolidata. Con l'art. 360-bis si introduce invece un meccanismo di filtro che opera a monte della trattazione, rendendo inammissibili i ricorsi privi di interesse nomofilattico.

Prima ipotesi: conformità alla giurisprudenza della Corte

La prima ipotesi di inammissibilità ricorre quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi di ricorso non offrono elementi per confermare o mutare l'orientamento già espresso. Si tratta di una valutazione che la Corte opera in via preliminare rispetto al merito del ricorso.

Consideriamo un esempio pratico. Tizio propone ricorso per cassazione avverso una sentenza d'appello che ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno da emotrasfusione, applicando i principi consolidati in materia di prescrizione dell'azione. Se la Corte d'appello ha correttamente seguito gli orientamenti della Cassazione sulla decorrenza del termine prescrizionale in tali fattispecie, e il ricorso di Tizio si limita a contestare l'applicazione di quei principi senza offrire argomenti nuovi o diversi, il ricorso sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1.

La Corte ha chiarito che la valutazione di conformità alla propria giurisprudenza non implica una verifica superficiale: occorre accertare che le questioni di diritto effettivamente sollevate dal ricorso siano già state risolte in modo stabile e uniforme, senza che residuino contrasti interpretativi interni o questioni ancora aperte.

Seconda ipotesi: manifesta infondatezza del motivo di giusto processo

La seconda ipotesi riguarda la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo, quando essa sia manifestamente infondata. I principi del giusto processo sono consacrati nell'art. 111 Cost. e comprendono la terzietà e imparzialità del giudice, il contraddittorio, la ragionevole durata, la motivazione dei provvedimenti.

Supponiamo che Caio impugni per cassazione una sentenza lamentando che il giudice d'appello avrebbe violato il contraddittorio omettendo di invitare le parti a precisare le conclusioni su un punto specifico. Se tuttavia risulta dagli atti che le parti avevano ampiamente discusso quel punto nelle memorie e all'udienza, la censura sarà manifestamente infondata e il ricorso inammissibile ai sensi del n. 2 dell'art. 360-bis.

Il procedimento di declaratoria e i rapporti con l'art. 375 c.p.c.

L'inammissibilità ex art. 360-bis è dichiarata dalla Corte in camera di consiglio, nella composizione prevista dall'art. 380-bis c.p.c. Il procedimento camerale si svolge senza l'intervento delle parti, le quali possono tuttavia depositare memorie scritte. La declaratoria di inammissibilità non comporta pronuncia nel merito e non costituisce giudicato sulla questione di diritto sottostante.

Occorre distinguere l'inammissibilità ex art. 360-bis dall'improcedibilità e dall'inammissibilità derivante da vizi formali del ricorso (tardività, difetto di specificità dei motivi ex art. 366 c.p.c.). L'art. 360-bis opera sul piano della sostanza nomofilattica del ricorso, non su quello della sua regolarità formale.

Rilevanza pratica per il professionista

Per l'avvocato cassazionista, l'art. 360-bis impone una valutazione preventiva della giurisprudenza della Corte sulle questioni che si intendono sollevare. Prima di proporre ricorso, è indispensabile verificare l'esistenza di orientamenti consolidati e, qualora essi esistano, articolare motivi che offrano argomenti nuovi e diversi tali da giustificare un ripensamento o una precisazione della giurisprudenza. Il ricorso che si limita a riproporre tesi già sconfessate dalla Corte espone il cliente al rischio di una pronuncia di inammissibilità con condanna alle spese.

Domande frequenti

Quando il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.?

Il ricorso è inammissibile in due casi: quando la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto conformemente alla giurisprudenza consolidata della Cassazione e i motivi non offrono spunti per mutarla; oppure quando la censura sulla violazione del giusto processo è manifestamente infondata.

Quale procedimento segue la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis?

La Corte provvede in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., senza udienza pubblica. Le parti possono depositare memorie scritte ma non possono discutere oralmente. Il provvedimento ha forma di ordinanza.

L'inammissibilità ex art. 360-bis forma giudicato sulla questione di diritto?

No. La declaratoria di inammissibilità è un provvedimento processuale che non decide nel merito la questione di diritto sottostante. Non si forma pertanto giudicato sulla questione sostanziale, che potrebbe essere riproposta in altri giudizi.

Quale differenza c'è tra l'inammissibilità ex art. 360-bis e quella per vizi formali del ricorso?

L'art. 360-bis riguarda la sostanza nomofilattica del ricorso: opera quando il ricorso è privo di interesse per lo sviluppo della giurisprudenza. L'inammissibilità per vizi formali (tardività, difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.) riguarda invece la regolarità estrinseca dell'atto indipendentemente dal suo contenuto.

Come deve articolare i motivi l'avvocato per evitare l'inammissibilità ex art. 360-bis n. 1?

L'avvocato deve non solo indicare la questione di diritto controversa, ma anche esporre le ragioni per cui la giurisprudenza esistente dovrebbe essere superata o precisata: nuovi argomenti interpretativi, evoluzione normativa, contrasti interni alla Corte, o profili mai esaminati in precedenza.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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