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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 358 c.p.c. – Non riproponibilità d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

In sintesi

  • L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se il termine per impugnare non è ancora scaduto.
  • La preclusione è assoluta: opera indipendentemente dalla causa che ha determinato l'inammissibilità o l'improcedibilità.
  • La norma è posta a presidio della certezza delle situazioni giuridiche e dell'efficienza del sistema delle impugnazioni.
  • Il principio di non riproponibilità si distingue nettamente dalla sospensione e dall'interruzione del processo.
  • La parte che ha visto dichiarato inammissibile il proprio appello non ha ulteriori rimedi ordinari: resta salva solo la revocazione straordinaria ove ne ricorrano i presupposti.

Il principio di non riproponibilità e il suo fondamento

L'art. 358 c.p.c. enuncia un principio di carattere generale nel sistema delle impugnazioni civili: l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se il termine per impugnare non è ancora decorso. La norma costituisce una deroga al principio generale secondo cui, finché il termine è aperto, la parte ha facoltà di proporre l'impugnazione.

Il fondamento della disposizione è duplice. Da un lato, essa persegue un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche: consentire la riproposizione dell'appello già dichiarato inammissibile o improcedibile significherebbe permettere la riapertura di un giudizio definitivamente chiuso per ragioni processuali, con grave pregiudizio per la controparte e per la stabilità delle decisioni. Dall'altro, la norma tutela l'efficienza del sistema processuale, evitando il dispendio di risorse giurisdizionali per la nuova trattazione di un appello già respinto in rito.

Inammissibilità e improcedibilità: le differenze rilevanti

Le due fattispecie che danno luogo alla preclusione ex art. 358 presentano profili distinti. L'inammissibilità colpisce l'appello che, al momento della sua proposizione, manca dei requisiti di legge: si pensi all'appello proposto avverso una sentenza non appellabile, all'appello tardivo, o all'appello privo di specifici motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'improcedibilità colpisce invece l'appello proposto validamente ma non coltivato nei modi e nei tempi di legge: mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 347 c.p.c., mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Tizio propone appello avverso la sentenza che ha accolto la domanda di Caio, ma lo propone oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza. La corte d'appello dichiara l'appello inammissibile per tardività. Tizio non potrà riproporre l'appello nei successivi mesi, anche se il termine lungo di sei mesi non è ancora decorso: la preclusione ex art. 358 lo impedisce definitivamente.

Ambito di applicazione della preclusione

La preclusione ex art. 358 opera in modo assoluto e non ammette distinzioni basate sulla causa specifica che ha determinato l'inammissibilità o l'improcedibilità. Non rileva che il vizio fosse sanabile o insanabile, né che la parte avrebbe potuto evitarlo con maggiore diligenza. L'effetto preclusivo si produce per il solo fatto della declaratoria.

Occorre tuttavia distinguere l'ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità sia stata erroneamente pronunciata. In tal caso, il rimedio è il ricorso per cassazione avverso la pronuncia viziata, non la riproposizione dell'appello. Se il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza viene cassata e la causa è rimessa al giudice d'appello per la trattazione nel merito.

Conseguenze pratiche e rimedi residui

La parte colpita dalla preclusione ex art. 358 vede definitivamente preclusa la via dell'appello. Restano in linea teorica percorribili solo i rimedi straordinari: la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. e l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, non già come mezzi per aggirare la preclusione sull'appello, ma come autonomi rimedi avverso la sentenza di primo grado divenuta definitiva. Sempronio, avvocato di Tizio, dovrà pertanto valutare con estrema cura la praticabilità di tali rimedi prima di consigliare al cliente ulteriori iniziative giudiziarie.

Domande frequenti

Cosa succede se l'appello viene dichiarato inammissibile: si può riproporre?

No. Ai sensi dell'art. 358 c.p.c., l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto, anche se il termine per impugnare non è ancora scaduto. La preclusione è assoluta e definitiva.

La stessa regola vale per l'appello dichiarato improcedibile?

Sì. L'art. 358 c.p.c. equipara le due ipotesi: sia l'inammissibilità sia l'improcedibilità precludono definitivamente la riproposizione dell'appello, indipendentemente dalla causa che ha determinato la pronuncia.

Qual è la differenza tra inammissibilità e improcedibilità dell'appello ai fini dell'art. 358?

L'inammissibilità colpisce l'appello difettoso nei requisiti originari (tardività, mancanza di motivi specifici ex art. 342, appello avverso sentenza non impugnabile). L'improcedibilità colpisce l'appello validamente proposto ma non coltivato nei modi di legge (es. mancata iscrizione a ruolo). In entrambi i casi opera la preclusione ex art. 358.

Quali rimedi residuano alla parte dopo la declaratoria ex art. 358 c.p.c.?

Restano in astratto percorribili la revocazione ex art. 395 c.p.c. e l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, nonché il ricorso per cassazione avverso la stessa pronuncia di inammissibilità/improcedibilità se viziata da errori di diritto.

Se la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata erroneamente, cosa può fare la parte?

La parte può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che ha dichiarato inammissibile o improcedibile l'appello, deducendo l'errore di diritto. In caso di accoglimento, la sentenza viene cassata e la causa è rimessa al giudice d'appello per la trattazione nel merito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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